TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-12-11, n. 202318640

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-12-11, n. 202318640
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202318640
Data del deposito : 11 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2023

N. 18640/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06184/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6184 del 2022, proposto da
C G G, rappresentato e difeso dagli avvocati C C, S F, F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F L in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;



contro

Ministero della Salute, Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Sicilia, Assessorato della Salute Regione Siciliana – Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- in via cautelare: sospendere l'efficacia degli atti impugnati, consentendo a parte ricorrente di partecipare al Corso senza interrompere lo svolgimento dell'attività libero-professionale e in ogni caso ordinando alle resistenti di non limitare o impedire lo svolgimento di attività lavorativa che non sia incompatibile in concreto con le lezioni;

- in subordine, ove sia impossibile interpretare le disposizioni in senso conforme a Costituzione e ove la questione non venisse ritenuta manifestamente inammissibile e infondata, sospendere il giudizio e, per gli effetti, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per le ragioni di legittimità costituzionale sopra esposte inerenti alla violazione da parte del D.L. Calabria del principio di riserva di legge, di cui alla legge n. 421/1992;

- nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, consentendo all'odierna parte ricorrente la frequenza del Corso di Medicina Generale della Regione Sicilia per il triennio 2021/2024 e contemporaneamente, compatibilmente con gli impegni del Corso, lo svolgimento di attività libero-professionale.

Istanza di concessione di idonee misure cautelari monocratiche

ex art. 56 c.p.a.

Nelle more della trattazione in sede collegiale della domanda cautelare, si chiede che Sua Eccellenza il Presidente dell'Ecc.mo T.A.R. adito voglia adottare misure cautelari provvisorie ex art. 56 c.p.a., permettendo all'odierna parte ricorrente di continuare a svolgere attività libero-professionale, quale quella di medico trasfusionista presso la Cooperativa O.S.A. – Operatori Sanitari Associati, contestualmente alla frequentazione del Corso di Formazione specifica in Medicina Generale della Regione Sicilia per il triennio 2021/2024.

L'effettivo inizio del Corso viene stabilito singolarmente dall'ente a cui risulta assegnato il futuro corsista e in cui effettuerà l'attività in concreto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi