TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2019-01-21, n. 201900068

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2019-01-21, n. 201900068
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201900068
Data del deposito : 21 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/01/2019

N. 00068/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01093/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1093 del 2018, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P G e S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso la segreteria di questo Tribunale, in Brescia, via Carlo Zima, n. 3;

contro

U.T.G. - Prefettura di Mantova e Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati in Brescia, via Santa Caterina, n. 6;

per l'annullamento

del Decreto 28.09.2018 - Prot. Interno n. 0056690 del 01.10.2018 – con il quale il Prefetto di Mantova ha respinto l'istanza della Società ricorrente di rinnovo dell'iscrizione nella “ white list” nonché di ogni altro atto presupposto e/o conseguente del procedimento, anche ignoto alla Società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

Con ricorso depositato in data 14 dicembre 2018 la -OMISSIS- costruzioni generali S.n.c. ha chiesto l’annullamento del decreto indicato in epigrafe, con il quale la Prefettura di Mantova ne ha rigettato la domanda di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. White list ) istituito -ai sensi dell’articolo 1, comma 52 della legge 190/2012- con l’articolo 5 bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012, n. 122.

La società opera dal 1987 nel settore edile, delle costruzioni di opere idrauliche in ambito industriale e del noleggio di macchine e attrezzature ed era iscritta nel predetto elenco dal 2013.

Il provvedimento gravato si fonda sugli esiti dell’istruttoria condotta dall’Amministrazione resistente e sulla rilevata sussistenza di concreti pericoli di condizionamento dell’esponente da parte della criminalità organizzata. Gli elementi ritenuti significativi ai fini della determinazione assunta dalla Prefettura sono individuati:

a) nella conversazione, emersa da un’intercettazione ambientale risalente al 2008 tra -OMISSIS- , uno dei due soci ed amministratori della società ricorrente, e l’imprenditore calabrese -OMISSIS-, esponente di spicco e partecipe attivo dell’associazione criminale della ‘ndrangheta, dalla quale emerge l’interesse del primo ai meccanismi di spartizione dei lavori pubblici utilizzati dalla ‘ndrangheta in Calabria nonché il tentativo di ottenere - per il tramite del suo interlocutore- un canale di “protezione” per svolgere la propria attività imprenditoriale in tale ambito territoriale;

b) nel fatto che la -OMISSIS- S.n.c. ha partecipato ad alcune gare pubbliche in RTI con -OMISSIS-, società riferibile a detto imprenditore calabrese, in epoca successiva a tale colloquio e fino all’arresto di quest’ultimo intervenuto nel 2012. -OMISSIS- è inoltre risultata destinataria di un provvedimento interdittivo antimafia adottato dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 29/08/2013 ed è stata successivamente confiscata dal Tribunale di Reggio Calabria in data 6/07/2016;

c) nella circostanza che nel 2005 l’unico operaio della società ricorrente è stato controllato dai carabinieri di Bagnolo San Vito in compagnia del fratello (che annovera numerosi precedenti di polizia e giudiziari) e di un pluripregiudicato vicino ad ambienti mafiosi calabresi.

Tali elementi, conosciuti dalla Prefettura solo nell’ottobre 2017, sono stati ritenuti indicativi di solidi rapporti interpersonali e commerciali della società ricorrente con esponenti di vertice della ‘ndrangheta e, quindi del serio pericolo del tentativo di infiltrazione mafiosa tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa.

Avverso l’impugnato provvedimento l’esponente deduce le seguenti censure:

I. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità e della perplessità .

La società ricorrente contesta la ricostruzione fattuale posta a fondamento del provvedimento gravato, sostenendo che l’intercettazione ambientale –oltre che lontana nel tempo- è stata estrapolata dal contesto e che il dialogo intercorso tra il -OMISSIS- ed il -OMISSIS- è stato forzatamente interpretato, caricandolo di un erroneo significato. Ulteriormente sottolinea come gli appalti effettivamente aggiudicati al RTI tra -OMISSIS- S.n.c. e -OMISSIS- successivamente a detta conversazione -risalenti al periodo 2008/2011- sono limitati a due, e che la sporadicità di tali rapporti di collaborazione non consente di sostenere fondatamente l’adesione -da parte della ricorrente- ad un sistema illecito di aggiudicazione degli appalti. Inoltre le misure restrittive nei confronti del -OMISSIS- e i provvedimenti giudiziari a carico di -OMISSIS- sono stati adottati molti anni dopo il colloquio e la collaborazione richiamati.

II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 52 della l.

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