TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-01-29, n. 202400219

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-01-29, n. 202400219
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202400219
Data del deposito : 29 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2024

N. 00219/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00729/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 729 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, in proprio e nella sua qualità di tutore di -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati E N e M G, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti

contro

Comune di -OMISSIS- in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G F F, con domicilio digitale come da PEC indicato in atti;

Ambito Distrettuale di -OMISSIS-e Comunità Montana -OMISSIS-, Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale di -OMISSIS-e Comunità Montana -OMISSIS-, -OMISSIS- Società Cooperativa Sociale – Onlus, non costituiti in giudizio

nei confronti

-OMISSIS- -OMISSIS-e Comune di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

-della nota n. prot. -OMISSIS- del 1° marzo 2023 con cui il Comune di -OMISSIS-ha definito l'integrazione della retta del servizio residenziale fruito dalla Signora -OMISSIS- -OMISSIS- nell'importo di Euro 2.327,24 mensili per il periodo 1/2-31/12/2023;

-della nota n. prot. -OMISSIS- del 20 marzo 2023 con cui il Comune di -OMISSIS-ha comunicato di avere rideterminato l'integrazione della retta del servizio residenziale fruito dalla Signora -OMISSIS- -OMISSIS- nell'importo di Euro 2.427,24 mensili per il periodo 1/02/2023-31/12/2023, riconoscendo l'importo di Euro 2.070,50 per il periodo dal 5 gennaio 2023 al 31 gennaio 2023;

e, per quanto occorrer possa, per l'annullamento e/o la disapplicazione:

-del “Regolamento per la concessione di contributi sussidi ed ausili finanziari a favore di persone che versano in stato di bisogno e di enti e associazioni senza scopo di lucro con finalità sociali” del Comune di -OMISSIS- citato nella suddetta nota comunale n. prot. -OMISSIS- del 20 marzo 2023, nella parte in cui, agli artt. 3 e 5, vengono definiti i criteri di determinazione dei contributivi integrativi delle rette di ricovero di persone con disabilità ospiti di servizi residenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2024 il dott. R L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 18 aprile 2023, -OMISSIS- -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di tutore di -OMISSIS- -OMISSIS-, persona affetta da grave disabilità, ha chiesto l’annullamento dell’atto con cui l’amministrazione locale convenuta ha rideterminato l’integrazione della retta del servizio residenziale corrisposta in favore della disabile per l’anno 2023.

Il ricorrente ha altresì chiesto l’annullamento o comunque la disapplicazione in parte qua, laddove necessario, del regolamento del Comune di -OMISSIS-di cui in epigrafe.

Nel merito, parte ricorrente ha dedotto, in via principale, l’illegittimità della decisione del Comune menzionato, nella misura in cui ha imposto alla persona con disabilità una spesa mensile per oltre Euro 1.000,00 mensili, a fronte di un ISEE sociosanitario pari a zero, come quota di compartecipazione per il pagamento della retta dovuta, in asserito contrasto con i parametri di cui al D.P.C.M n. 159/2013, così costringendola a far fronte al pagamento della quota mensile, utilizzando quasi integralmente la propria pensione di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso, ed eccependone preliminarmente l’inammissibilità a vario titolo, e la Sezione ha accolto, dopo un rinvio volto ad acquisire documentazione sulla legittimazione ad agire del tutore, la proposta domanda cautelare, con la seguente, articolata motivazione, in punto di fumus: “ Considerato che:

- l’azione annullatoria ha ad oggetto i provvedimenti, in epigrafe specificati, con i quali il Comune ha rideterminato la compartecipazione dello stesso Ente ai costi del servizio socio-assistenziale fruito dalla Signora -OMISSIS- -OMISSIS- nella struttura, accreditata dalla Regione Lombardia, che gestisce la Comunità Alloggio “-OMISSIS-” di -OMISSIS- ponendo a carico dell’assistita medesima l’importo di Euro 1.086,06 mensili a fronte di un ISEE sociosanitario pari a zero;

