TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2021-11-30, n. 202107692
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Pubblicato il 30/11/2021
N. 07692/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02914/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2914 del 2021, proposto da
Ge.Te.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci, 19;
contro
Comune Casal di Principe, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Santa Maria La Fossa, piazza Europa, 18;
nei confronti
So.Ge.R.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Giosuè Carducci, 37;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa adozione delle più idonee misure di tutela cautelare
a) della Determinazione del Settore Finanziario n. 55 del 4.6.2021, iscritta al registro generale n. 492 del 4.6.2021, avente ad oggetto “Affidamento mediante procedura aperta del servizio di tesoreria – aggiudicazione definitiva – CIG 841374285D” con cui il Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Casal di Principe ha aggiudicato il servizio di tesoreria alla So.Ge.R.T. s.p.a.;b) dei verbali di gara n. 1 del 14.12.2020;n. 2 del 18.2.2021 e n. 3 del 5.3.2021;c) della Determinazione n. 411 del 29.4.2021 con cui sono stati approvati i verbali di gara e proposta l'aggiudicazione del servizio di tesoreria alla So.Ge.R.T. s.p.a.;d) della nota prot. com n. 28285/2021 del 4.6.2021, iscritta al prot. Getet n. 281 del 4.6.2021, con cui il Comune di Casal di Principe ha comunicato alla Ge.Te.T. l'avvenuta aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria;f) di ogni altro atto, provvedimento, verbale di gara, non notificati né altrimenti comunicati alla ricorrente, di cui si ignorano gli estremi ed il contenuto, e comunque lesivi degli interessi della Getet;
NONCHÉ PER LA DICHIARAZIONE
di inefficacia del contratto che sia stato o dovesse essere stipulato nelle more del giudizio;
OVVERO CON LA DOMANDA DI SUBENTRO
dell'odierna ricorrente, seconda classificata in graduatoria, nell'aggiudicazione e nel contratto ai sensi dell'art. 121 c.p.a.;
E, IN VIA SUBORDINATA, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
nell'ipotesi in cui non fosse possibile il subentro, per il ristoro di tutti i danni gravi subiti dalla ricorrente in ragione dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso, ovvero per il risarcimento del lucro cessante, danno emergente e danno curriculare e con riserva di ogni opportuna quantificazione nel corso del giudizio.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da So.Ge.R.T. S.p.A. il 3/8/2021:
AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO
- della Determinazione del Settore Finanziario del Comune di Casal di Principe n. 55 del 4.6.2021, iscritta al registro generale n. 492 del 4.6.2021, avente ad oggetto “Affidamento mediante procedura aperta del servizio di tesoreria – aggiudicazione definitiva – CIG 841374285D” con cui il Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Casal di Principe ha aggiudicato il servizio di tesoreria alla So.Ge.R.T. S.p.A., nella misura in cui non è stata preventivamente disposta l'esclusione della GETET S.p.A.;- dei verbali di gara n. 1 del 14.12.2020;n. 2 del 18.2.2021 e n. 3 del 5.3.2021 e della Determinazione n. 411 del 29.4.2021 con cui sono stati approvati i verbali di gara e proposta l'aggiudicazione del servizio di tesoreria alla So.Ge.R.T. S.p.A., nella misura in cui non è stata preventivamente disposta l'esclusione della GETET S.p.A.;
- di ogni altro atto, provvedimento, verbale di gara, non notificati né altrimenti comunicati alla ricorrente, di cui si ignorano gli estremi ed il contenuto, e comunque lesivi degli interessi della So.Ge.r.t. S.p.A., nella misura in cui non è stata disposta l'esclusione della GETET S.p.A.;
- nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto che sia stato o dovesse essere stipulato nelle more del giudizio dalla GETET S.p.A.;
- ovvero con la domanda di subentro dell'odierna ricorrente nell'aggiudicazione e nel contratto ai sensi dell'art. 121 C.p.A., per qualsivoglia ragione connessa all'andamento del giudizio;
- e, in via subordinata, per il risarcimento del danno nell'ipotesi in cui non fosse possibile il subentro, per il ristoro di tutti i danni gravi subiti dalla ricorrente in ragione dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso incidentale, ovvero per il risarcimento del lucro cessante, danno emergente e danno curriculare e con riserva di ogni opportuna quantificazione nel corso del giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Casal di Principe e di So.Ge.R.T. S.p.A.;
Visto il ricorso incidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2021 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in esame, notificato il 2.7.2021, depositato il 7.7.2021, la GE.TE.T. s.p.a. impugna la determinazione del Settore Finanziario n. 55 del 4.6.2021, iscritta al registro generale n. 492 del 4.6.2021, avente ad oggetto “Affidamento mediante procedura aperta del servizio di tesoreria – aggiudicazione definitiva – CIG 841374285D” con cui il Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Casal di Principe ha aggiudicato il servizio di tesoreria alla So.Ge.R.T. s.p.a., in uno agli atti connessi, per il periodo 2020-2023, con importo a base d’asta di € 30.000 annui più IVA, per un importo complessivo pari ad € 120.000,00, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
I - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. VIOLAZIONE
DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI
LEGGE. INTRINSECA CONTRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DEI VERBALI DI
GARA. TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRORE NEI PRESUPPOSTI.
