TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-10-16, n. 202303028
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Testo completo
Pubblicato il 16/10/2023
N. 03028/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00338/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 338 del 2016, proposto da
P-OMISSIS- S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dapprima dagli avvocati Alberto Stagno D'Alcontres e V P, e poi dagli avvocati Alberto Stagno D'Alcontres, V P e A L, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato A L in Ragusa, Piazza F.lli Cairoli n. 5, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
- della nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale la Prefettura di Catania ha reso una informativa interdittiva ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 25 gennaio 2016 e depositato in data 23 febbraio 2016 la P-OMISSIS- S.p.a. ha proposto la domanda in epigrafe.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno - Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Catania chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile e infondato.
3. Con ordinanza 3 aprile 2023, n. 593 sono stati disposti a carico della parte ricorrente e dell’Amministrazione resistente gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di ivi precisati.
Con memoria depositata in data 3 maggio 2023 la parte ricorrente ha rappresentato che:
- nelle more del giudizio la -OMISSIS- S.p.a. è stata acquistata dal -OMISSIS-;
- il sig. -OMISSIS-è attualmente il presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentate della società ricorrente;
- nel febbraio 2023 è stato rilasciato un nuovo certificato antimafia alla società.
La parte ricorrente ha pertanto evidenziato che, alla luce delle superiori premesse, parrebbe possibile una sopravvenuta carenza di interesse in ragione del rilascio di un nuovo certificato antimafia, ma che l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non precluderebbe una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata al limitato fine della pronuncia sulle spese.
In conclusione, la società ricorrente ha rappresentato che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio al limitato fine della pronuncia sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.