TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-11-21, n. 202401203
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Testo completo
Pubblicato il 21/11/2024
N. 01203/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01106/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2021, proposto da Residenza “San Giuseppe” S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. A P, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. P S, elettivamente domiciliata in Bari, Lungomare Nazario Sauro nn. 31-33, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
Comune di Ugento (Le), in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’avv. A M, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
Comune di Carmiano (Le), in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;
nei confronti
RSSA “Don Francesco Mazzeo”, in persona del legale rappresentante p. t., controinteressata, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
dei seguenti atti: 1) la Determina dirigenziale n. 209 del 20.07.2021, pubblicata sul BURP del 29.07.2021 n. 97, con cui la Regione Puglia ha dichiarato inammissibile l’istanza di ampliamento della Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per n. 30 posti letto, di cui n. 20 per mantenimento anziani di tipo A e n. 10 per mantenimento demenze di tipo B, pervenuta dalla ricorrente Residenza “San Giuseppe” S.r.l. “ in quanto i posti disponibili per i distretti in esubero sono stati assegnati all’istanza pervenuta nel II bimestre ”; 2) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e Comune di Ugento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2024, il dott. O C e uditi per le parti un difensore come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - La struttura ricorrente, Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per soggetti non autosufficienti, operante nel Comune di Carmiano - ambito territoriale dell’A.S.L. di Lecce, avente 50 posti letto autorizzati come Residenza sanitaria socio-assistenziale (RSSA), secondo la previgente disciplina di cui all’art. 66 del Regolamento regionale n. 4/2007, adottato in applicazione della L.R. n. 19/2006, attualmente in corso di nuova autorizzazione - come da istanza di aggiornamento del 30.01.2020, proposta ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2019 (adottato in applicazione della L.R. n. 9/2017), intesa a ottenere 30 posti letto di tipo A (RSA di mantenimento anziani) e 20 posti letto di tipo B (RSA di mantenimento demenze), chiedeva alla Regione Puglia, per il tramite del Comune di Carmiano, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 2 maggio 2017 n. 9, il rilascio di autorizzazione all’ampliamento di RSA già esistente e autorizzata e, nel dettaglio, per l’aumento di ulteriori 30 p. l. (di cui 20 p. l. per mantenimento anziani di tipo A del R.R. n. 4/2019 e 10 p. l. di mantenimento per demenze di tipo B, di cui al R.R. n. 4/2017), in aumento rispetto ai 50 già autorizzati, per complessivi 80 posti letto.
La Regione, con Determina dirigenziale n. 209 del 20.07.2021, riteneva “ inammissibile l’istanza pervenuta da Residenza San Giuseppe srl in quanto i posti disponibili per i distretti in esubero sono stati assegnati all’istanza pervenuta nel II bimestre ”, in tal modo rigettando la richiesta di parere di compatibilità prodromico al successivo rilascio da parte del Comune dell’autorizzazione all’esercizio, sul presupposto che l’istanza fosse stata presentata il 21.10.2020 e fosse quindi riferibile al quarto trimestre e non potesse trovare accoglimento, in quanto i posti disponibili per i Distretti in esubero erano stati già assegnati all’istanza pervenuta nel secondo bimestre, in favore della RSSA “Don Francesco Mazzeo”, situata nel Comune di Ugento (nel D.S.S. di Gagliano del Capo).
La ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 28.10.2021 e depositato il 29.10.2021, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: eccesso di potere, erronea presupposizione in fatto e in diritto, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, illogicità e irragionevolezza manifeste, carenza istruttoria e motivazionale, violazione del principio di buon andamento, sviamento, violazione dell’art. 32 Cost., falsa ed erronea applicazione delle disposizioni normo-regolamentari in materia e, in particolare, delle previsioni di cui alla L.R. Puglia del 2 maggio 2017 n. 9, alle delibere di G.R. Puglia n. 2153/2019 e 2037/2013, al Regolamento regionale Puglia n. 4 del 2019.
Si costituisce la Regione intimata, per resistere nel giudizio. Con successiva