TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza collegiale 2018-05-16, n. 201805429
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Pubblicato il 16/05/2018
N. 05429/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02634/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2634 del 2018, proposto da
S S G, rappresentata e difesa dall'avvocato L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. c.p.a. eletto presso il suo studio in Roma, via delle Robinie, 84;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del giudizio della Commissione Medica datato 12 dicembre 2017 e notificato in pari data alla ricorrente, in forza del quale la sig.ra Gandin Sabrina Silvia è stata riconosciuta non idonea al servizio di polizia per asserita carenza dei requisiti psico-Fisici previsti dal D.M. 30 Giugno 2003 n. 198 (doc. 1);
2) dell'eventuale ulteriore (e conseguente) provvedimento di esclusione dal concorso, disposta con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza di estremi e data non conosciuti;
3) di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra indicati ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018 la dott.ssa Ines S I P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato necessario, al fine del decidere, disporre apposita verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti si cui si è fondata la predetta inidoneità;
Ritenuto di incaricare al riguardo il “Policlinico Militare Celio“, che provvederà a mezzo di una Commissione formata da almeno due medici, scelti in relazione allo specifico accertamento da eseguire, anche avvalendosi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti o consulenti esterni;
Ritenuto di indicare in proposito i seguenti criteri:
- l’Amministrazione resistente fornirà alla Commissione la occorrente documentazione relativa alle regole di bando e quelle tecniche da osservare ai fini della verificazione e del giudizio da formulare;
- sia la parte ricorrente che l’Amministrazione dovranno essere avvertite dell’operazione di verificazione almeno cinque giorni prima;
- entrambe le parti potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente di fiducia;
- la motivata relazione sulla verificazione compiuta sarà depositata presso la Segreteria di questa Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;
- la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificatore, che potrà fornire in proposito relativa documentazione, è rimessa alla definizione della fase cautelare del giudizio.
Ritenuto di fissare il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 10 luglio 2018.