TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-03-08, n. 202300365

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-03-08, n. 202300365
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202300365
Data del deposito : 8 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2023

N. 00365/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01939/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1939 del 2019, proposto da
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;



contro

Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro, non costituita in giudizio;



per l'ottemperanza

della sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 4 giugno 2019, n. 1027.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 il dott. F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Vista l’ordinanza del 14 gennaio 2021, n. 52, con cui l’odierno giudizio è stato sospeso;

Vista la successiva istanza di fissazione dell’udienza;

Osservato che:

a) la Corte costituzionale, che già con sentenza dell’11 novembre 2021, n. 236, aveva dichiarato illegittimo l’art. 117, comma 4 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con l. 17 luglio 2020, n. 77, con la più recente sentenza dell’11 novembre 2022, n. 228, ha:

- a1) dichiarato illegittimo l’art. 16- septies comma 2, lett. g) d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, così come inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, il quale pure vietava di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli Enti del Servizio sanitario della Regione Calabria;

- a2) ulteriormente precisato che, nell’esercizio della

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