TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2017-03-08, n. 201700166

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2017-03-08, n. 201700166
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201700166
Data del deposito : 8 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2017

N. 00166/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00669/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 669 del 2014, proposto da:
S S, rappresentato e difeso dall'avvocato E M, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n.17;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Cagliari, via Dante n. 23;

per l'annullamento

- del provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie, protocollo 7858 del 04.04.2014, avente ad oggetto «Inquadramento economico a seguito della nomina a Dirigente Generale», con il quale si è proceduto alla rideterminazione del trattamento economico attribuito al ricorrente, rivestente la qualifica di Dirigente Generale, a decorrere dal 30.12.2011, mediante l’attribuzione delle componenti stipendiali fondamentali corrispondenti alla qualifica di Dirigente Superiore fino al 31.12.2014. Con mantenimento del trattamento economico accessorio, già in godimento, correlato alle nuove funzioni dirigenziali. Provvedimento con il quale è stato altresì disposto il recupero della somma presuntivamente erogata in eccesso, con riferimento agli anni 2011, 2012, 2013 ed al periodo dal 01.01.2014 al 30.06.2014;

nonché, di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale a quelli impugnati per l’accertamento del diritto del ricorrente al mantenimento del trattamento economico in godimento, normativamente previsto per il ruolo e qualifica di appartenenza e cioè di Dirigente Generale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2016 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – L’ing. Silvio SAFFIOTTI (direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Sardegna) è stato nominato dirigente generale con decreto del Presidente della Repubblica dell’11 gennaio 2012, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 2011. Con decreto del 16 aprile 2012, n. 147, il direttore centrale per le Risorse Finanziarie del Ministero dell’Interno ha provveduto in ordine agli effetti giuridici ed economici della predetta nomina.

Peraltro, con il provvedimento di cui alla nota del 4 aprile 2014, n. 7858, il medesimo direttore centrale del Ministero dell’Interno ha ritenuto di procedere alla rideterminazione del trattamento economico dell’Ing. Sotti sulla base di quanto previsto dall’articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, che hanno stabilito la non applicazione degli adeguamenti economici collegati alle progressioni di carriera “comunque denominate”, per gli anni dal 2011 al 2014. Normativa, che l’amministrazione (all’epoca dell’adozione del D.M. del 16 aprile 2012, n. 147) aveva ritenuto non dovesse applicarsi al caso della nomina a dirigente generale, trattandosi di nomina disposta da organo di indirizzo politico-amministrativo, con caratteri di discrezionalità. Tuttavia, come risulta dalla motivazione della nota 4 aprile 2014, n. 7858, la decisione di rideterminare il trattamento economico si sarebbe imposta a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza 12 dicembre 2013, n. 304) secondo la quale l’art. 9, commi 1 e 21, del decreto legge n. 78/2010 cit., ricomprenderebbe anche gli avanzamenti che presuppongono l’esercizio di una elevata discrezionalità nella scelta tra candidati provenienti dai gradi inferiori.

2. - Con il ricorso in esame, l’ing. Sotti chiede l’annullamento della predetta nota di rideterminazione del trattamento economico, deducendo plurime censure che saranno esaminate nella parte in diritto.

3. - Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo che il ricorso sia respinto.

4. - All’udienza del 22 novembre 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. - Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che l’art. l’art. 9, commi 1 e 21, del decreto legge n. 78/2010 cit., non debba essere applicato nelle ipotesi di accesso alla qualifica superiore di dirigente generale, che non costituisce una progressione automatica ma si consegue previa nomina che presuppone l’intervento di organi politico-amministrativi (qual è il Consiglio dei Ministri, nel caso di specie), all’esito di valutazioni ampiamente discrezionali. Il procedimento, nella fattispecie, è disciplinato dall’art. 48 del decreto legislativo n. 217 del 2005;
e comporta non una mera progressione di carriera ma una vera e propria assunzione alla superiore qualifica. Come tale, la nomina a dirigente generale deve essere considerata come evento straordinario nella dinamica retributiva, non riconducibile quindi all’art. 9, comma 21, sopra richiamato.

La norma in questione, complessivamente considerata, ha voluto escludere gli aumenti o miglioramenti retributivi collegati alla specifica normativa del comparto, con esclusione dei casi di avanzamento con acquisto di qualifica superiore in virtù di selezioni concorsuali o comparative.

6. - Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 76 del d.lgs. n. 217 del 2005, che stabilisce il trattamento economico dei dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ricollegandolo direttamente all’attività, ai compiti e alle funzioni svolte dal dirigente. Pertanto, non valgono le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 304/2013, invocata dall’amministrazione, che ha riguardato il caso degli ambasciatori nel cui ordinamento non é prevista la obbligatoria corrispondenza tra grado, funzioni e trattamento economico.

7. - Con il terzo motivo, il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, per contrasto con gli articoli 2, 3, 4, 36 e 97 della Costituzione. In particolare, le norme violerebbero l’art. 36 Cost., pregiudicando il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato;
nonché, gli articoli 3 e 97 Cost. perché l’art. 9 introduce una ingiustificata differenziazione del trattamento economico basata su un elemento casuale, ossia il momento in cui la qualifica è stata conseguita.

L’art. 9 cit. sarebbe censurabile anche sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza, posto che avrebbe imposto sacrifici economici di diverso peso nell’ambito dei pubblici impiegati, lasciando altre categorie di lavoratori indenni, con conseguente arbitrarietà ed irragionevolezza della misura.

8. - I motivi si prestano a una trattazione congiunta, data la loro stretta connessione.

Le censure non sono fondate.

8.1. - La questione sollevata dal ricorrente si incentra essenzialmente sulla estensione da attribuire alla norma di cui all’art. 9, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge n. 78/2010 cit., secondo cui «Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici», con esclusione, quindi, degli effetti sul trattamento economico derivanti dall’avanzamento di carriera.

L’art. 9 cit. rinvia all’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, il cui comma 1-bis include, nell’ambito del personale il cui rapporto di impiego è disciplinato in regime di diritto pubblico, anche gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compreso il personale di livello dirigenziale.

La piana lettura della disposizione induce a concludere, pertanto, che nell’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 21, terzo periodo, cit., rientra anche il personale dirigenziale del Corpo dei Vigili del Fuoco.

8.2. - E in effetti le argomentazioni basate sulla specificità della nomina a dirigente generale, sia sotto il profilo procedimentale sia perché non si tratterebbe di una mera progressione economica di carriera, non colgono nel segno.

In primo luogo, va evidenziato come anche la Corte Costituzionale (nelle diverse pronunce in cui ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9 cit.: si vedano le sentenze n. 304 e n. 310 del 2013;
e di recente la sentenza n. 96 del 2016) muova sempre dalla premessa che la norma in questione riguardi, all’interno delle diverse categorie di personale in regime di diritto pubblico (dal personale delle carriere della Guardia di Finanza, ai professori e ricercatori universitari, al personale della carriera diplomatica, ai viceprefetti), qualsiasi ipotesi di avanzamento o progressione di carriera.

In secondo luogo, anche il riferimento contenuto nell’art. 9, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78/2010, non è idoneo a sostenere la diversa soluzione patrocinata dal ricorrente, poiché, seppure la norma (che non consente di superare - per gli anni 2011, 2012 e 2013 - il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010) fa salvi gli effetti sul trattamento economico «derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno», la medesima norma prevede che «in ogni caso» debba trovare applicazione «quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate». In altri termini, anche gli eventuali effetti sul trattamento economico collegati a eventi straordinari (qual è sicuramente il passaggio a dirigente generale, per quel che rileva nel caso di specie) sono assoggettati ai limiti dettati dall’art. 9, comma 21, terzo periodo, cit. .

8.3. - Anche i rilievi critici formulati col secondo motivo non sono condivisibili, ove si tenga conto di quanto osservato sopra circa l’estensione del campo di applicazione dell’art. 9, commi 1 e 21, terzo periodo, cit., che limita o esclude del tutto l’operatività di norme anche speciali, come quelle di cui al d.lgs. n. 217 del 2005, invocate dal ricorrente;
e di quanto ricavabile dalle citate pronunce della Corte Costituzionale, in cui si sottolinea «che lo svolgimento, in conseguenza della promozione […]di funzioni superiori, in assenza della corresponsione dell’aumento di stipendio previsto in relazione a tale qualifica, [non rende] di per sé – come mostra invece di ritenere il rimettente – il trattamento economico dei detti funzionari non conforme al principio costituzionale di proporzionalità della retribuzione, atteso che il temporaneo blocco degli effetti economici della promozione, previsto dalla disposizione impugnata, non incide sulla struttura della retribuzione […]considerata nel suo complesso» (così Corte Cost., 6 maggio 2016, n. 96, punto 4 del Considerato in diritto).

8.4. - Ne deriva come conseguenza la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 cit, atteso che con la sentenza da ultimo richiamata il giudice delle leggi ha esaminato tutte le questioni prospettate dall’odierno ricorrente, dichiarandole infondate.

9. - Il ricorso, in conclusione, deve essere integralmente respinto.

10. - Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, considerato che sulla questione esaminata persistono orientamenti giurisprudenziali non univoci.

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