TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-07-15, n. 202210023

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-07-15, n. 202210023
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202210023
Data del deposito : 15 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/07/2022

N. 10023/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01831/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1831 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da A G, rappresentata e difesa dagli avvocati F C e M D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

M G, A G, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento - non comunicato - con il quale la ricorrente non è stata ammessa a sostenere le prove orali del concorso notarile indetto con D.D. 16.11.2018 a 300 posti di notaio, e di ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi compresi le delibere e/o verbali della Commissione di concorso concernenti la formazione dei criteri di massima, i criteri stessi, i provvedimenti di nomina dei Commissari, la approvazione della graduatoria finale;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

del provvedimento - non comunicato - con il quale la ricorrente non è stata ammessa a sostenere le prove orali del concorso notarile indetto con D.D. 16.11.2018 a 300 posti di notaio, e di ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi compresi le delibere e/o verbali della Commissione di concorso concernenti la formazione dei criteri di massima, i criteri stessi, i provvedimenti di nomina dei Commissari, la approvazione della graduatoria finale e quindi per l'ulteriore annullamento del Decreto Ministeriale del Ministero della Giustizia dell'11 novembre 2021, pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia, il 15 novembre 2021, di approvazione della graduatoria del concorso e del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2021, pubblicato il 28 dicembre 2021, di nomina dei notai nelle residenze per ciascuno indicate.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2022 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’amministrazione intimata non la ha ammessa a sostenere le prove orali del concorso notarile indetto con DD del 16 novembre 2018, nonché ha gravato il relativo verbale del 9 ottobre 2019, nella parte in cui la commissione ha espresso un giudizio di non idoneità sugli elaborati redatti dall’esponente stesso. Ha poi gravato con motivi aggiunti il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria definitiva dei vincitori del detto concorso.

L’esponente ha contestato la legittimità degli atti indicati, articolando all’uopo il seguente motivo di diritto:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 166/2006. violazione e falsa applicazione dei criteri di correzione. eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche; in particolare illogicita', irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento, carenza di motivazione, confusione e perplessita', violazione della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Si è costituita l’amministrazione intimata, contestando il ricorso e depositando documentazione.

La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 20 aprile 2022.

Tanto premesso in fatto, con un unico cumulativo motivo di ricorso, la parte istante denuncia l’erroneità e l’illogicità della motivazione che ha condotto la commissione a ritenerlo non idoneo, escludendolo dalle successive fasi del concorso de quo; assume che nelle sue prove scritte non emergevano insufficienze talmente gravi da atteggiarsi quali fatti ostativi rispetto alla correzione dei compiti successivi. Secondo l’esponente, sia la soluzione adottata per l’atto inter vivos, sia la prova elaborata con riferimento all’atto mortis causa, avrebbero costituito soluzioni giuridiche corrette che la commissione avrebbe dovuto positivamente apprezzare. L’istante lamenta ancora il deficit motivazionale rinvenibile nel giudizio della commissione, posto che non sarebbe dato comprendere in base a quali elementi l’organo tecnico ha ritratto l’erroneità delle due prove.

Le doglianze non possono essere condivise.

In primis, è d’uopo ricordare che, nell’ambito dei concorsi notarili, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 7, D.L.vo n. 166/2006, la commissione procede alla lettura degli elaborati di ciascun candidato, quindi esprime un giudizio complessivo di idoneità per l’ammissione alla prova orale: tale giudizio viene dunque formulato, di regola, ultimata la lettura di tutti e tre gli elaborati.

L’art. 34, comma 50, lettera f) del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come sostituito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto modificazioni, stabilendo che l’eventuale giudizio di non idoneità deve essere sinteticamente motivato con ricorso a “formulazioni standard”, che la Commissione deve predisporre contestualmente alla definizione dei criteri cui si atterrà nella correzione dei compiti: ciò al fine di semplificarne e di snellirne il lavoro, di rendere omogenea l’applicazione dei criteri prestabiliti e di semplificare la verifica, “ab externo”, dell’osservanza dei criteri che la commissione si è data.

Inoltre, l’art. 11, comma 7, del D. L.vo 166/2006, stabilisce, altresì, che “Nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla Commissione, ai sensi dell’art. 10, comma 2, la Sottocommissione dichiara non idoneo il candidato, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi.”

Tale norma evidenzia,

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