TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-08-17, n. 202202509

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-08-17, n. 202202509
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202202509
Data del deposito : 17 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/08/2022

N. 02509/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00577/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 577 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
E-Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Comande in Palermo, via Caltanissetta n.2/D;

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso la sede degli Uffici legali del comune siti in Palermo, piazza Marina 39;
Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Regione Siciliana - Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Regione Sicilia - Assessorato Territorio e Ambiente, in persona degli Assessori legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia e domicilio fisico reale in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Amap S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Terna S.p.A., Sielte S.p.A., Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio del Genio Civile di Palermo, Regione Sicilia Dipartimento Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Soprintendenza Bb.Cc.Aa. di Palermo, Regione Sicilia Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
Open Fiber S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni De Vergottini, Maria Laura Tripodi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni De Vergottini in Roma, via Antonio Bertoloni n. 44;
Fastweb S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fienga, Marco Trevisan, Jaime Guiso Gallisai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 8;
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Amg Energia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Corrao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Tim Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

A)- quanto al ricorso introduttivo:

- della Determinazione Dirigenziale n. 9271 del 7 agosto 2019 del Comune di Palermo conosciuta solo a seguito della notifica della nota prot. n. 94361 del 9 febbraio 2021 e dei relativi allegati;

- della nota del Comune di Palermo prot. n. 858986 del 10 luglio 2019, non conosciuta, ma della cui esistenza si è avuta notizia a seguito della notifica della nota prot. n. 94361 del 9 febbraio 2021 e dei relativi allegati;

- dei verbali della Conferenza di servizi decisoria convocata con nota prot. n. 858986 del 10 luglio 2019, non conosciuti;

- della nota del Comune di Palermo, prot. n. 928056 del 9 agosto 2019, non conosciuta, ma della cui esistenza si è avuta notizia a seguito della notifica della nota prot. n. 94361 del 9 febbraio 2021 e dei relativi allegati;

- della Determinazione Dirigenziale n.13020 del 24 dicembre 2020 del Comune di Palermo conosciuta solo a seguito della notifica della nota prot. n. 94361 del 9 febbraio 2021 e dei relativi allegati;

- dei verbali della Conferenza di servizi decisoria convocata con nota prot. n. 928056 del 9 agosto 2019, non conosciuti;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota del Comune di Palermo prot. n. 94361 del 9 febbraio 2021 e dei relativi allegati.

B)- quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 21/4/2021:

- della Determinazione Dirigenziale n. 13898 del 27 novembre 2019 del Comune di Palermo, conosciuta in data 15 aprile 2021;

- della Determinazione Dirigenziale n. 1967 del 18 febbraio 2021 del Comune di Palermo, conosciuta in data 15 aprile 2021;

- della nota del Comune di Palermo del 17 marzo 2021;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palermo, di Open Fiber S.p.A., di Fastweb S.p.A., di Wind Tre S.p.A., di Amg Energia Spa, della Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, della Regione Siciliana - Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. della Regione Sicilia - Assessorato Territorio e Ambiente e di Tim Spa;

Vista l’ordinanza n. 1229/2021;

Vista l’ordinanza cautelare n. 303/2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2022 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso introduttivo, ritualmente notificato il 19/03/2021 e depositato il 26/03/2021, la società ricorrente impugna, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, i seguenti provvedimenti:

-la Determinazione Dirigenziale n. 9271 del 7 agosto 2019 del Comune di Palermo conosciuta solo a seguito della notifica della nota prot. n. 94361 del 9 febbraio 2021 e dei relativi allegati;

- la nota del Comune di Palermo prot. n. 858986 del 10 luglio 2019, non conosciuta, ma della cui esistenza si è avuta notizia a seguito della notifica della nota prot. n. 94361 del 9 febbraio 2021 e dei relativi allegati;

- i verbali della Conferenza di servizi decisoria convocata con nota prot. n. 858986 del 10 luglio 2019, non conosciuti;

- la nota del Comune di Palermo, prot. n. 928056 del 9 agosto 2019, non conosciuta, ma della cui esistenza si è avuta notizia a seguito della notifica della nota prot. n. 94361 del 9 febbraio 2021 e dei relativi allegati;

- la Determinazione Dirigenziale n.13020 del 24 dicembre 2020 del Comune di Palermo conosciuta solo a seguito della notifica della nota prot. n. 94361 del 9 febbraio 2021 e dei relativi allegati;

- i verbali della Conferenza di servizi decisoria convocata con nota prot. n. 928056 del 9 agosto 2019, non conosciuti;

- ove occorra e per quanto di ragione, la nota del Comune di Palermo prot. n. 94361 del 9 febbraio 2021 e dei relativi allegati (comunicazione per la convocazione della Commissione Regionale Lavori Pubblici per il “Progetto definitivo delle linee Tramviaria della Città di Palermo – Tratte A, B, e C”) .

La questione attiene alla progettazione delle nuove linee tramviarie della Città di Palermo, e delle interferenze con le reti dei servizi pubblici, compresa la rete elettrica.

Parte ricorrente espone che, dopo la prima fase meramente interlocutoria nella quale avevano partecipato propri rappresentanti, in seno alla conferenza di servizi semplificata svolta in modo asincrono sarebbero mancate le rituali convocazioni della società interessata. In particolare, la società ricorrente contesta che le predette convocazioni sarebbero state effettuate tramite semplice mail indirizzata (non già alla società, ma) a semplici impiegati (gli stessi che avevano partecipato alle riunioni interlocutorie precedenti l’avvio della conferenza di servizi istituzionale).

Espone infatti che in data 09/02/2021 la società ha ricevuto da parte del Comune di Palermo la nota prot. 94361/2021 (doc. 6) avente ad oggetto “ Convocazione della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici – sistema tram Palermo – Fase II – Progetto Definitivo nelle nuove linee tranviarie della Città di Palermo – Tratte A, B e C ” con i relativi allegati: in detta occasione apprendeva che il Comune aveva convocato, giusta nota prot. n. 858986 del 10 luglio 2019 (in tesi mai ricevuta dalla società), una Conferenza di servizi decisoria/asincrona “ finalizzata a:

- acquisire la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura e in generale di tutte le interferenze come individuate dalle vigenti normative;

- acquisire il programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant’altro necessario alla risoluzione delle interferenze,

precisando che il termine ultimo per lo spostamento dei sottoservizi è il 31.12.2021 e fissando per il 30 luglio 2019 il termine perentorio per rendere le determinazioni relative alle determinazioni della conferenza ”.

Parte ricorrente evidenzia che dalla medesima Relazione sulle interferenze si evincerebbe che “ Spirato il termine perentorio fissato dall’Amministrazione, atteso che la mancanza di qualsivoglia determinazione equivale ad assenso senza condizioni ad operare secondo il programma temporale di risoluzione delle interferenze, la Conferenza decisoria è stata chiusa con determina Dirigenziale n. 9271 del 7 agosto 2019 .

In data 9 agosto 2019 con nota 928056 L’Amministrazione preso atto che:

• la conferenza dei servizi, conclusa in data 31 luglio 2019, non ha evidenziato ulteriori interferenze con il sedime della infrastruttura;

• il termine ultimo per gli spostamenti e attraversamenti necessari alla risoluzione delle interferenze è fissato per il 31 dicembre 2021, come precisato nella Determina Dirigenziale n 9271 del 7 agosto 2019 sopra citata ”.

Avverso i provvedimenti in epigrafe indicati è stato quindi proposto il ricorso in cui si articolano i seguenti profili di censura:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 7/2019, ARTT. 17

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