TAR Bari, sez. III, sentenza 2014-11-12, n. 201401350

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2014-11-12, n. 201401350
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201401350
Data del deposito : 12 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01151/2004 REG.RIC.

N. 01350/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01151/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1151 del 2004, proposto da:
Erg Petroli Spa, rappresentato e difeso dagli avv. A B, L A, A M, con domicilio eletto presso A B in Bari, via Dante, 25;

contro

Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. A F, A V, con domicilio eletto presso A F in Bari, c/o Avv.Ra Comunale via P.Amedeo 26;

per l'annullamento

- (ricorso originario) del provvedimento n. 51094 in data 4.3.2004 del Direttore della Ripartizione Territorio ‘e qualità edilizia, trasmessa con nota di in data 26.4.2004 e pervenuta nei giorni successivi, avente ad oggetto comunicazione della dichiarazione di incompatibilità dell’impianto di distribuzione di carburanti della ERG Petroli S.p.A. ubicato in Viale Lungomare Augusto, con invito a presentare entro 30 giorni dalla comunicazione un programma di smantellamento e/o adeguamento,

nonché per l’annullamento

di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguenziale e/o connesso.

- (1° ricorso per motivi aggiunti) il successivo provvedimento n. 300571 del 13.11.2006 recante diniego di nuovo progetto;

- (2° ricorso per motivi aggiunti) il provvedimento n. 86643 del 27.3.2007 di revoca dell’autorizzazione d’esercizio e ordine di rimozione dell’impianto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;

Viste le memorie difensive;

Vista la memoria del 23.9.2014, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori A B e A F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 27.5.2004 e depositato il 7.6.2004 Erg Petroli Spa ha proposto ricorso avverso il provvedimento specificato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 comma 5 del D.Lgs. n. 32/1998;
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 346/1999. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e giusto procedimento;

2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 comma 5, dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 32/1998 sotto altro profilo;
dell’art. 30 L. r. n. 13/1990 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti e d’istruttoria;

3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 32/1998;
del D.M: 31.10.2001;
dell’art. 3 comma 1, lett. O), punti: 1, 2 e 4, del regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 286/2001, art. 0.3.1, lett. O), punti: 1, 2 e 4, ;
Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti, d’istruttoria e per travisamento.

Si è costituito in giudizio l’intimato Comune.

Con primo atto di motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il successivo provvedimento n. 300571 del 13.11.2006, recante diniego di nuovo progetto, per illegittimità derivata, nonché per illegittimità propria (1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 32/1998;
del D.M: 31.10.2001;
dell’art. 27 delle n.t.a. del PRG, dell’art.11 comma 1, DPR n. 380/2001;
delibera Giunta reg. n. 11/2000. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti, d’istruttoria e per travisamento.).

Con secondo atto di ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 86643 del 27.3.2007 di revoca dell’autorizzazione d’esercizio e ordine di rimozione dell’impianto, deducendo: 1) illegittimità derivata e violazione del regolamento reg. n. 2/2006;
2) incompetenza. Violazione art. 107 D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente risultano depositate in atti tre successive richieste di cancellazione della causa dal ruolo: il 20.12.2010;
il 19.9.2011 e il 28.11.2012

In particolare, con atto depositato il 28.11.2012 la ricorrente ha chiesto, in vista dell’udienza pubblica del 20.12.2012, la cancellazione dal ruolo in costanza di trattative fra le parti per la definizione del contenzioso a seguito di presentazione di un nuovo progetto.

Con ordinanza presidenziale n. 150/2014 del 3.6.2014 è stato richiesto al Comune di Bari di produrre una relazione di chiarimenti nella quale,esposti i fatti di causa (con la relativa documentazione) fosse precisato se, successivamente all’adozione dell’atto qui impugnato, siano stati adottati ulteriori provvedimenti o sia mutata la situazione di fatto e di diritto (anche al fine di verificare l’effettiva permanenza dell’interesse alla decisione).

Il predetto Comune ha adempiuto con deposito effettuato il 16.9.2014.

Con memoria depositata il 23.9.2014, la ricorrente ha rappresentato che:

- che la Società TotalErg non ha più interesse all'adeguamento dell'impianto;

- che conseguentemente provvederà alla sua chiusura nei tempi e con le modalità stabilite di comune accordo con il Comune di Bari;

- che pertanto è venuto meno l'interesse della società ricorrente alla coltivazione del ricorso;

Va emessa la declaratoria conseguente d’improcedibilità del ricorso.

Sussistono giusti motivi, in relazione alle peculiarità della vicenda contenziosa, per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

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