TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-01-30, n. 202401766
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Pubblicato il 30/01/2024
N. 01766/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00347/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2017, proposto da S.r.l. Novenove, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avv. G B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama n. 77;
contro
Ministero dello sviluppo economico, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
S.R.L. Radio Mobilificio di Cantù, non costituito in giudizio;
Radio Zeta S.r.l., Rtl 102,500 Hit Radio S.r.l., in persona dei legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca Mura e Domenico Siciliano, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Siciliano in Roma, via Vodice, 7;
per l'annullamento
1) della nota prot. IT-BA/LOS-5515, in data 10 giugno 2005, del Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con la quale l'ispettorato stesso, ha autorizzato provvisoriamente la modifica della frequenza, da 98,350 a 98,400 MHz, di impianto di radiodiffusione sonora sito in Monte Celano (FG);
2) della nota prot. ITBA/906256/165150, in data 29 dicembre 2015, del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le Attività Territoriali – Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, con il quale, in riferimento al primo atto oggetto di ricorso, vengono trasmesse le schede tecniche B e C dell'impianto sito in Monte Celano alle Direzioni Generali del Ministero dello Sviluppo Economico, indicanti come frequenza la 98,400 MHz.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e di Radio Zeta S.r.l. e di Rtl 102,500 Hit Radio S.r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 gennaio 2024 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Impugna la società ricorrente un provvedimento risalente nel tempo a diversi anni prima del deposito dell’odierno ricorso, nonché successivo atto risalente al 2015, anch’esso antecedente di qualche anno rispetto al radicamento dell’impugnativa.
Lamenta la società presunte interferenze che le trasmissioni delle società