TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-01-03, n. 202400058

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-01-03, n. 202400058
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202400058
Data del deposito : 3 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2024

N. 00058/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00161/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16-OMISSIS-del 2019, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Auletta, non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avvocati D C e M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

1) del Provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. -OMISSIS-, e successiva variante n.-OMISSIS-, emesso in data 08 novembre 2018 dall’Ufficio Tecnico comunale (prot. n. -OMISSIS- del 08/11/2018) e notificato in data 12 novembre 2018 al sig. -OMISSIS- -OMISSIS-;

2) dell’ordinanza di demolizione di opere edilizie eseguite in via -OMISSIS-emessa in data 26 novembre 2018 dall’Ufficio Tecnico comunale (prot. n.-OMISSIS- del 26/11/2018) e notificata in data 29 novembre 2018 al sig. -OMISSIS- -OMISSIS- – previa sospensione dell’efficacia;

3) di ogni altro atto presupposto, conseguente, o comunque connesso, ancorchè non conosciuto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 novembre 2023 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Vengono all’esame del Collegio i seguenti fatti:

1) il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- è proprietario di un immobile sito nel Comune di Auletta, via -OMISSIS-, contraddistinto al foglio -OMISSIS-;

2) con permesso di costruire n. -OMISSIS-del 6 febbraio 2017, prot. n. -OMISSIS-, e successiva variante in corso d’opera n. 6 del 22 agosto 2017, prot. -OMISSIS-, il Comune intimato consentiva al ricorrente di realizzare una tettoia e una terrazza a servizio del predetto fabbricato;

3) in data 28 maggio 2018, la confinante sig.ra -OMISSIS- (odierna controinteressata), proprietaria di un immobile costruito in aderenza a quello del ricorrente, ricorreva al Tribunale Ordinario di Lagonegro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 688 e 669 sexies c.p.c. e 117-OMISSIS-c.c., affinché venisse inibita all’odierna ricorrente la prosecuzione delle opere di realizzazione della tettoia per violazione di legge in materia di distanze tra fabbricati e vedute;

4) contemporaneamente alla proposizione del giudizio civile, la sig.ra -OMISSIS- protocollava presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Auletta anche un esposto per presunte violazioni delle distanze dalla tettoia di sua proprietà, esposto poi sfociato in un verbale di sopralluogo con cui l’ufficio comunale competente attestava che l’opera in corso di realizzazione non rispettava le distanze previste dall’art. 9 del D.M. 1444/1968 e dal PUC;

5) in particolare, sulla base di detto verbale, il Comune contestava al ricorrente di aver tratto in errore l’ufficio nel rilascio dei permessi di costruire sopra richiamati, poiché il ricorrente avrebbe trasmesso al Comune una planimetria dello stato dei luoghi che non rifletterebbe l’esatta conformazione dello stato dei corpi esistenti e, in particolare, la tettoia dell’odierna controinteressata;

6) dal canto suo, l’odierno ricorrente instava nei confronti del Comune di Auletta affinché quest’ultimo procedesse ad una verifica della regolarità urbanistica ed edilizia della tettoia dell’attuale controinteressata;

7) in data 18 settembre 2018, l’UTC del Comune di Auletta - all’esito del sopralluogo effettuato sulla proprietà della sig.ra -OMISSIS- - con nota n. -OMISSIS-si limitava ad intimare alla sig.ra -OMISSIS- la sola rimozione delle chiusure vetrate perimetrali della tettoia, non risultando tali chiusure debitamente assentite (al contrario della tettoia che, invece, risultava regolarmente autorizzata);

8) il Comune di Auletta, inoltre, con nota prot. n. -OMISSIS--OMISSIS-del 20 settembre 2018, ha comunicato all’odierno ricorrente l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. -OMISSIS- (e della successiva variante) rilasciati in favore del ricorrente per la realizzazione degli abusi edilizi ad egli ascritti ( id est realizzazione della tettoia in violazione delle norme di legge in materia di distanze e vedute);

9) nel corso del procedimento amministrativo di annullamento in autotutela del permesso di costruire, l’odierno ricorrente rappresentava al Comune, per il tramite del suo difensore con pec del 2-OMISSIS-settembre 2018, che: a) con riferimento alle illegittimità contestate al sig. -OMISSIS- erano in corso accertamenti del Tribunale Civile di Lagonegro nell’ambito del procedimento R.G. n. 810/2018;
b) il Tribunale aveva nominato un CTU al fine di accertare lo stato dei luoghi e la legittimità dei titoli edilizi rilasciati, non soltanto al sig. -OMISSIS-, ma anche alla sig.ra -OMISSIS-;
c) nelle more dell’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale, in via cautelativa, aveva comunque sospeso provvisoriamente il permesso di costruire rilasciato al sig. -OMISSIS-;
d) per effetto di quanto precede, il Comune avrebbe dovuto quantomeno sospendere il procedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire rilasciato all’odierno ricorrente;