VIOLAZIONE DELLE REGOLE TECNICHE DEL MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
La visione delle marcature temporali del MEPA avrebbe evidenziato “marchiane irregolarità” ed illegittimità nell’espletamento della procedura di gara con particolare riferimento all’apertura delle buste dell’offerta tecnica ed economica.
Quanto all’offerta tecnica, benchè nel verbale n. 2 del 18.2.2021 sia riportato che la commissione di gara “era in collegamento con la piattaforma MEPA del Comune di Casal di Principe”, al contrario, alcun collegamento risulta registrato sul portale alla data del 18.2.2021. Inoltre benchè nel predetto verbale si affermi che la seduta di gara si era chiusa alle ore 13.30 del giorno stesso, dall’estratto delle operazioni MEPA, proprio in relazione al verbale 2 del 18.2.2021, si legge che l’offerta tecnica è stata chiusa in data 5.3.2021. Ciò si porrebbe in evidente ed insanabile contrasto con quanto accertato nel verbale n. 2, laddove si individua il giorno 18.2.2021 quale data di chiusura della busta tecnica. Inoltre il verbale cartaceo di gara n. 2 non risulta firmato dal commissario/RUP dott. Enrico P e neppure risulta la sigla della sua firma nei fogli 1 e 2 in cui si dà atto della sua presenza.
Quanto all’offerta economica, nel verbale n. 3 del 5.3.2021 non vi è coincidenza circa l’orario di apertura delle operazioni di gara con lo schema estratto dal MEPA.
II - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI
LEGGE. INTRINSECA CONTRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DEI VERNALI DI
GARA. TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRORE NEI PRESUPPOSTI.
VIOLAZIONE DELLE REGOLE TECNICHE DEL MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
E’ mancata la valutazione sulla offerta tecnica da parte del commissario e Responsabile Unico
del Procedimento, dott. Enrico P. L’eccepita mancata attribuzione di profili valutativi è ricavabile dall’assenza di sottoscrizione del commissario nel verbale n. 2 del 18.2.2021.
III - VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. VIOLAZIONE E/O MANCATA
APPLICAZIONE DELL’ART. 80, COMMA 5, LETT. C-BIS) E F-BIS), D. LGS N.
50/2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 14 DEL
DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL
PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE E DI PROPORZIONALITÀ. ILLOGICITÀ.
IRRAZIONALITÀ.
La Sogert andava esclusa stante la illegittima dichiarazione resa nell’offerta economica, con riferimento alla possibilità di rilasciare garanzie fidejussorie - richiesta dall’art. 8 del disciplinare di gara al punto 4 – avendo indicato una commissione annuale pari al 2%.
La Sogert non è presente negli elenchi tenuti dalla Banca d’Italia e non è autorizzata al rilascio di fidejussioni per cui ha reso una falsa dichiarazione. Siffatta dichiarazione deve essere oggetto di rivalutazione da parte della stazione appaltante.
IV - VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE E/O MANCATA
APPLICAZIONE DELL’ART. 80,