TAR Palermo, sez. II, sentenza 2011-11-28, n. 201102240

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2011-11-28, n. 201102240
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201102240
Data del deposito : 28 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02091/2003 REG.RIC.

N. 02240/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02091/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2091 del 2003, proposto da M V, rappresentato e difeso dagli avv. A F e S P, con domicilio eletto presso Maria Rosaria La Commare in Palermo, via Uditore N.36;

contro

l’Assessorato Reg.Le per i Bb.Cc.Aa. e P.I. e la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge, in Palermo, via A. De Gasperi 81;

per l'annullamento

-del provvedimento n. 506 del 20.1.2003 di diniego di concessione di nulla osta per vincolo paesaggistico volto al rilascio della concessione in sanatoria;

-di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2011 il dott. F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente ha impugnato specificamente il provvedimento indicato in epigrafe, con cui la Soprintendenza resistente ha denegato il rilascio di nulla osta paesaggistico volto al rilascio della concessione edilizia in sanatoria riguardante la sopraelevazione abusivamente realizzata in via G. Marconi n.

5-7 del Comune di S. Vito Lo Capo.

Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:

1)Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e dell’art. 8 della L.r. n. 10/1991;

2)Violazione dell’art. 23 della L.r. n. 37/1985, dell’art. 2, comma 46, della legge n. 662/1996 e dell’art. 15 della legge n. 1497/1939. Eccesso di potere per difetto di motivazione;

3)Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà manifesta e disparità di trattamento.

Conclusivamente, il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese.

Per resistere all’impugnativa si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate.

In vista dell’udienza pubblica il ricorrente, con memoria, ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 24 novembre 2011 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Ed invero, con i tre motivi di ricorso, che stante la stretta omogeneità di esaminano congiuntamente, il ricorrente deduce la violazione di legge ( art. 7 della legge n. 241/1990, art. 8 della L.r. n. 10/1991, art. 23 della L.r. n. 37/1985, art. 2, comma 46, della legge n. 662/1996 e art. 15 della legge n. 1497/1939 e l’eccesso di potere sotto varie figure sintomatiche (difetto di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà manifesta e disparità di trattamento), sostenendo, in sintesi, che:

a) non è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento;

b) il sito ove ricade il manufatto abusivo non è sottoposto a vincolo d’inedificabilità assoluta, è interessato da molte costruzioni abusive aventi la stessa altezza di quella in controversia che hanno ottenuto il condono;

c) la motivazione del provvedimento impugnato è insufficiente ad esplicitare l’iter logico giuridico che lo supporta.

I delineati assunti non meritano condivisione.

Quanto al rilievo indicato sub a) è sufficiente rilevare che la comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta nei procedimenti, come nella fattispecie, attivati ad istanza di parte.

In ordine ai restanti due profili, riassunti sub b) e c), posto che il manufatto a tre elevazioni fuori terra insiste su area sottoposta a vincolo di notevole interesse pubblico, va anzitutto rilevato le autorizzazioni di compatibilità paesaggistica sono provvedimenti basati su un giudizio che attiene alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione, sicchè sono sindacabili in sede di legittimità solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta ed errore di fatto.

Ora, nel caso in esame, l’impugnato diniego, che ha riguardo alla terza elevazione (mentre in precedenza per le prime due elevazioni era stato concesso il nulla osta), viene motivato “in quanto per la sua altezza male s’inserisce nel contesto urbano preesistente che è caratterizzato, nell’immediato intorno, dalla presenza di edifici ad una sola elevazione fuori terra” ed in quanto “le opere abusivamente realizzate, emergendo dal contesto urbano, alterano, altresì, lo sky-line della costruzione di via Marconi arrecando grave nocumento all’area protetta”.

Orbene, la riportata motivazione deve ritenersi non solo congrua ma anche esente da illogicità o da errore di fatto, atteso appunto che dalla planimetria della zona allegata allo stesso elaborato progettuale presentato dal ricorrente emerge che gli immobili adiacenti alla costruzione che interessa hanno un altezza di gran lunga inferiore, essendo edifici ad un solo piano fuori terra.

Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l’Amministrazione resistente ha documentato di non avere condonato o di avere inibito la costruzione di una terza elevazione fuori terra per le medesime motivazioni.

Per quanto suesposto il ricorso va, quindi, respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi