TAR Genova, sez. I, sentenza 2014-02-26, n. 201400350

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2014-02-26, n. 201400350
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201400350
Data del deposito : 26 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00890/2008 REG.RIC.

N. 00350/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00890/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 890 del 2008, proposto da:
Societa' Giesse Gandoglia G &
C. Sas, Societa' Isola Verde di Becco G &
C. Sas, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'avv. G G, con domicilio eletto presso G G in Genova, via Roma 11/1;

contro

Comune di Noli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M V, con domicilio eletto presso M V in Genova, via Dante 2/52;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, Agenzia del Demanio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le B. Partigiane, 2
Provincia di Savona, Regione Liguria, Comunita' Montana Pollupice, Asl N.

2 - Savonese, Conferenza servizi approvazione della variante al piano particolareggiato degli arenili presso Comune di Noli;

per l'annullamento

provvedimenti relativi a formazione, adozione ed approvazione variante al piano particolareggiato degli arenili di Noli, zona g2 del vigente prg in particolare deliberazione del Consiglio comunale di Noli 25 maggio 2006 n. 33, 3 agosto 2006 n. 50, verbale della conferenza di servizi 30 aprile 2008, decreto della provincia di Savona 7 maggio 2008 n. 2008/3339, atto del responsabile del servizio ufficio tecnico del Comune di Noli 30 giugno 2008 n. 8610.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Noli e di Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio della Liguria e di Agenzia del Demanio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 10 ottobre 2008 e depositato il successivo 22 ottobre le società ricorrenti, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, gli atti e i provvedimenti di cui in epigrafe.

Avverso i provvedimenti impugnati le ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 4 l.r. 24/87, difetto di presupposto di istruttorie e di motivazione, violazione dell’art. 13 l.r. 24/87, per non essere stato acquisito il parere della commissione edilizia;

2) violazione degli artt. 59 l.r. 36/97 e 14 – ter l. 241/90, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, in quanto, da un lato, il Consiglio comunale non si è limitato ad istruire le osservazioni ma ha anche deliberato nel merito delle stesse, dall’altro lato, la Provincia ha espresso solo verbalmente il proprio parere favorevole in conferenza di servizi, preannunciando una successiva formalizzazione dello stesso, la Comunità montana avrebbe espresso un parere illogico e immotivato, inoltre la Soprintendenza si sarebbe pronunciata sul progetto prima che lo stesso fosse stato modificato per effetto del recepimento delle osservazioni, ancora, la regione avrebbe sostanzialmente eluso il proprio contributo, ed infine la ASL avrebbe omesso del tutto il proprio parere, essendosi riservata di formulare il parere in occasione dell’approvazione di ogni singolo progetto;

3) violazione dell’art. 49 d.lgs. 267/00, in quanto difetterebbe ovvero sarebbe viziato il parere di regolarità contabile;

4) violazione dell’art. 7 l.r. 24/87, difetto di motivazione, in quanto l’autorizzazione paesaggistica sarebbe immotivata non avendo espresso le ragioni di compatibilità dell’intervento con il vincolo;

5) violazione dell’art. 9 l.r. 36/87, in quanto il progetto sarebbe stato modificato sostanzialmente dall’accoglimento delle osservazioni, con conseguente obbligo di ripubblicazione nella specie non eseguita;

6) violazione dell’art. 8 e dell’art. 11 l. r. 13/99 e del PUD approvato con deliberazione del Consiglio regionale 9 aprile 2002 n. 18.

Le ricorrenti concludevano per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dei provvedimenti impugnati con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituivano in giudizio il Comune di Noli la Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio della Liguria e l’Agenzia del Demanio,

All’udienza pubblica del 30 gennaio 2014 il ricorso è passato in decisione

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto gli atti di adozione e approvazione della variante al piano particolareggiato degli arenili di Noli zona G2 del vigente prg.

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo le ricorrenti lamentano la mancata acquisizione del parere della commissione edilizia integrata e ciò in violazione degli artt. 4 e 13 l.r. 24/1987, nonché la mancata acquisizione del parere della Soprintendenza e dell’assenso dell’Agenzia del demanio.

Il motivo è infondato.

Deve, infatti, rilevarsi come l’amministrazione comunale abbia seguito, nell’adozione e approvazione della variante in questione, la procedura di cui agli artt. 59 e 60 l.r. 36/1997.

Si sostiene in ricorso, tuttavia, che tale complesso normativo non fosse applicabile alla fattispecie in forza dell’esclusione di cui all’art. 81 l.r. 36/1997, che avrebbe espressamente stabilito la non applicabilità delle disposizioni della stessa legge ad un serie di fattispecie tra le quali rientrerebbe anche quella attualmente sub iudice.

La tesi non persuade.

L’art. 88 l.r. 36/1997 ha abrogato espressamente la l.r. 24/1987 onde le residue ipotesi di ultrattività delle disposizioni di quest’ultima devono essere interpretate restrittivamente.

L’esame dell’art. 81 l.r. 36/1997 non consente di individuare tra le ipotesi fatte espressamente salve dall’applicazione della l.r. 36/97 le varianti ai piani attuativi.

L’art. 81 l.r. 36/97, significativamente rubricato, strumenti urbanistici comunali assoggettati alla legislazione previgente, dispone: “1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti: a) degli strumenti urbanistici generali adottati prima dell'entrata in vigore della legge stessa;
b) dei seguenti strumenti urbanistici purché adottati entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge: 1) strumenti urbanistici generali di comuni che ne siano ancora sprovvisti, ferme restando le limitazioni all'attività edilizia di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 30 (interventi ammissibili nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione);
2) varianti integrali agli strumenti urbanistici generali non ancora adeguati agli standard urbanistici e come tali soggetti a revisione a norma degli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7 (norme per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici e per la concessione ai comuni dei relativi contributi), ferme restando le limitazioni all'attività edilizia di cui all'articolo 3 della L.R. n. 30 del 1992;
3) varianti integrali agli strumenti urbanistici generali per i quali sia già infruttuosamente decorso il termine di dieci anni dalla data della loro approvazione e come tali soggetti a revisione a norma dell'articolo 1 della L.R. n. 7 del 1974 come sostituito dall'articolo 4 della L.R. n. 30 del 1992;
4) varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1991, n. 6 (norme per l'aggiornamento e l'applicazione del Piano territoriale di coordinamento paesistico), contenente norme relative alla formazione della disciplina paesistica, e di cui all'articolo 3 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 (disciplina urbanistica relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente), contenente norme relative alla formazione della disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
c) dei seguenti strumenti urbanistici, ancorché adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge: 1) varianti parziali agli strumenti urbanistici generali approvati a norma della legislazione previgente, ferme restando, in quanto applicabili, le limitazioni di cui all'articolo 6 della L.R. n. 30 del 1992;
2) strumenti urbanistici attuativi delle previsioni di strumento urbanistico generale approvato a norma della legislazione previgente, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della L.R. n. 30 del 1992 come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 settembre 1994, n. 53 (modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 30);
d) delle istanze di nulla-osta al rilascio di concessione edilizia in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali approvati a norma della legislazione previgente. 2. È facoltà del Comune procedere, anche prima della scadenza del semestre di cui al comma 1, lettera b), alla formazione del P.U.C. a norma della presente legge, ferme restando, nelle ipotesi di cui ai nn. 1) e 2) della medesima lettera, le limitazioni all'attività edilizia ivi rispettivamente richiamate da applicarsi fino all'esito positivo del controllo provinciale sul relativo progetto definitivo a norma dell'articolo 40. 3. Non può essere accertata l'adeguatezza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, quarto comma e seguenti, della L.R. n. 7 del 1974, come sostituito dall'articolo 4 della L.R. n. 30 del 1992, degli strumenti urbanistici generali approvati a norma della legislazione previgente, alla scadenza del rispettivo decennio”.

La norma fa salva l’applicazione della disciplina previgente esclusivamente per gli strumenti urbanistici attuativi e non già per le varianti agli stessi.

Né può sostenersi che ai procedimenti per l’adozione delle varianti si deve applicare la disciplina prevista per lo strumento cui la variante accede. In primo luogo, infatti, la norma che tale previsione conteneva (art. 13 l.r. 24/1987) è stata abrogata dall’art. 88 l.r. 36/1987. In secondo luogo è lo stesso art. 88 citato a distinguere tra strumenti urbanistici e loro varianti, assoggettando alla disciplina previgente le varianti parziali agli strumenti urbanistici generali. Ne consegue che, non avendo espressamente l’art. 88 l.r. 36/1997 preso in considerazione le varianti agli strumenti urbanistici attuativi, la disciplina di cui alla l.r. 24/1987 non si applica alla fattispecie.

Da ultimo deve ritenersi del tutto irrilevante la menzione della l.r. 24/1987 operata dal Comune di Noli, posto che quest’ultimo ha seguito e più volte richiamato la l.r. 36/1987.

Ne consegue l’infondatezza del motivo e la conseguente sostanziale irrilevanza del documento, peraltro tardivamente prodotto dalla difesa comunale.

Con il secondo motivo si lamenta l’illegittimità della sequela procedimentale seguita dal Comune anche alla luce della disciplina contenuta negli artt. 59 e 60 l.r. 36/1997 e ciò sotto una serie di profili.

In primo luogo si sostiene come il Consiglio comunale, invece di limitarsi ad istruire le osservazioni pervenute, avrebbe espressamente deliberato sulle stesse, accogliendole e respingendole con ciò esautorando di fatto il ruolo della Conferenza di servizi. Addirittura gli elaborati progettuali sarebbero stati modificati prima della deliberazione della conferenza di servizi.

La censura non è persuasiva.

Esiste, infatti, una deliberazione conclusiva della conferenza di servizi.

Ne consegue che la deliberazione consiliare, nella parte in cui ha respinto o accolto le osservazioni, può appalesarsi inutiliter data o, comunque, eccedente l’ambito riconosciuto dalla legge, ma non appare in grado di viziare il successivo iter. La successiva deliberazione della conferenza di servizi ha infatti, verosimilmente, condiviso le deliberazioni comunali. Né può sostenersi, in assenza di elementi probatori in tal senso che la deliberazione sia stata in grado di predeterminare le valutazioni della conferenza di servizi.

La circostanza poi che il Comune abbia svolto l’attività di adeguamento progettuale alle osservazioni accolte non pare in grado di inficiare la successiva deliberazione. Semplicemente ove la conferenza avesse diversamente deliberato tale attività si sarebbe dovuta nuovamente compiere. In definitiva l’unico effetto apprezzabile della deliberazione comunale è di avere vincolato la posizione del Comune nella successiva conferenza di servizi, ma ciò non sembra costituire motivo di illegittimità..

Si sostiene, inoltre, che avendo disertato le altre amministrazioni la conferenza di servizi sarebbe risultato frustrato il modulo procedimentale della conferenza.

La censura non appare persuasiva.

La riferita circostanza appare del tutto irrilevante in assenza della probatio, invero diabolica nel caso di specie, che le altre amministrazioni abbiano disertato la conferenza di servizi esclusivamente a causa della deliberazione comunale sulle osservazioni.

Quanto ai lamentati vizi dei pareri espressi dalle amministrazioni in sede di conferenza di servizi occorre rilevare come il modulo procedimentale in questione abbia sostituito quelli tradizionali con il sistema dell’assenso finalizzato ad accelerare il procedimento. In conferenza di servizi ciò che conta è l’assenso dell’amministrazioni partecipanti, che può essere espresso anche oralmente o per silentium. Tutto il sistema normativo è finalizzato alla formazione quanto più rapida possibile dell’assenso. Infatti, solo un dissenso espresso e motivato è in grado di impedire la formazione dell’assenso.

Alla luce dei principi che informano il modulo procedimentale della conferenza di servizi l’assenso delle amministrazioni partecipanti è comunque intervenuto.

Né alcuna illegittimità sembra ravvisabile nel comportamento della Provincia la quale ha, comunque, espresso il proprio assenso. La successiva formalizzazione dello stesso non può essere addotta quale elemento da cui inferire l’illegittimità dell’assenso provinciale.

