TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-04-19, n. 202200537

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-04-19, n. 202200537
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202200537
Data del deposito : 19 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2022

N. 00537/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00924/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 924 del 2016, proposto da
Impresa Edile Poli s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Niccolò Pecchioli e Matteo Cecconi, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via A. Lapini 1;



contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Silvano Imbriaci, Ilario Maio e Marco Fallaci, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale I.N.P.S. in Firenze, viale Belfiore 28/A;



per l'annullamento

- degli atti di diniego opposti dalla Commissione Provinciale per la cassa integrazione guadagni dell’INPS di Firenze alle richieste di integrazione salariale presentate dalla ricorrente nel periodo marzo-settembre 2015 e comunicati via pec alla ricorrente in data 06.01.2016;

- per quanto occorrer possa, del silenzio rigetto formatosi per l’inutile decorso di 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico avverso gli atti di diniego di cui sopra.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 aprile 2022 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’odierna ricorrente, impresa edile, in data 11 marzo 2008 ha stipulato un contratto di appalto con impresa Cosimo RT S.r.l. per eseguire opere murarie nella ristrutturazione di un edificio posto in Firenze. A seguito di verifiche tecniche effettuate su incarico della seconda sono stati contabilizzati i lavori definendo il corrispettivo dovuto alla ricorrente nella misura di euro 5.868.111,00. A fronte di tale debito la committente ha versato solo l’importo di euro 2.907.675,55 (oltre la somma per l’imposta sul valore aggiunto). Nelle more dell’esecuzione dell’appalto la Cosimo RT è incorsa in una crisi economico finanziaria conclusa con l’omologazione di un concordato preventivo, e nel

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi