TAR Pescara, sez. I, sentenza 2020-10-07, n. 202000275

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2020-10-07, n. 202000275
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202000275
Data del deposito : 7 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/10/2020

N. 00275/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00096/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 96 del 2020, proposto da:
Servizi Ospedalieri s.p.a. in proprio e nella qualità di capogruppo r.t.i. con Consorzio Solidarietà con sol. Soc.coop. sociale, rappresentato e difeso dagli avv. E M A e G D G, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonché in forma fisica presso l’avv. G D G in Salerno, piazza Flavio Gioia 3;



contro

Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara, in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonché in forma fisica presso il suo studio in Pescara, viale G. D'Annunzio n. 142;



nei confronti

Clean Service S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Troilo, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

con il ricorso introduttivo:

a. della determinazione del Direttore Generale f.f. dell’ASL Pescara n. 68 datata 23.01.2020, in uno alla comunicazione prot. n. 13051/ 20 /ABS del 27.01.2020 rimesse via PEC in data 28.01.2020, avente ad oggetto “approvazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33 comma 1, del D.Lgs. 50/2016 della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP / Autorità di gara e, per l’effetto, aggiudicazione alla Ditta Clean Service S.r.l della procedura aperta, indetta con Deliberazione a contrarre n. 1457 del 27.12.2018, volta alla conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di “Servizi in favore dei pazienti in stato di fragilità presso i PP. OO. dell’Asl di Pescara” (DOC.1), nella parte in cui la S.A. ha approvato la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP/Autorità di gara e risultante dal verbale del 20.01.2020 e per l’effetto ha aggiudicato alla Ditta Clean Service S.r.l. la procedura de qua in uno all’allegato verbale di gara delle seduta del 20.01.2020;

b. per quanto di ragione delle operazioni di gara e degli afferenti verbali delle sedute pubbliche (26.06.2019; 9.07.2109; 29.07.2019 e 23.12.2019);

delle sedute riservate della commissione giudicatrice di valutazione ed esame delle offerte tecniche (n. 1 del 4.09.2019; n. 2 del 09.09.2019; n. 3 del 10.09.2019; n. 4 del 17.09.2019; n. 5 del 19.09.2019; n. 6 del 24.09.2019; n. 7 dell’1.10.2019; n. 8 del 2.10.2019; n. 9 dell’8.10.2019; n. 10 dell’11.10.2019; n.11 del 16.10.2019; n. 12 del 22.10 - 5.8.11.14.18.25.29.11.2019 e 6.12.2019; n. 13 del 17.12.2019); dei verbali ed atti della procedura di verifica della anomalia della offerta (conclusasi nella seduta del 20.01.2020), il tutto nella parte in cui il seggio di gara non ha escluso l’aggiudicataria per illegittimità ed inefficacia della offerta amministrativa come infra motivato e la commissione giudicatrice non ha provveduto ad una diversa valutazione, peraltro, della offerta tecnica dell’ aggiudicataria che, ove di contro compiuta, avrebbe condotto ad un diverso punteggio tecnico incidente sulla graduatoria finale (successiva all’apertura della offerta economica) in senso favorevole alla ricorrente (cfr. DOC.2); c. parte qua, ove possa occorrere e per quanto di ragione, del bando (DOC.3), disciplinare in uno agli allegati indicati a pag.2 (DOC.4); disciplinare di gara telematico (DOC. 4bis); capitolato tecnico prestazionale (DOC. 5); allegato personale (DOC. 5bis); schema di accordo quadro (DOC. 5ter) nelle parti in cui (più in dettaglio precisate in prosieguo, cui si rinvia) disciplinano le modalità di presentazione della offerta, i requisiti di moralità e di onorabilità, le modalità ed i termini di partecipazione e qualificazione degli operatori; nonché nella parte in cui disciplinano il contenuto della offerta tecnica; fissano i criteri, la griglia e le modalità di valutazione della offerta tecnica; i criteri/metodi e la procedura di aggiudicazione nonché determinano il contenuto prestazionale dell’appalto, ove interpretabili nel senso di legittimare l’operato della S.A.; d. per quanto di ragione ed ove occorrente, di tutte le comunicazioni pubblicate a Sistema inerenti la procedura che ci occupa in uno ai chiarimenti siccome pubblicati in relazione alla gara;

e. ove occorra e per quanto di ragione della delibera a contrarre n. 1457 del 27.12.2018 (DOC. 6) con cui sono stati approvati gli atti di gara nonché delle determine di nomina della commissione n. 287 del 19.07.2019, n. 305 del 30.07.2019 e n. 384 dell’8.10.2029 (DOC.7); f. della graduatoria provvisoria e finale; g. dell’eventuale contratto ove sottoscritto;

h. di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale compresi gli atti interni non conosciuti e, quindi, per la declaratoria della nullità e /o inefficacia del contratto ove sottoscritto con la controinteressata e del diritto/interesse della ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto ed al subentro nel contratto e / o al risarcimento del danno per equivalente e per la condanna dell’Amministrazione a tutte le correlate obbligazioni;

e, con il ricorso incidentale presentato da Clean Service s.r.l. il 27.03.2020:

annullamento in parte qua della determinazione del Direttore Generale f.f. dell’A.S.L. Pescara n. 68 datata 23.01.2020, nonché tutti i verbali di gara e le comunicazioni inviate dalla S.A., in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, tutti nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della ricorrente;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara e della Clean Service s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2020 la dott.ssa R E I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.Con il ricorso principale proposto dalla s.r.l. Servizi Ospedalieri in proprio e quale capogruppo RTI con Consorzio Solidarietà con.sol. soc. coop. Sociale, veniva impugnata la determina n. 68 del 23.01.2020, e gli atti ad essa presupposti, di approvazione da parte dell’A.sl. Pescara della proposta di aggiudicazione formulata dal R.u.p. in favore della controinteressata Clean Service s.r.l. della procedura aperta indetta con deliberazione a contrarre n.1457 del 27.12.2018 volta alla conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 per la fornitura di Servizi a favore dei pazienti in stato di fragilità presso i P.P.O.O. dell’A.sl. di Pescara del valore stimato di € 12.894.487,98 iva esclusa, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La ricorrente esponeva di aver preso parte alla predetta procedura e di essersi collocata al secondo posto in graduatoria con un punteggio complessivo di 98,29 di cui 79,957 per l’offerta tecnica e 18,34 per l’offerta economica, mentre la gara era stata aggiudicata alla Clean Service s.r.l. che aveva riportato un punteggio di 98,33 di cui 78,329 per l’offerta tecnica e 20 per la offerta economica.

A sostegno del ricorso deduceva l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi:

- l’offerta della società aggiudicataria era stata sottoscritta dall’amministratore unico della Clean Service s.rl. privo dei poteri di amministrazione straordinaria come da visura Cia ed in assenza di una formale delibera dei soci;

- era stata omessa la dichiarazione del carico pendente/rinvio a giudizio gravante a carico di Antonio Colasante, in veste di amministratore unico della società Pixel s.r.l. che detiene interno capitale sociale della Clean Service s.r.l., in quanto sottoposto a procedimento penale dalla Procura di Lanciano a far data dal 2016 e rinviato a giudizio per concorso in abuso d’ufficio;

- la garanzia provvisoria prestata non era stata prestata per la durata di 240 giorni come prescritto dall’art. 12 del disciplinare di gara;

- l’offerta tecnica non era stata presentata secondo le modalità definite a pagina 7 del disciplionare tecnico ove l’unica estensione ammessa dei files era la cartella compressa .zip, mentre l’offerta della aggiudicataria non era stata caricata in formato .zip ed era priva della sottoscrizione digitale e della marcatura temporale;

- violazione della par condicio poiché la Stazione Appaltante nel chiarimento n. 22 aveva dichiarato che non erano disponibili planimetrie dei locali messi a disposizione dal fornitore, mentre la Clean Service aveva avuto accesso a planimetrie e dati differenti inserendo nella relazione tecnica mirate planimetrie dell’area messa a disposizione che le avevano consentito di ipotizzare la realizzazione di una Centrale logistica al piano interrato con onere a carico dell’Azienda senza che ciò sia confluito in una valutazione negativa (criterio sub 1);

- omessa valutazione di errori grossolani commessi dalla Clean Service s.r.l. nel progetto tecnico poiché a pagina 6 della relazione afferma di garantire il trasporto dei pazienti e l’attività di rifacimento dei letti con personale inquadrato come o.s.s., per la seconda almeno al 70%, ma nelle tabelle di riepilogo delle ore e dell’organico tutto il personale è inquadrato nel contratto Multiservizi 2°,3°,e 4°, livello retributivo, in assenza di equipollenza con il c.c.n.l. o.s.s.(criterio sub 2.1.).

- omessa ed erronea valutazione del criterio sub 2.2.

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