Destituita di fondamento è, altresì, la censura relativa al parere rilasciato dalla Comunità montana.

Lo stesso, infatti, esprime la sostanziale irrilevanza dello SUA in questione rispetto ai profili di tutela idrogeologica, onde anche in questo caso la formazione dell’assenso. La Comunità, tuttavia, in un’ottica prudenziale ha richiesto la produzione del progetto esecutivo delle opere ricadenti in zona sottoposta a vincolo.

Le censure relative al parere della Soprintendenza difettano di idoneo supporto probatorio. Le ricorrenti, infatti, non dimostrano il loro assunto, limitandosi a sostenere l’anteriorità della trasmissione degli elaborati progettuali alla Soprintendenza, rispetto alle modifiche derivanti dall’accoglimento delle osservazioni, sulla base di indimostrate notizie (“per quanto si sa”);

Anche relativamente al parere della Regione i lamentati vizi non paiono sussistere.

La regione, infatti, ha espresso un parere sostanzialmente favorevole, riservandosi esclusivamente la valutazioni di alcuni aspetti circoscritti all’esame della progettazione di maggior dettaglio rispetto a quella posta a base della deliberazione della conferenza di servizi.

Nella specie lo schema posto in essere dalla Regione è da ricondursi all’ipotesi del parere condizionato.

Quanto al parere dell’ASL questo è intervenuto successivamente alla delibera della conferenza di servizi nella quale il relativo assenso è stato ottenuto per silentium onde le condizioni ivi apposte lungi dal determinare retroattivamente l’illegittimità della deliberazione devono ritenersi tamquam non essent.

In conclusione le censure dedotte non appaiono tali da inficiare gli assensi pervenuti in sede di conferenza di servizi con le conseguenti illegittimità.

Con il terzo motivo si lamenta l’erroneità del parere di regolarità contabile.

Il motivo è infondato atteso che nell'approvazione di una variante al p.r.g., la mancata acquisizione del parere contabile sugli atti programmatori ai sensi dell'art. 49 d. lg. n. 267/2000 non rende illegittima la delibera poiché si tratta di una prescrizione che rileva sul solo piano interno, con la conseguenza che la sua omissione non incide sulla validità della deliberazione stessa, rappresentando al più una mera irregolarità (C.S., IV 26 gennaio 2012 n. 351).

Con il quarto motivo si lamenta il difetto di motivazione dell’autorizzazione paesaggistico ambientale della Provincia di Savona 7 maggio 2008 n. 2008/3339.

Il motivo è infondato.

L’amministrazione ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali lo SUA in esame sia compatibile con la tutela paesaggistica.

Tutto ciò anche alla luce della limitata rilevanza che lo SUA in questione ha sulla tutela dei valori protetti di cui il provvedimento provinciale dà conto nelle premesse.

Né, peraltro, le ricorrenti, oltre a genericamente lamentare il difetto di motivazione, adducono in concreto i profili per i quali lo SUA contrasterebbe con il vincolo gravante sulle aree.

Con il quinto motivo le ricorrenti sostengono la necessità della ripetizione delle formalità partecipative atteso che, per effetto dell’accoglimento delle osservazioni, il progetto sarebbe stato sostanzialmente modificato.

Il motivo è infondato.

Da un lato, infatti, le amministrazioni hanno, ripetutamente dato, atto che le modifiche non sono sostanziali, dall’altro neppure le ricorrenti indicano in ricorso i profili che avrebbero portato ad una modifica sostanziale, limitandosi a rinviare alle osservazioni e alle integrazioni apportate.

Con l’ultimo motivo le ricorrenti sostengono che il SUA avrebbe disciplinato aspetti propri del PUD di competenza regionale.

Il motivo è inammissibile atteso che le ricorrenti non evidenziano quale rilevanza i dedotti profili di contrasto del SUA con il PUD influiscano sulle posizioni soggettive delle ricorrenti.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le ricorrenti devono essere condannate al pagamento delle spese processuali nei confronti dell’amministrazione comunale mentre devono essere compensate rispetto alle amministrazioni statali.

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