TAR Milano, sez. IV, sentenza 2010-01-20, n. 201000102

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2010-01-20, n. 201000102
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201000102
Data del deposito : 20 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03640/1994 REG.RIC.

N. 00102/2010 REG.SEN.

N. 03640/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3640 del 1994, proposto da:
V M e M G, rappresentati e difesi dagli avv.ti G C e M L, con domicilio eletto presso il primo in Milano, via Marina 6;

contro

la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro – tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui è domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

il Co.Re.Co.- Comitato Regionale di Controllo della Regione Lombardia, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n. 24290 del 5 maggio 1994 con cui la Prima Sezione del Comitato Regionale di Controllo ha annullato la deliberazione di Giunta Comunale del 30 marzo 1994 con cui il Comune di Arluno ha approvato il disciplinare d'incarico all’avv. Mario Viviani e al dott. proc. Giovanni Monti di Milano in materia edilizia – urbanistica.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa L M;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2009, i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento n. 24290 del 5 maggio 1994 della Prima Sezione del Comitato Regionale di Controllo di annullamento della deliberazione di Giunta Comunale del 30 marzo 1994, con cui il Comune di Arluno ha approvato il disciplinare d'incarico in loro favore in materia edilizia – urbanistica, affermando trattarsi di normali compiti di istituto che possono essere svolti da personale dell’Ente.

Si è costituita la Regione Lombardia chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare.

Con ordinanza n. 2729 del 14 settembre 1994 la Sezione Seconda ha accolto l’istanza cautelare.

All’udienza pubblica del 27 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.



2. Il ricorso è affidato a tre motivi con cui si deduce: a) violazione dell’art. 7, comma 6, e dell’art. 56 d. lgs. 29/93, eccesso di potere per travisamento, difetto di motivazione: con tale motivo in sintesi i ricorrenti censurano l’impugnato provvedimento che, rilevando la mancata verifica dell’impossibilità assoluta dello svolgimento di tali compiti da parte di personale dell’Ente, non ha tenuto conto della specialità della materia, dell’inesistenza nel Comune di Arluno di un Ufficio legale, del profilo professionale inadeguato al compito dei due diplomati assegnati all’Ufficio tecnico comunale, del fatto che la consulenza è affidata per i casi di difficile soluzione non fronteggiabili con le strutture interne del Comune;
si tratta, in altri termini, di situazione non riconducibile alle norme applicate dal momento che si è in presenza di attività che la struttura organica dell’Ente non è in grado di svolgere;
b) violazione degli artt. 46, commi 2 e 3, L. 142/90 e 34, comma 1, lett. a L.R. 20/93, eccesso di potere per sviamento: i ricorrenti osservano che il Co.Re.Co. ha esercitato un controllo di merito, non consentito nella materia degli incarichi ai legali esterni;
c) eccesso di potere per disparità di trattamento e per contraddittorietà: a fronte di disciplinare di identico tenore per l’affidamento dello stesso incarico agli stessi avvocati da parte di altro Comune il Co.Re.Co. non ha adottato alcun atto di annullamento.

L’amministrazione regionale non ha svolto particolari difese essendosi costituita con comparsa di stile.

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