10) in pari data il Comune di Auletta, nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica, riscontrava la citata pec del difensore del sig. -OMISSIS- e con essa accoglieva la richiesta di sospensione del procedimento amministrativo “ in attesa delle decisioni del Signor Giudice adito ”;

11) successivamente, il Comune di Auletta provvedeva a notificare all’odierno ricorrente: a) in data 12 novembre 2018 il provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. -OMISSIS-del 6 febbraio 2017 (prot. n. -OMISSIS-) e della sua successiva variante;
b) in data 29 novembre 2018 la conseguente ordinanza di demolizione delle opere edilizie indicate nel permesso di costruire ormai annullato.

Con l’odierno ricorso, il ricorrente insta per la caducazione del provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire e della conseguente ordinanza di demolizione.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.

PRIMO MOTIVO

Con il motivo in esame, parte ricorrente si duole della violazione delle garanzie procedimentali, atteso che:

a) il ricorrente, nelle osservazioni fatte pervenire all’Amministrazione Comunale a seguito della notifica del verbale di sopralluogo, avrebbe chiarito sia la liceità dell’opera assentita sia la illiceità della tettoia autorizzata sulla proprietà della controinteressata;
cionondimeno, in sede di riscontro delle sue osservazioni, il Responsabile dell’Area aveva ritenuto – senza spiegarne i motivi – “ che le note pervenute in seguito alla notifica della relazione stessa, da parte delle SS.VV., non hanno chiarito e rimosso i vizi della violazione edilizia/urbanistica accertata ”;

b) prima dell’adozione del provvedimento di annullamento in autotutela qui impugnato, l’Amministrazione aveva comunicato al ricorrente (in riscontro positivo alla richiesta di quest’ultimo di sospendere il procedimento di autotutela) che sarebbe rimasta “ in attesa delle decisioni del Signor Giudice adito ”, con ciò ingenerando l’erroneo convincimento che non fosse necessario trasmettere osservazioni difensive sul prospettato annullamento in autotutela, annullamento che però, poi, il Comune ha contraddittoriamente disposto senza attendere il pronunciamento del Giudice civile.

SECONDO MOTIVO

Con il secondo motivo, la difesa di parte ricorrente si duole del fatto che il sig. -OMISSIS- - contrariamente a quanto supposto dall’Amministrazione comunale con gli atti impugnati - non avrebbe fornito al Comune di Auletta (all’atto di richiedere l’originario permesso di costruire e la relativa variante) alcuna rappresentazione falsa o inveritiera dello stato dei luoghi.

Soggiunge in particolare la parte ricorrente che “ Invero, in sede amministrativa, come si evince dai progetti integrativi finalizzati al rilascio del PdC n. -OMISSIS-(ALL. 18 e ALL. 19), a suo tempo sono state prodotte le foto dalle quali risultava anche la preesistenza della tettoia di proprietà della sig.ra -OMISSIS-, sicché già erano stati forniti dal ricorrente i relativi elementi per individuarne l’esistenza (CdS., Sez. VI, S. n. 4229 dell’11/07/2018). La colpa della erronea lettura dello stato dei luoghi è da attribuirsi esclusivamente all’Ente resistente, non di certo al ricorrente ”.

Il ricorrente rileva, infine, che egli avrebbe “ realizzato giustamente la tettoia sul confine in quanto, sullo stesso, già è stato edificato dalla sig.ra -OMISSIS- un muro in cemento armato con annesso terrazzo rialzato fronte strada il cui accesso è consentito da una scalinata posta sul lato destro dell’immobile ”.

TERZO MOTIVO

Con il terzo motivo, parte ricorrente soggiunge che la tettoia confinante dell’odierna controinteressata – oltre ad essere stata ben rappresentata dalle fotografie che il sig. -OMISSIS- aveva trasmesso al Comune con gli atti integrativi dell’originaria istanza di permesso di costruire e della sua successiva variante – sarebbe comunque illegittima, in quanto edificata in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie applicabili al caso de quo (afferma in particolare il ricorrente che “ Di fatto la tettoia della sig.ra -OMISSIS- è stata realizzata a distanza di -OMISSIS-metro dal confine, e, quindi, in totale difformità dalle previsioni di cui al D.M. 1444/1968, nonché dalle previsioni urbanistiche del P.R.G. Comunale vigente all’epoca del rilascio del permesso di costruire, che prevedeva in zona B (in cui rientrano gli immobili in contestazione) la costruzione in aderenza al confine o, in alternativa, la costruzione a distanza dal confine non inferiore a 4 metri ”).

Ad avviso del ricorrente, pertanto, il Comune intimato non avrebbe potuto annullare il permesso di costruire del ricorrente soltanto perché basato su una planimetria da cui non sarebbe emersa la tettoia della controinteressata, atteso che tale tettoia è urbanisticamente illegittima, con la conseguenza che il Comune avrebbe dovuto reprimere l’abuso commesso dalla controinteressata (e non annullare il titolo edilizio dell’odierno istante).

QUARTO MOTIVO

Con il quarto motivo, infine, parte ricorrente si duole del fatto che “ l’Amministrazione, nonostante più volte sollecitata dal ricorrente, non ha mai accertato l’effettiva distanza tra i due fabbricati. In tutti gli atti procedimentali (ed allegati al ricorso), l’UTC motiva l’esigenza di procedere all’annullamento dei titoli abilitativi rilasciati al ricorrente per “violazione del rispetto delle distanze dalla esistente tettoia di proprietà della signora -OMISSIS- -OMISSIS-”, ma MAI indica quale sia l’effettiva distanza tra i due fabbricati. Se gli accertatori avessero riportato l’effettiva distanza dal confine, ossia -OMISSIS-metro, avrebbero dovuto procedere all’annullamento del titolo rilasciato alla sig.ra -OMISSIS-, con conseguente ordine di demolizione della tettoia illegittimamente realizzata ”.

Prosegue inoltre il ricorrente con l’affermare che “ come si evince dalla perizia di parte allegata e redatta dall’ing. Giulio Cafaro (ALL. 20), al piano primo del fabbricato di proprietà -OMISSIS- -OMISSIS- risulta presente una sporgenza rispetto al fabbricato adiacente di proprietà -OMISSIS- -OMISSIS- di profondità pari a 60 cm circa, con evidente costruzione a confine di tale elemento che consente l’edificazione a confine dell’ampliamento del fabbricato del ricorrente ”.

Il Comune intimato, benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.

Si è invece costituita in giudizio la persona controinteressata, che ha instato per la reiezione del ricorso nel merito.

Successivamente, all’esito della camera di consiglio calendarizzata in data 20 febbraio 2019 per la trattazione dell’istanza cautelare ex art. 55 c.p.a., il Collegio – con ordinanza cautelare n. 97 pubblicata in data 2-OMISSIS-febbraio 2019 (rimasta inappellata) – respingeva tale istanza per mancanza del fumus boni juris , atteso che “ come contestato con i provvedimenti impugnati e confermato dalle risultanze della relazione di consulenza tecnica d’ufficio redatta in sede di accertamento tecnico preventivo disposto dal Tribunale di Lagonegro con ordinanza del 13 settembre 2018 nella causa civile iscritta a r.g. n. 810/2018, il manufatto realizzato dal ricorrente risulta oggettivamente a distanza inferiore da quella normativamente prevista tra fabbricati rispetto alla tettoia in proprietà della confinante -OMISSIS- -OMISSIS-, la quale, a prescindere dalla riscontrata abusività della relativa chiusura perimetrale mediante vetrate, figura assentita giusta concessione edilizia n. -OMISSIS-e permesso di costruire in variante n. -OMISSIS- e non avrebbe potuto essere, quindi, pretermessa ai fini della legittima elaborazione del progetto approvato con gli annullati permessi di costruire n. -OMISSIS-del 6 febbraio 2017 (prot. n. -OMISSIS-) e n. 6 del 22 agosto 2017 (prot. n. -OMISSIS-)” .

All’udienza straordinaria di merito calendarizzata in data 10 novembre 2023, il Collegio ha introiettato la causa in decisione.

DIRITTO

Tanto premesso in punto di fatto, il ricorso è infondato e va quindi respinto.

La stretta connessione esistente tra i motivi di ricorso (tutti focalizzati sui vizi dell’atto di annullamento in autotutela, vizi che se accertati avrebbero un’efficacia viziante suscettibile di riverberarsi in via derivata anche sul successivo provvedimento demolitorio qui impugnato) ne impone una trattazione congiunta.

Il principale provvedimento di cui si controverte consiste in un atto di annullamento in autotutela di un permesso di costruire ex art.

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