TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-09-25, n. 202401040
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Pubblicato il 25/09/2024
N. 01040/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00568/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 568 del 2021, proposto da
L &C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G B, A T, M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale - Livorno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
Società Terminal Darsena Toscana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E S, E O Querci, Giovanni Calugi, Luigi Cocchi, Gerolamo Taccogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Calugi in Firenze, via G. Capponi, n. 26;
per l'annullamento
del provvedimento di cui alla nota dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale in data 22 febbraio 2021 n. 7771, con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza ex art. 43 del codice della navigazione presentata dalla L &C. S.r.l. in data 2 ottobre 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Società Terminal Darsena Toscana S.r.l. e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale - Livorno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2024 il dott. Riccardo Giani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che in data 5 settembre 2024 parte ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse, istando per la declaratoria di improcedibilità del ricorso a spese compensate e che l’amministrazione e la controinteressata hanno a ciò aderito, anche in punto di compensazione delle spese;