TAR Catania, sez. III, sentenza 2010-11-11, n. 201004405
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N. 04405/2010 REG.SEN.
N. 01975/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1975 del 2010, proposto da:
N B, rappresentato e difeso dagli avvocati V S e G V, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Catania, corso Italia, 226;
contro
Comune di Bronte, non costituito in giudizio;
Ufficio Centrale Elettorale di Bronte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
Lista Pd - Partito Democratico, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
L S, rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, C F, 148;
per l'annullamento
del verbale delle operazioni dell’ufficio Centrale del 19/06/2010 previa attribuzione e determinazione dei seggi alle liste concorrenti, in ciò mancando di attribuire alla lista n. 1 M.P.A.- Alleati per il Sud un ulteriore seggio alla stessa spettante;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Ufficio Centrale Elettorale di Bronte e di L S;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2010 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, Biuso Carmelo, candidato alla carica di Consigliere Comunale del comune di Bronte nella tornata elettorale del 30 e 31 maggio 2010 nella lista “M.P.A.- Aleati per il sud”, e primo dei non eletti, impugna il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale del 19/06/2010 con cui sono stati proclamati eletti i consiglieri comunali, previa attribuzione e determinazione dei seggi alle liste concorrenti, mancando però di attribuire alla lista M.P.A Alleati per il sud un seggio che si assume erroneamente attribuito alla lista n. 6 P.D., con ciò violando le disposizioni contenute nell’art. 4 della l. reg. n. 37/1997, comma 3bis.
L’Ufficio Elettorale Centrale, procedendo secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 3 bis della l. reg. 35/97, avrebbe computato, ai fini del superamento dello sbarramento del 5%, solo i voti di lista (n. 12.478, con soglia del 50% pari a n. 6.239), anziché procedere alla sommatoria di tali voti con quelli espressi a favore dei soli candidati sindaci, ossia senza contestuale preferenza di lista. Se così avesse operato, si sarebbe giunti al numero complessivo di n. 12.739 voti.
Partendo da quest’ultimo dato numerico, la soglia di sbarramento sarebbe stata di 636,95, mentre la lista n. 6 (Partito Democratico)risulta avere riportato n. 632 voti. Conseguentemente il ventesimo seggio in lizza, in atto attribuito alla lista n. 6, avrebbe dovuto essere attribuito alla lista M.P.A. in seno al quale il ricorrente vanta la ventesima cifra elettorale.
Il contro interessato L S, costituito in giudizio, chiede il rigetto del ricorso.
L’Ufficio Centrale Elettorale, con il patrocinio dell’avvocatura erariale chiede la estromissione dal giudizio
Alla Pubblica Udienza del giorno 10/11/10.
DIRITTO
Il Collegio valuta, in primis la richiesta di estromissione dal giudizio qui incardinato dell’Ufficio centrale Elettorale, invocata dalla difesa erariale. La richiesta può essere accolta attesa la straordinarietà e la temporaneità dell’organo che non riveste la qualità di parte nel giudizio elettorale, come confermato dalla giurisprudenza richiamata dalla Avvocatura dello Stato nella memoria del 16/09/2010.
Si procede quindi all’esame delle censure addotte in ricorso e se ne riscontra la infondatezza.
Invero parte ricorrente fonda le proprie difese sull’assunto che ai fini della individuazione della soglia di sbarramento del 5% del totale dei voti validi espressi, prevista dall’art. 4 comma 3 bis della legge regionale n. 35/97, debba farsi riferimento alla sommatoria tra i voti di lista e quelli espressi per il solo candidato sindaco collegato, senza voto di lista.
L’assunto è infondato sia sul piano letterale che su quello logico.
Sul piano letterale, il comma 3 bis, come già rilevato, esclude dall’assegnazione dei seggi nei consigli comunali con popolazione superiore a 10.000 abitanti,le liste che non hanno conseguito il 5% del totale dei voti validi espressi. Il preciso riferimento alla percentuale di sbarramento per le liste è prova testuale evidente che "totale dei voti validi espressi" indicato dalla norma è quello dei voti espressi a favore delle liste.
Sul piano logico la disposizione normativa riportata si riferisce, chiaramente, al totale dei voti validi espressi per le liste e non anche alla sommatoria tra detti voti e quelli espressi per i candidati sindaci, per la semplice constatazione che il voto per il sindaco non si propaga alla lista collegata(mentre il voto espresso per la lista si estende automaticamente al candidato sindaco collegato, come per inciso affermato nella sentenza del C.G.A.n. 781/2008 richiamata dal ricorrente). Di ciò è consapevole il cittadino elettore, e nei casi in cui questi decida liberamente di votare per il solo candidato sindaco, opera una precisa scelta politica che implica il rifiuto del voto per qualsiasi lista;sicché sarebbe contrario a tale implicita ma chiarissima volontà di voto procedere alla sommatoria di voti postulata in ricorso. Si rileva ulteriormente che l’elettore che fa uso del meccanismo del voto disgiunto, sceglie il sindaco al di fuori della lista votata. Neanche il voto espresso a favore del candidato sindaco collegato alla lista del ricorrente, pertanto, disgiunto rispetto a quello della lista prescelta, può annoverarsi nel coacervo dei voti della lista del candidato sindaco votato.
In altri termini, nel caso prospettato vengono in rilievo due distinte manifestazioni di voto che sono normativamente, funzionalmente e politicamente non omogenee, e che pertanto non possono ritenersi ammesse a sommatoria.
Nella diversa ipotesi contemplata dal sesto comma dell’art. 4 della l. reg. n. 35/97, è, sì, consentito operare la sommatoria tra i voti di lista e quelli conseguiti dal candidato sindaco collegato alla lista, come confermato nei riferimenti giurisprudenziali contenuti nel ricorso introduttivo, ma diversa è la ratio che sostiene il predetto sesto comma rispetto quella posta a base del comma 3 bis.
Nell’attribuzione del premio di maggioranza si privilegia il principio della governabilità dell’Ente locale che si consegue garantendo alla lista o alle liste collegate al candidato sindaco eletto, un premio di maggioranza che va logicamente individuato prendendo a base di calcolo, per la sua attribuzione, non solo i voti di lista, ma anche quelli espressi a favore del sindaco eletto la cui governabilità va assicurata.
Conclusivamente, rilevata la infondatezza delle censure addotte il ricorso va rigettato.
Data la peculiarità della fattispecie esaminata il Collegio ritiene equo compensare tra le parti le spese del giudizio.