TAR Catania, sez. I, sentenza 2015-02-16, n. 201500524
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N. 00524/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00220/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A A e G A, rappresentati e difesi dall'avv. F A, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Mingiardi in Catania, Via G. D'Annunzio, 39/A;
contro
Comune di T, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M S, con domicilio eletto presso l’avv. Egidio Incorpora in Catania, Via Aloi, 46;
nei confronti di
Vertical Project S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., non costituita in giudizio;
B F, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- quanto al ricorso introduttivo
dell’ordinanza sindacale n°27 del 9 novembre 2012, notificata il successivo 12 novembre 2012, con la quale il Sindaco del Comune di T ha ordinato ai ricorrenti “nella qualità di comproprietari del costone roccioso, nonché del piano soprastante, in catasto al foglio n. 6 particella 51 di provvedere, entro sessanta giorni all’esecuzione dei lavori di disgaggio dei massi rocciosi e conseguente messa in sicurezza del costone” con l’avvertimento “che non provvedendo nel termine sopra assegnato al disgaggio dei massi rocciosi e conseguente messa in sicurezza del costone, tutti i lavori necessari verranno eseguiti dall’Ufficio , ponendo le spese a carico della SS.LL.”;
- quanto al ricorso per motivi aggiunti
della determina n. 15 del 19 febbraio 2013, notificata il successivo 27 febbraio 2013, con la quale il Funzionario responsabile del III settore del Comune di T ha affidato alla ditta “Vertical Project s.r.l.” l’esecuzione degli interventi necessari per l’eliminazione della situazione di pericolo di cui all’ordinanza sindacale n°27 del 9 novembre 2012;
dell’ordinanza sindacale n. 7 del 15 marzo 2013, notificata il successivo 18 marzo 2013, con la quale il Sindaco del Comune di T, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 54 del D. Lgs 267/2000, ha ordinato ai ricorrenti di consentire l’accesso al Capo Ufficio tecnico del Comune di T, nonché alla Vertical Project s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. “limitatamente ai tempi necessari per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso in c.da Capricci, quantificati in giorni dodici lavorativi”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di T;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2015 la dott.ssa Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 31 dicembre 2012/8.1.2012 e depositato il 25.1.2013 i ricorrenti esponevano che con nota del 11 ottobre 2012 il sig. B F aveva rappresento al Comune di T che, a seguito di un incendio verificatosi il 29 settembre 2012, il costone roccioso soprastante la propria abitazione, sita in T località Campogrande zona Capricci, era rimasto sprovvisto di vegetazione e, pertanto, aveva chiesto all’ente di adottare i provvedimenti di competenza, al fine al fine di eliminare il potenziale pericolo.
A seguito di un primo sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco in data 25 ottobre 2012 ed un secondo in data 5 novembre 2012 da parte del Comandante del Distaccamento Forestale di Patti e del Capo del Settore Ufficio tecnico del Comune di T, il Sindaco di T (accertato “ l’effettivo pericolo che potrebbe derivare al fabbricato del suddetto sig. B a causa della presenza di grossi massi lungo il prospiciente costone, entrambi resi instabili a seguito degli ultimi incendi che hanno distrutto la macchia mediterranea e la contemporanea presenza di crepe e fenditure che consentono l’infiltrazione di grossi quantitativi di acqua piovana proveniente la pianura soprastante”, previa evacuazione provvisoria della famiglia del sig. B F “ al fine della salvaguardia della privata e pubblica incolumità”), ai sensi dell’art. 54 comma II del D.Lgs 267/2000, emetteva l’ordinanza sindacale n°27 del 9 novembre 2012, con la quale ordinava ai ricorrenti l’esecuzione (entro 60 giorni) dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso, a pena dell’esecuzione d’ufficio in danno degli stessi..
I ricorrenti impugnavano l’ordinanza sindacale n°27 del 9 novembre 2012, notificata il successivo 12 novembre 2012, nella quale gli stessi venivano individuati quali comproprietari del costone roccioso, nonché del piano soprastante, in catasto al foglio n. 6 particella 51.
Il ricorso veniva affidato ai seguenti motivi di diritto:
I) Eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto dei presupposti: difetto di legittimazione passiva dei ricorrenti;
II) Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 7 della L. 241/90: mancata notifica dell’atto di avvio del procedimento;
III) Violazione erronea e falsa applicazione dell’art. 54 n. 4 del D. Lgs, 267/2000. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e del difetto dei presupposti .
Successivamente, con determina n° 15 del 19 febbraio 2013, il Funzionario responsabile del III settore del Comune di T, constatata l’inottemperanza dei ricorrenti all’esecuzione dell’ordinanza impugnata, approvava il preventivo presentato dalla “Vertical Projct s.r.l.” per l’esecuzione dei lavori di disgaggio indicati nell’ordinanza per un importo complessivo di € 7.000,00 oltre Iva, ponendo a carico degli stessi le spese sostenute per l’esecuzione dell’intervento.
Ancora, con l’ordinanza sindacale n. 7 del 15 marzo 2013, notificata il successivo 18 marzo 2013, il Sindaco del Comune di T, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 54 del D. Lgs 267/2000, ordinava ai ricorrenti di consentire l’accesso al Capo Ufficio tecnico del Comune di T ed alla Vertical Project s.r.l. per il tempo necessario per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso, quantificato in giorni dodici lavorativi.
I predetti atti, quali provvedimenti conseguenti alla ordinanza sindacale n°27 del 9 novembre 2012, venivano impugnati con ricorso per motivi aggiunti, affidato in parte ai medesimi motivi articolati nel ricorso introduttivo ed in parte volto a censurare vizi propri dei nuovi atti.
Con ordinanza n. 536/13 questa Sezione sospendeva l’esecuzione degli atti impugnati con i motivi aggiunti, disponendo altresì l’integrazione del contraddittorio (limitatamente al ricorso per motivi aggiunti) nei riguardi di B F, onere cui i ricorrenti ottemperavano con atto notificato il 16.7.2013 e depositato il 16.9.2013 .
Nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2015, previo avviso alle parti, ai sensi dell'art.73 cpa, di profili di inammissibilita' per omessa notifica del ricorso introduttivo a soggetto interessato, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1) Il Collegio ritiene il ricorso introduttivo inammissibile per mancata notifica al controinteressato.
Con il gravame introduttivo i ricorrenti chiedono l’annullamento dell’ordinanza sindacale n°27 del 9 novembre 2012, notificata il successivo 12 novembre 2012, con la quale il Sindaco del Comune di T ha ordinato loro “nella qualità di comproprietari del costone roccioso, nonché del piano soprastante, in catasto al foglio n. 6 particella 51, di provvedere, entro sessanta giorni, all’esecuzione dei lavori di disgaggio dei massi rocciosi e conseguente messa in sicurezza del costone”;l’ordinanza (per come risulta chiaramente nelle premesse) è stata adottata a seguito di istanza del sig. B F, il quale aveva rappresento al Comune di T la situazione di pericolo per la propria abitazione a causa del distacco di massi dal costone roccioso soprastante la sua proprietà.
L'azione diretta all’annullamento di un provvedimento è soggetta al principio in base al quale il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere notificato ad almeno un controinteressato, ex art. 41 del codice del processo amministrativo, disposizione la quale richiede che il controinteressato cui notificare il ricorso a pena di inammissibilità sia "individuato nell'atto stesso", così come avvenuto nel caso in esame.
Tuttavia, il ricorso introduttivo è stato notificato unicamente all'Amministrazione comunale, non anche al controinteressato, titolare di un interesse rilevante e contrapposto rispetto a quello del ricorrente ed individuato nell'atto stesso.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
2) Quanto ai motivi aggiunti, per i quali (essendo stata eseguita regolare notifica ad un controinteressato, la ditta Vertical Project S.r.l.) il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro controinteressato, sig. B F, si deve rilevare che gli stessi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
Infatti, la prima parte del ricorso, volta a censurare la determina n° 15 del 19 febbraio 2013 sotto il profilo del difetto di legittimazione passiva dei ricorrenti, risulta inammissibile, in considerazione della natura meramente consequenziale della predetta determina rispetto all’ordinanza sindacale n°27 (come riconosciuto, peraltro, dagli stessi ricorrenti).
Quanto agli ulteriori motivi di ricorso (i quali muovono tutti dalla contestazione, sotto diversi profili, dell’esistenza dei presupposti della contingibilità ed urgenza), ribadita l’inammissibilità delle censure ove riferite all’ordinanza n.27/12 e, sotto il profilo dell’illegittimità derivata, agli atti impugnati con i motivi aggiunti, deve, per il resto, ritenersi che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, gli atti impugnati soddisfino i prescritti requisiti, in considerazione delle ragioni sottese alla decisione di procedere all’intervento di consolidamento in danno (l’inosservanza della precedente ordinanza n.27/2012, adottata a tutela dell'incolumità pubblica e privata posta in serio pericolo dal distacco di massi da un costone roccioso rimasto sprovvisto di vegetazione a seguito di un incendio occorso pochi mesi prima dell’adozione della richiamata ordinanza n.27/12, con il conseguente persistere ed aggravarsi della situazione di pericolo, tale da aver imposto lo sgombero del nucleo familiare del controinteressato dall’abitazione sottostante il costone).
Né può ritenersi violato l’art.7 della L. n.241/90, come dedotto dai ricorrenti, con riferimento agli atti impugnati con i motivi aggiunti: non può, infatti, ritenersi che l'omessa previa comunicazione di avvio del procedimento costituisca vizio invalidante l'ordinanza sindacale contingibile ed urgente volta a disporre l’esecuzione dei lavori in danno, stante l'obbligo per l'Autorità emanante di provvedere celermente a fronte di una situazione di incombente pericolo per la collettività.
Ne consegue l’infondatezza, in parte qua, del ricorso per motivi aggiunti.
3) Il Collegio ritiene la sussistenza dei presupposti per disporre la compensazione delle spese, anche in relazione all’esito della fase cautelare.