TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 2015-01-15, n. 201500087

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 2015-01-15, n. 201500087
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201500087
Data del deposito : 15 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03182/2012 REG.RIC.

N. 00087/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03182/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3182 del 2012, proposto da:
Fondazione Dottori Commercialisti Sicilia, rappresentata e difesa dall'avv. P P L V, con domicilio eletto presso P P L V in Catania, viale XX Settembre,19;

contro

Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania, rappresentato e difeso dall'avv. G T, con domicilio eletto presso G T in Catania, Via Ventimiglia, 145;

per l'annullamento

- del provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 23 ottobre 2012 col quale sono state rigettate le richieste della Fondazione Dottori Commercialisti Sicilia di accreditamento per i seguenti eventi formativi: corso su Bilancio d'esercizio e reddito d'impresa;
Convegno su novità fiscali di periodo, come da nota del Presidente dell'Ordine del 31.10.2012;

- di ogni ulteriore atto, antecedente o successivo comunque connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il procuratore della ricorrente ha dichiarato a verbale all’odierna pubblica udienza l’intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe, della quale si deve perciò prendere atto, compensandosi tra le parti le spese del giudizio a ciò ravvisandosi valide ragioni.

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