TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-11-30, n. 202300715

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-11-30, n. 202300715
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202300715
Data del deposito : 30 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2023

N. 00715/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00174/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 174 del 2023, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Orru', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato B R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Bragagni in Bologna, Strada Maggiore, 31;



per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Rimini, Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva, Settore Sistema e Sviluppo Economico, del 12 dicembre 2022, notificato in pari data tramite pec, prot. n. 0417956/2022, con il quale è stata disposto il divieto di prosecuzione attività e la rimozione effetti della S.C.I.A. prot. n. -O- del 6 ottobre 2022, per carenza dei requisiti soggettivi di onorabilità dell'odierno ricorrente;

nonché ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale a quello sopra indicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rimini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 8.3.2023, munito di istanza cautelare, -O- ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui il Comune di Rimini ha disposto il divieto di prosecuzione attività e la rimozione effetti della Scia del 6.10.2022, integrata con Scia del 17.10.2022, concernenti il subingresso nella titolarità del pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande ubicato in -O-, per accertata carenza dei requisiti soggettivi di onorabilità prescritti dall’art. 71, commi 1 e 3 , del D.Lgs. n. 59/2010 e dall’art. 11, comma 2, del Tulps.

L’impugnato provvedimento è fondato sulle seguenti considerazioni: -l’art. 11, comma 2, del Tulps prevede che le autorizzazioni di polizia possano essere negate a chi ha riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza e per gli altri reati ivi indicati; - l’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 prevede, ai commi 1 e 3, che non possano esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, tra l’altro, coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 del citato art. 11 e che il divieto permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è scontata; -a carico del sig. -O- risulta una sentenza di condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui all’art. 629 c.p., emessa dalla Corte d’Appello di Ancona il 14.12.2010, divenuta irrevocabile il 19.4.2012, poi ridotta a 2 anni e 5 mesi per effetti di indulto; -dal Casellario Giudiziale risulta che il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, con ordinanza del 5.12.2018, ha disposto nei confronti del -O- l’esecuzione della pena mediante affidamento in prova ai servizi sociali, ex art. 47 della legge n. 354/1975; -vista la data di emanazione della predetta ordinanza, sulla base della quale è stata poi eseguita la pena, il quinquennio di legge non poteva essere già trascorso al momento della presentazione della Scia di subingresso, avvenuta in data 6.10.2022; -non possono essere accolte le osservazioni inviate dall’interessato a seguito della comunicazione di avvio procedimento finalizzato al divieto di prosecuzione attività (con le quali si invoca l’applicazione del 2° periodo del terzo comma dell’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010), in quanto l’affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 della legge n. 354/1975 non può essere annoverato tra le ipotesi di estinzione della pena, ma bensì tra le modalità di esecuzione della medesima.

Il ricorrente, inquadrata la vicenda in punto di fatto, ha dedotto i seguenti vizi: “ Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 71, D.Lgs. n. 59/2010 ”; a

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