TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-03-30, n. 202302027

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-03-30, n. 202302027
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202302027
Data del deposito : 30 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2023

N. 02027/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04453/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4453 del 2022, proposto da
Dog-Kennel Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R S F, C L, F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio R S F in Napoli, via Generale Orsini, 5;

contro

Comune di San Nicola La Strada, non costituito in giudizio;

nei confronti

Il Canile Sd S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Maddaloni, via Roma n. 10;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

a) della determina del Responsabile dell'Area VII n. 108 del 9.9.2022, Registro Generale n. 659 del 12.9.2022, mai comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto l'aggiudicazione a “ Il Canile SD s.r.l.” della gara indetta con determinazione dello stesso Responsabile dell'Area VII n. 23 del 16.2.2022, Registro Generale n. 208 del 12.4.2022 per l' “affidamento servizio custodia, mantenimento e cura cani randagi ”;

b) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi i verbali formati dalla Commissione giudicatrice e tutti gli atti della detta gara, al momento non conosciuti, nonché, se e per quanto occorra, la nota prot. n. 0024157 del 13.9.2022 a firma del Responsabile del Procedimento, trasmessa ad essa ricorrente in pari data a mezzo p.e.c., con la quale si è data notizia della detta aggiudicazione, ed il processo verbale di consegna del 23.9.2022 trasmesso alla ricorrente in pari data a mezzo p.e.c.;
ed ivi compreso, all'occorrenza ed in parte qua, il bando, con la relativa documentazione ad esso allegata, della gara in questione.

NONCHE' PER LA DECLARATORIA D'INEFFICACIA

del relativo contratto che dovesse essere stipulato, ai sensi degli artt. 121 e ss. C.P.A.

E PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI

da essa società ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Il Canile Sd S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


FATTO

1 – La DOG-

KENNEL

Service s.r.l. impugna la determina indicata in epigrafe con cui il Comune di San Nicola la Strada ha aggiudicato alla “Il Canile SD s.r.l.” l’ “affidamento servizio custodia, mantenimento e cura cani randagi” di cui alla gara indetta con determinazione dello stesso Responsabile dell’Area VII del Comune medesimo n. 23 del 16.2.2022, Registro Generale n. 208 del 12.4.2022. Il servizio prevede un “importo complessivo stimato e indicativo per la durata di anni tre” di € 116.891,25 “calcolato al costo unitario giornaliero di € 3,50 IVA esclusa per singolo cane, su una previsione massima di 25 cani da ospitare per l’intera durata triennale dell’affidamento del medesimo servizio”.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) e prevede come base d’asta l’importo di euro 3,50 euro IVA esclusa per ogni cane.

Ebbene, l’offerta della ricorrente, pur ottenendo un punteggio superiore a quello dell’aggiudicataria per l’offerta tecnica (67,39 a fronte di 59,55), risultava perdente in quanto il ribasso offerto dalla s.r.l. il Canile risultava sensibilmente superiore rispetto a quello proposto dalla ricorrente (26,28% a fronte del 14,00% a cui corrispondeva un punteggio di 30 punti a fronte di 15,96 punti).

La parte impugna, inoltre, gli atti presupposti, “ove occorra” il bando e richiede il risarcimento del danno.

Quanto all’aggiudicazione, la parte ricorrente censura due aspetti:

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 95 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DELLE RELATIVE LINEE GUIDA DELL’ANAC NONCHE’ DEL BANDO E DISCIPLINARE DI GARA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA ED IN PARTICOLARE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI E DI SEGRETEZZA DELLE OFFERTE – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER VIZIO DEL PROCEDIMENTO – ILLEGITTIMITA DERIVATA.

Non si sarebbe considerato che l’offerta era inammissibile per l’indicazione nell’ambito dell’offerta tecnica del costo unitario per singolo cane, elemento da cui era possibile rinvenire gli estremi dell’offerta economica;
tale modus procedendi comporta l’inammissibilità dell’offerta in quanto l’offerta tecnica deve poter essere valutata dalla commissione con giudizio che non deve essere inficiato dalla conoscenza degli elementi economici dell’offerta;

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DEL D.LGS. N. 50/2016 NONCHE’ DEL BANDO E DISCIPLINARE DI GARA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. REG. CAMP. 11.4.2019 N. 3 E DEL

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