TAR Palermo, sez. III, decreto presidenziale 2022-01-13, n. 202200077
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Pubblicato il 13/01/2022
N. 00077/2022 REG.PROV.PRES.
N. 01905/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1905 del 2020, proposto da
G L P, rappresentato e difeso dagli avvocati G D V, N M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio N M in Palermo, via Simone Cuccia 45;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 1013/2018 del 16.03.2018, del Giudice di Pace di Palermo, con il quale veniva ingiunto al Comune di Palermo il pagamento, in favore del sig. Lo Porto Gregorio, della somma di € 772,50, oltre interessi, nonché € 200,00 per compenso professionale, oltre spese liquidate in € 21,50, oltre rimborso forfettario 15%, IVA 22% e C.A. 4% e le spese successive, per un ammontare complessivo pari ad € 1.344,23, oltre interessi e spese successive, sino all'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Rilevato che questa Sezione, con sentenza n. 496/2021, accoglieva il ricorso in ottemperanza n. RG 1905/2020, proposto dalla parte ricorrente per l’esecuzione del giudicato formatosi sul titolo indicato in epigrafe;
- che, con tale sentenza, questa Sezione: a) ordinava al Comune di Palermo di dare esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, nei termini indicati in parte motiva della predetta sentenza;b) designava quale commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali dell’Assessorato Enti Locali della Regione Siciliana, con facoltà di delega;
- che la dott.ssa D’Amato Filippa, delegata dal predetto Dirigente, depositava, in data 2.6.2021, presso la Segreteria della Terza sezione del TAR, la relazione sull’espletamento dell’incarico;
Visto l’art. 57, d.P.R. n. 115/2002, ai sensi del quale “Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico”;
Visto l’art. 50 co. 1, d.P.R. n. 115/2002, che, in relazione agli ausiliari dei magistrati, prevede: “La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400”;
Rilevato che, in base alle tabelle di cui all’art. 2 del predetto decreto ministeriale, il commissario ad acta ha chiesto un compenso di euro 145,12, e che tale richiesta appare congrua;