TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-12-30, n. 201601484

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-12-30, n. 201601484
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201601484
Data del deposito : 30 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/12/2016

N. 01484/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00264/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 264 del 2014, proposto da:
EN ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Parillo C.F. [...], domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, in Bari, piazza Massari, n. 6;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale è domiciliato in Bari, via Melo, n. 97;



per l'annullamento

del provvedimento Prot. M-D.ABA002/24695, adottato il 10.12.13 dal Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Comando 36° Stormo - Servizio amministrativo, notificato in pari data, recante richiesta di restituzione delle somme percepite dal ricorrente per attività extraprofessionale, non autorizzata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 894 del d. lg. n. 66/10 e 53, comma 7 del d. lg. n. 165/01, in una agli atti preordinati, connessi e consequenziali, di cui non si conoscono data di emissione, estremi e contenuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori, avv. Luca Parillo e avv. dello Stato Valter Campanile;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, Maggiore dell’Aeronautica militare dell’Esercito italiano, insorge avverso il provvedimento di recupero, disposto ai sensi dell’art. 53 comma 7 del d.lg. 165/2001, delle retribuzioni che ha percepito per la prestazione di attività lavorativa durante un periodo biennale – dal 23 agosto 2010 al 22 agosto 2012 - di congedo dal servizio richiesto per assistere due suoi familiari disabili.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 7 del d.lg. n. 165/2001 – eccesso di potere.

Ai sensi dell’art. 53 del d.lg. n. 165/2001, richiamato nel provvedimento, il Ministero della Difesa avrebbe dovuto procedere all’escussione del datore di lavoro e, solo se infruttuosa, il ricorrente.

2) Sviamento ed eccesso di potere – illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 7 del d.lg. n. 165/2001 per violazione dell’art. 36 e dell’art. 97 della Costituzione.

Fermo il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego,

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