TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-11-30, n. 202200816

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-11-30, n. 202200816
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202200816
Data del deposito : 30 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2022

N. 00816/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00891/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 891 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati E P, P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a. della Deliberazione dell'Amministratore Straordinario della Provincia di -OMISSIS-, assunta con i poteri del Consiglio Provinciale, n.39 del 27 ottobre 2021, con la quale è stata disposta la «REVOCA DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI -OMISSIS- PER IL

TRIENNIO

2019/2021»;

b. della nota prot. 46731 del 22 ottobre 2021, a firma del Segretario Generale della Provincia di -OMISSIS-, contenete gli esiti dell'istruttoria dalla stessa compiuta sul procedimento di «Revoca per inadempienza ... dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di -OMISSIS- e contestazione di loro inadempienze ...»;

c. di tutti gli atti presupposti, in particolare:

i. Deliberazione dell'Amministratore Straordinario della Provincia di -OMISSIS-,

assunta con i poteri del Consiglio Provinciale, n.38 del 1° ottobre 2021 di avvio del procedimento finalizzato alla «... revoca per inadempienza dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di -OMISSIS- e contestazione di loro inadempienze»;

ii. Decreto n.55 del 4 ottobre 2021 con il quale l'Amministratore Straordinario della Provincia di -OMISSIS- ha nominato, nella persona del Segretario Generale della Provincia di -OMISSIS-, il Responsabile del Procedimento di cui al punto che precede;

iii. nota prot. 44120 del 7 ottobre 2021, a firma del Segretario Generale della Provincia di -OMISSIS-, contenete l'avviso di avvio del procedimento di «... revoca per inadempienza ... dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di -OMISSIS- e contestazione inadempienze»;

d. e di quelli conseguenti (per illegittimità derivata), in particolare:

e. della Deliberazione dell'Amministratore Straordinario della Provincia di -OMISSIS-, assunta con i poteri del Consiglio Provinciale, n.41 del 29 ottobre 2021 di «NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLA PROVINCIA DI -OMISSIS- PER IL

TRIENNIO

2021-2024».

f. di ogni ulteriore atto e provvedimento conseguente e/o presupposto, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. I ricorrenti hanno esposto di essere stati nominati componenti del Collegio dei Revisori della Provincia di -OMISSIS- per il triennio 2019-2022.

Su dichiarata sollecitazione della Dirigente del Settore Finanziario della Provincia, che lamentava « condotte poste in essere dai Revisori » tali da provocare ritardi, impedimenti e ostacoli «… al regolare espletamento delle funzioni dell’Ente Locale », e rilevanti ai fini di una possibile revoca per inadempimento ai sensi degli articoli 235 e 239 del T.U.E.L., è stato avviato, in contraddittorio, il procedimento di revoca dell'incarico.

Pur lamentando la brevità del termine a difesa assegnato, i ricorrenti hanno trasmesso le osservazioni, ma, non ritenendole accoglibili, il RUP ha proposto l'adozione del provvedimento di revoca, ritenendo sussistenti gli inadempimenti contestati;
provvedimento finale che è stato adottato con deliberazione n. 91 del 27.10.2021 e poi seguito da atto di nomina del nuovo Collegio dei Revisori.



2. Tali atti sono stati impugnati dagli odierni ricorrenti, che avverso gli stessi hanno dedotto i seguenti motivi di diritto:

- I Violazione e\o falsa applicazione degli articoli 1, 3, 10 e 10bis della Legge 241 del 1990. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per violazione dei principi di buona amministrazione, correttezza e buona fede nell’agire amministrativo. Eccesso di potere per difetto istruttorio ed errore sul presupposto. Eccesso di potere per motivazione meramente apparente , in quanto il RUP, ricevuto l'incarico, in soli tre giorni avrebbe notificato un atto che già sarebbe un preavviso di adozione di provvedimento di revoca, contenendo un termine per controdedurre rispetto alle contestazioni mosse;
quindi i ricorrenti vengono a conoscenza del procedimento non nel momento in cui esso prende avvio, ma nel momento in cui fondamentalmente è già arrivato al suo epilogo, salvo il (meramente formale) rispetto dei 10 giorni previsti dall'art. 10- bis L. n. 241/1990.

Il RUP avrebbe dovuto svolgere un vaglio preliminare sulle contestazioni mosse dall'Ufficio Finanziario e consentire, nel caso, una piena partecipazione procedimentale dei ricorrenti, non solo la presentazione di controdeduzioni;
vieppiù che dal provvedimento emerge che il RUP non ha svolto alcuna istruttoria, limitandosi nella proposta di provvedimento a ritenere provate le contestazioni sulla base di una ritenuta non contestazione nelle osservazioni (peraltro erroneamente ritenute tardive) che però non sussiste, posto che contestazione v'è stata, seppur non analitica, né comunque può operare il principio di non contestazione applicato dal RUP, che opera in sede processuale, ma non provvedimentale.

- II Violazione e\o falsa applicazione dell’art. 3 della L.241 del 1990, dell’articoli 2 e 97 della Costituzione, dell’art. 235, comma 2, del TUEL. Eccesso di potere per mancanza assoluta e\o erronea valutazione dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per travisamento e per sviamento del potere pubblico. Eccesso di potere per motivazione apparente. Ingiustizia manifesta .

Premessa la natura di inadempimento rilevante ex art. 235, comma 2 TUEL per la revoca dell'incarico, i ricorrenti argomentano in ordine all'omessa motivazione circa l'effettiva sussistenza di inadempimenti, che possano considerarsi gravi, cioè rilevanti sotto il profilo di un danno cagionato all'attività dell'ente, evidenziando come non siano stati adottati dalla Provincia atti in ritardo rispetto alle tempistiche previste dalla legge, ma solo, in ragione di richieste di integrazioni più volte poste in essere dal Collegio, rispetto a tempistiche fissate da fonti regolamentari interne alla Provincia, come tali irrilevanti. Del pari, per tutte le contestazioni, i ricorrenti sostengono che nessuna di esse vede una motivazione che " si limita ad allegare inadempimenti senza però indicare e provare alcuna conseguenza pregiudizievole ad essi ".

- III Violazione e\o falsa applicazione dell’art. 3 della L.241 del 1990 e dell’art. 235, comma 2, del TUEL. Eccesso di potere per mancanza assoluta e\o erronea valutazione dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per motivazione apparente. Ingiustizia manifesta , con il quale i ricorrenti contestano tutti gli inadempimenti posti a fondamento del provvedimento di revoca, per come compendiati in esso in cinque categorie di inadempimenti.



3. Resiste in giudizio la Provincia di -OMISSIS-, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.



4. Con ordinanza cautelare n. 377/2021 è stata respinta l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris con la seguente motivazione: " Considerata l’ampiezza e molteplicità delle contestazioni poste a motivazione del provvedimento di revoca assunto (e conseguente nomina dei nuovi Revisori);

rilevato che l’assunzione della decisione trova fondamento in reiterati comportamenti (in parte omissivi, in parte per ritardi) che l’Amministrazione ha specificamente declinato e ritenuti in violazione di legge;

rilevato che gli impugnati provvedimenti risultano motivati nello specifico, con chiara evidenziazione delle motivazioni sottese che hanno reso improcrastinabile la revoca, per inadempienze, dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di -OMISSIS-;

ritenuto, in questa sede cautelare, in considerazione della gravità degli inadempimenti connessi al ruolo, che non emergono elementi tali da consentire la tutela dei privati, con privazione di efficacia dei provvedimenti e con loro ripristino nelle funzioni di Revisori;

considerato che ritardi e omissioni dei soggetti rimossi hanno determinato per l’ente una situazione notevolmente difficile con ricadute sullo svolgimento, nel modo corretto, dell’attività amministrativo-contabile ".



5. Con successiva ordinanza n. 673/2022 è stata accolta l'istanza di accesso ex art. 116, comma 2 cod. proc. amm., formulata dai ricorrenti in relazione al rigetto opposto dalla Provincia ad istanza di accesso ad alcuni documenti amministrativi ritenuti rilevanti ai fini della difesa in giudizio.



6. All'udienza pubblica del 08.11.2022, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.



7. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.



8. Il provvedimento oggi impugnato è adottato sulla scorta dell'art. 235, comma 2 del T.U.E.L., che dispone che " il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) ";
peraltro, assume rilievo altresì il disposto dell'art. 239, comma 1, lettera a) del T.U.E.L. ove prevede, tra i compiti del revisore dei conti, l’" attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento ".

In merito a tali disposizioni ha chiarito la giurisprudenza che " l’applicazione combinata di queste disposizioni esclude che la revoca sia un atto meramente discrezionale dell’Amministrazione adottabile ad nutum, ma non ne limita il presupposto alla mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d). Piuttosto, tale fattispecie è indicata - non a caso dopo la precisazione normativa “in particolare” - soltanto al fine di individuare tra le varie possibili “inadempienze” dell’organo di revisione, quella che, a parere del legislatore, potrebbe, anche da sola, per la sua rilevanza e gravità, essere sufficiente a fondare il provvedimento sanzionatorio di revoca. In ragione di ciò, ogniqualvolta nello svolgimento dell’attività di collaborazione di cui all’art. 1 lettera a) del successivo art. 239, così come delle altre funzioni assegnate al revisore, questi incorra in “inadempienze”, anche diverse da quella tipizzata nell’art. 235, ne è legittima la revoca, con provvedimento adeguatamente motivato. (…) Ne consegue che, in base alle norme richiamate, rilevano le condotte dell’organo di revisione che, omettendo o gravemente ritardando il regolare compimento delle attività e delle funzioni previste dal citato art. 239, comma 1 (nonché delle altre eventualmente previste dallo statuto dell’ente locale ai sensi del comma 6), impediscano od ostacolino il funzionamento dell’organo consiliare. Evidentemente, la sanzione è funzionale ad assicurare il buon andamento della p.a. ai sensi dell’art. 97 Cost.

A fronte di tali obblighi gravanti sul revisore, ed al fine di garantire l’adempimento delle funzioni a lui riservate, gli sono riconosciuti i diritti e le facoltà di cui ai commi 2, 3, 4 e 4 dello stesso art. 239 T.U.E.L. " (Cons. Stato, Sez. V, 9 maggio 2018, n. 2785).

La medesima giurisprudenza ha peraltro posto in rilievo che, in merito alla valutazione delle condotte contestate quali inadempimenti ai doveri dei revisori, " l’errore di prospettiva dell’appellante sta proprio nella parcellizzazione delle inadempienze, piuttosto che, come correttamente ritenuto in sentenza, nella loro considerazione complessiva e del loro susseguirsi, senza soluzione di continuità, in un arco temporale piuttosto ristretto, sì da aver dato luogo a disservizi e ritardi nel funzionamento dell’organo consiliare, che risultano documentati ".

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