TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-02-09, n. 202302205
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Testo completo
Pubblicato il 09/02/2023
N. 02205/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00964/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 964 del 2023, proposto da F.S.A.-C.N.P.P. – Federazione Sindacati Autonomi – Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria, Confederazione Sindacati Penitenziari, in persona dei rispettivi legale rappresentanti, rappresentati e difesi dall’avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tuscolana 1256;
contro
- Ministero della Giustizia;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica;
in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
- S.A.P.Pe. Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Gozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Osapp Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Immacolata Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Sinappe – Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, Uilpa P.P., U.S.P.P. – Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, Cisl Fns, Cgil Fp Pp, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione
1) del Decreto del 21.10.2022 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ministero per la Pubblica Amministrazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12.11.2022 – Serie Generale n. 265, con il quale si è proceduto alla “individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria per il triennio 2022-2024”, nella parte in cui esclude le organizzazioni sindacali ricorrenti dalle OO.SS aventi titolo;
2) del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio relazioni sindacali, DFP-0084478-P-14/11/2022, con il quale è stata nota la ripartizione dei distacchi sindacali alle OO.SS. rappresentative per il personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria per il triennio 2022-2024, nella parte in cui esclude le organizzazioni sindacali ricorrenti dalle OO.SS aventi titolo;
3) di tutti gli atti ed i provvedimenti comunque antecedenti, coordinati e connessi al succitato Decreto pubblicato il 12.11.2022 ed al provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio relazioni sindacali, DFP-0084478-P-14/11/2022, anche se sconosciuti alle ricorrenti, ivi compreso il P.C.D. del 21.11.2022 del Ministero della Giustizia – D.A.P., con il quale è stato pubblicato il Decreto inerente la ripartizione definitiva del monte ore annuo di permessi sindacali tra le OO.SS. del Corpo di polizia penitenziaria per l’anno 2022, ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 164/2022, nella parte in cui si escludono le organizzazioni sindacali ricorrenti dalle OO.SS aventi titolo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;