- l’esponente ha agito come tutore della Signora -OMISSIS- -OMISSIS-, allegando di avere richiesto al Tribunale di -OMISSIS-, Giudice tutelare, l’autorizzazione a promuovere il giudizio in epigrafe e di essere in attesa del relativo pronunciamento;

- alla camera di consiglio del 30/05/2023 la Sezione, con ordinanza del 31/05/2023, n. 1344, ha rinviato la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 13 giugno 2023, ore di rito, al fine di verificare l’avvenuto rilascio, nelle more, dell’autorizzazione del Giudice tutelare;

- in data 09/06/2023 parte ricorrente ha depositato detta autorizzazione;

Ritenuto che:

- contrariamente a quanto affermato in camera di consiglio da parte ricorrente, la memoria del Comune di -OMISSIS-risulta ritualmente depositata, in data 9/06/2023, ex art. 55, comma 5 del c.p.a., in relazione all’udienza camerale del 13/06/2023, la cui fissazione si è resa necessaria per fatto imputabile alla stessa parte ricorrente;

- non sembrano ravvisabili, nelle deduzioni da ultimo esposte da parte resistente, elementi idonei ad indurre il Collegio a discostarsi da quanto già deciso, nei ricorsi nn. 633 e 634 del 2023, nella scorsa camera di consiglio del 30/05/2023, in relazione a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella oggetto del ricorso in epigrafe (cfr. le ordinanze nn. 478 e 469 del 31/05/2023);

Ritenuto, in tal senso, evidente il fumus boni iuris del predetto ricorso in relazione al primo, assorbente motivo, atteso che:

a) appaiono superabili tutte le eccezioni formulate da parte resistente, poiché: (i) l’asserito rapporto di presupposizione rispetto alle deliberazioni regionali, invero tutt’altro che evidente, non sarebbe comunque di ostacolo al richiesto annullamento, potendo il giudice amministrativo disapplicare la norma regolamentare che risulta in contrasto con il disposto legislativo primario (cfr. ex multis Cons. Stato, VI, 24-10-2017, n. 4894;
id. V, 28-03-2023, n. 3185);
(ii) l’acquiescenza, quale accettazione espressa o tacita del provvedimento lesivo determinante l’estinzione del diritto di azione, si configura solo in presenza di una condotta, da parte dell’avente titolo all’impugnazione, non rinvenibile nella specie, inequivocabilmente diretta ad accettare l'assetto di interessi definito dall'amministrazione attraverso gli atti oggetto di impugnazione (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, II, 19-02-2003, n. 2222);
(iii) sussiste l’interesse al ricorso relativamente all’annullamento degli atti comunali che hanno imposto all’assistita, disabile e con ISEE sociosanitario pari a zero, di destinare al pagamento della retta l’indennità di accompagnamento e la pensione d’invalidità civile (primo motivo), avendo parte ricorrente rinunciato, nell’ultima memoria, alle doglianze riguardanti le imposizioni asseritamente gravanti sui familiari tenuti agli obblighi alimentari (secondo motivo);

b) i criteri adottati da parte resistente nel «Regolamento per la concessione di contributi sussidi ed ausili finanziari a favore di persone che versano in stato di bisogno e di enti e associazioni senza scopo di lucro con finalità sociali» (depositato in atti da entrambe le parti), laddove prevedono (all’art. 5 comma 3) che, per la determinazione del contributo per il pagamento della retta di ricovero a favore di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti, «Nei casi di assenza di persone tenute agli alimenti o di loro impossibilità l’Amministrazione comunale copre la spesa totale e introita direttamente le pensioni, rendite, indennità, mantenendo al disabile una quota mensile di € 100,00 per le spese personali. Nel caso in cui, ai sensi della normativa vigente, il nucleo familiare di riferimento sia la sola persona disabile, il Comune interviene secondo la seguente tabella: …», risultano affetti dai vizi dedotti nel primo motivo, con particolare riguardo alla censura che fa leva sulla violazione degli art.

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