TAR Genova, sez. II, sentenza 2009-10-21, n. 200902945

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2009-10-21, n. 200902945
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 200902945
Data del deposito : 21 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00916/2004 REG.RIC.

N. 02945/2009 REG.SEN.

N. 00916/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 916 del 2004, proposto da:
E M, rappresentato e difeso dall'avv. M A, con domicilio eletto presso M A in Genova, via XX Settembre, 40/11;

contro

Prefettura di Genova, Questura di Genova, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Genova, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DECRETO DI RIGETTO DOMANDA DI EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE E RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefettura di Genova;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2009 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

L’amministrazione, con nota depositata in atti, ha documentato che il Prefetto di Genova ha decretato la sua espulsione con atto dd. 19.2.2009 e in pari data il ricorrente è stato espulso mediante accompagnamento coatto alla frontiera in esecuzione del decreto del Questore di Genova, mentre il Giudice di Pace di Genova ha respinto il ricorso avverso detta espulsione.

Il Collegio pertanto non può che rilevare il sopravvenuto difetto di interesse del ricorso in esame, diretto attraverso il diniego di regolarizzazione che, anche ove fosse riconosciuto fondato, non sarebbe di alcuna utilità al ricorrente, impedito a rientrare in Italia prima di dieci anni dall’espulsione.

Ne consegue l’improcedibilità del ricorso.

Le spese possono essere compensate.

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