TAR Perugia, sez. I, sentenza 2011-08-04, n. 201100267
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Testo completo
N. 00267/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00114/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 114 del 2009, proposto da:
Impresa Costruzioni Dr. Ing. Alberto TT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Flavio Bindi e Giovanni Taglialatela, con domicilio eletto presso l’avv. Nerio Zuccaccia in Perugia, via delle Prome, 5;
contro
Comune di Castiglione del Lago, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Alarico Mariani Marini, con domicilio eletto presso l’avv. Alarico Mariani Marini in Perugia, via Mario Angeloni, 80/B;
nei confronti di
Autorita' Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, Agenzia delle Entrate, Ufficio di Perugia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, presso i cui uffici sono pure legalmente domiciliate, alla via degli Offici, 14;
per la declaratoria
del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni discendenti dall’illegittimo operato dell’Amministrazione comunale, così come definitivamente acclarato dalla sentenza del T.A.R. Lazio n. 2773/2008, che ha disposto l’annullamento dell’erronea annotazione nel casellario informatico dell’esistenza di violazioni a carico della ricorrente inerente gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, eseguita dall’A.V.C.P., sulla base della segnalazione inviata dalla stessa resistente Amministrazione, senza tuttavia la previa adozione del provvedimento di esclusione, che ne costituisce presupposto essenziale, e per la conseguente condanna del Comune al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castiglione del Lago, dell’Autorita' Vigilanza sui Contratti Pubblici e dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2011 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente ha intimato in giudizio il Comune di Castiglione del Lago per sentire accertare il proprio diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimo operato della medesima Amministrazione, come accertato dal giudicato di cui alla sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. III, 1 aprile 2008, n. 2773, che ha disposto l’annullamento dell’erronea annotazione nel casellario informatico dell’esistenza di violazioni a proprio carico inerenti gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, effettuata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici sulla base della segnalazione del Comune, con conseguente condanna del medesimo al risarcimento.
Espone di avere partecipato alla gara indetta dal Comune di Castiglione del Lago con bando del 23 novembre 2006 per l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’intersezione viaria tra la S.S. 71 e la via F.lli Rosselli, classificandosi al secondo posto, con una percentuale di ribasso del 15,584 per cento.
Con verbale di gara in data 8 febbraio 2007 veniva disposta nei confronti delle imprese prime due graduate la verifica delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, ai sensi degli artt. 38 e 48 del d.lgs. n. 163 del 2006.
Nell’ambito di tali accertamenti, il responsabile del procedimento, in violazione del contraddittorio e senza un formale provvedimento di esclusione dalla gara, segnalava all’Autorità di Vigilanza l’esistenza di irregolarità a carico della TT S.r.l., nell’erroneo presupposto di resa dichiarazione falsa e mendace circa il possesso dei requisiti indicati dall’art. 38, ed in particolare di quello dell’inesistenza di violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse. La Stazione appaltante provvedeva a tale segnalazione a seguito della certificazione trasmessa dall’Agenzia delle Entrate di Perugia, che erroneamente si basava su di un ruolo esattoriale riferito all’anno 2003 per un importo pari ad euro 32.917,63.
Conseguentemente, l’A.V.C.P. annotava la segnalazione ricevuta nel casellario informatico ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 34 del 2000, dandone comunicazione all’impresa interessata con nota del 31 luglio 2007.
La società presentava prontamente la domanda di cancellazione dell’annotazione dal registro informatico; l’Autorità, a fronte di tale istanza, chiedeva chiarimenti al Comune di Castiglione del Lago, che, con nota del 28 settembre 2007, senza adottare alcun provvedimento di autotutela, ribadiva la correttezza del proprio operato, aggiungendo che l’Agenzia delle Entrate gli aveva trasmesso, il precedente 23 luglio, ulteriore certificazione comprovante l’assenza di irregolarità a carico dell’impresa TT.
Deduce come con il giudicato sia stata accertata l’illegittimità dell’annotazione nel registro informatico di un’inesistente esclusione; al contempo emerge la colpa dell’Amministrazione comunale che a tale annotazione ha dato luogo. Più precisamente, la Stazione appaltante, prima di procedere alla comunicazione all’A.V.C.P., avrebbe dovuto provvedere all’esclusione dell’impresa concorrente con procedimento in contraddittorio, a seguito del quale sarebbe emerso l’errore in cui era incorsa l’Agenzia delle Entrate, e si sarebbe così evitata l’annotazione.
Va aggiunto che l’Amministrazione comunale, nonostante la rettifica operata dall’Agenzia delle Entrate, ha continuato a rimanere sulle proprie posizioni, non adottando alcun provvedimento in autotutela, presupposto condizionante ogni intervento dell’A.V.C.P. in ordine