TAR Brescia, sez. I, sentenza 2018-04-05, n. 201800369

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2018-04-05, n. 201800369
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201800369
Data del deposito : 5 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/04/2018

N. 00369/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00176/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 176 del 2010, proposto da:
SAMA SRL, rappresentata e difesa dagli avv. D B e G O Z, con domicilio eletto presso il secondo in Brescia, via Saffi 5;



contro

PROVINCIA DI MANTOVA, rappresentata e difesa dagli avv. E P R, L S e F N, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Brescia, via Spalto San Marco 1;
ARPA LOMBARDIA, ARPA DIPARTIMENTO DI MANTOVA, non costituitesi in giudizio;



nei confronti

SIEM SPA, non costituitasi in giudizio;



per l'annullamento

- del provvedimento del dirigente del Servizio Rifiuti e Inquinamento prot. n. 62418 del 16 novembre 2009, contenente la diffida ex art. 11 comma 9-a del Dlgs. 18 febbraio 2005 n. 59, relativamente alla rimozione delle irregolarità riscontrate nella composizione del CDR-Q acquistato da Siem spa;

- del verbale del Dipartimento dell’ARPA di Mantova di data 24 luglio 2009, attestante il prelievo di due campioni sul CDR-Q fornito da Siem spa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Mantova;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2018 il dott. M P;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente Sama srl ha iniziato nel 2008 l’impiego di combustibile da rifiuti (CDR) per la produzione di energia elettrica nel proprio stabilimento situato nel Comune di Sustinente, in via Martini. Più precisamente, la ricorrente è stata autorizzata dalla Provincia tramite AIA a utilizzare 20.000 t/anno di combustibile da rifiuti di elevata qualità (CDR-Q), così definito in base alla norma UNI 9903‐1, da miscelare con scarti di legno.

2. Il fornitore della ricorrente è Siem spa, in base a un contratto di approvvigionamento del 16 dicembre 2008. L’accordo prevede la fornitura di materiale proveniente esclusivamente da rifiuti urbani. Sul CDR-Q sono effettuate analisi periodiche da parte di entrambe le società.

3. Il Dipartimento dell’ARPA di Mantova e i Carabinieri del NOE di Brescia, in data 24 luglio 2009, hanno effettuato presso lo stabilimento di Sama srl il prelievo di due campioni sul CDR-Q fornito da Siem spa, precisamente sul materiale in ingresso in quel momento e su quello stoccato. Ciascun campione è stato ripartito in quattro aliquote (rispettivamente: A per Sama srl, B per ARPA, C per controanalisi ARPA, D per NOE).

4. Con nota di data 1 settembre 2009 il NOE ha comunicato alla Provincia che, in base alle analisi sulle aliquote B di ARPA, eseguite dal laboratorio SGS Italia spa di Villafranca Padovana, il campione relativo al materiale in ingresso non corrispondeva al codice CER 191210 ( Combustibile da rifiuto di qualità ) riportato sul formulario, ma al codice CER 191212 ( Altri rifiuti ), e che il campione relativo al materiale stoccato non conteneva CDR-Q, bensì CDR di qualità normale. Nella nota veniva poi sottolineato che Sama srl non era autorizzata né al recupero di rifiuti con CER 191212, né al recupero di rifiuti con CER 191210 contenenti CDR di qualità normale, e si invitava la Provincia ad adottare le determinazioni conseguenti.

5. Con nota del 28 ottobre 2009 il NOE ha comunicato alla Provincia i risultati delle controanalisi sulle aliquote C di ARPA, eseguite dalla Stazione Sperimentale per i Combustibili di San Donato Milanese. I risultati, esposti dall’ARPA nella nota del 27 ottobre 2009, evidenziano numerose difformità rispetto ai limiti del CDR previsti dal DM 5 febbraio 1998 (Allegato 2, Suballegato 1) e rispetto ai limiti del CDR-Q previsti dalla norma UNI 9903‐1. I dati desumibili dai rapporti di analisi sono così sintetizzabili:

- per quanto riguarda il campione relativo al materiale in ingresso, (a) il parametro cromo (140 mg/kg) è superiore sia al limite per CDR-Q (70 mg/kg) sia al limite per CDR di qualità normale (100 mg/kg); (b) il parametro piombo volatile (139 mg/kg) è superiore al limite per CDR-Q (100 mg/kg); (c) il parametro umidità (23,2%) è superiore al limite per CDR-Q (18%); (d) il parametro potere calorifico (18,315 MJ/kg) è inferiore al minimo previsto per CDR-Q (20 MJ/kg);

- per quanto riguarda il campione relativo al materiale stoccato, (a) il parametro cromo (75 mg/kg) è superiore al limite per CDR-Q (70 mg/kg); (b) il parametro potere calorifico (18,830 MJ/kg) è inferiore al minimo previsto per CDR-Q (20 MJ/kg); (c) il parametro cloro totale (0,70%) coincide con il limite per CDR-Q, e dunque è un

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