TAR Brescia, sez. II, sentenza 2022-04-19, n. 202200362

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2022-04-19, n. 202200362
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202200362
Data del deposito : 19 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2022

N. 00362/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00143/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 143 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. R O, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI BERGAMO, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;

per l'annullamento

- del decreto del Prefetto di Bergamo di data -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la revoca delle misure di accoglienza applicate al ricorrente in qualità di richiedente protezione internazionale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Bergamo;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2022 il dott. M P;

Considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Prefettura di Bergamo, con decreto di data -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, ha disposto la revoca delle misure di accoglienza applicate al ricorrente in qualità di richiedente protezione internazionale.

2. La decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 35- bis comma 13 del Dlgs. 28 gennaio 2008 n. 25, sulla base dei seguenti presupposti: (i) la domanda di protezione internazionale è stata respinta dalla Commissione Territoriale con provvedimento di data-OMISSIS-;
(ii) il ricorso contro la suddetta decisione è stato respinto dal Tribunale di Brescia con decreto di data -OMISSIS-;
(iii) la cancelleria del Tribunale, con e-mail del -OMISSIS-, ha comunicato che non era stata chiesta la sospensione del suddetto decreto;
(iv) la norma che aveva garantito la permanenza nei centri di accoglienza in concomitanza con la pandemia (v. art. 86- bis comma 2 del DL 17 marzo 2020 n. 18) non è stata prorogata oltre il 31 luglio 2020 (v. art. 1 comma 4 del DL 30 luglio 2020 n. 83).

3. Contro il provvedimento di revoca il ricorrente ha presentato impugnazione, formulando censure che possono essere sintetizzate come segue: (i) il decreto del Tribunale di Brescia di data -OMISSIS- è stato impugnato davanti alla Corte d’Appello di Brescia;
(ii) con ordinanza del -OMISSIS-, la Corte d’Appello ha fissato al -OMISSIS- l’udienza per la precisazione delle conclusioni;
(iii) nel caso in esame la via dell’impugnazione davanti alla Corte d’Appello sarebbe ancora ammissibile, in quanto l’istanza di protezione internazionale è stata presentata il -OMISSIS-, ossia anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 35- bis del Dlgs. 25/2008, introdotto dall'art. 6 comma 1-g del DL 17 febbraio 2017 n. 13;
(iv) l’impugnazione davanti alla Corte d’Appello avrebbe effetto automaticamente sospensivo del diniego di protezione internazionale.

4. L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

5. Questo TAR, con ordinanza n. 113 del 6 aprile 2021, ha accolto la domanda cautelare.

6. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni, in parte anticipate in sede cautelare:

(a) la permanenza nel programma di accoglienza presuppone che siano stati sospesi i provvedimenti amministrativi o giurisdizionali con i quali è stata respinta la domanda di protezione internazionale;

(b) la proposizione del ricorso davanti al Tribunale contro la decisione negativa della Commissione Territoriale comporta, con alcune eccezioni, la sospensione automatica del provvedimento impugnato (v. art. 35- bis comma 3 del Dlgs. 25/2008). In caso di decisione negativa del Tribunale, è ammesso solo il ricorso per Cassazione, che però non ha effetto sospensivo, occorrendo a tale scopo un decreto cautelare del giudice di primo grado (v. art. 35- bis comma 13 del Dlgs. 25/2008);

(c) la cancellazione del secondo grado di giudizio e la previsione del solo ricorso per Cassazione è stata ritenuta conforme al diritto europeo proprio grazie alla presenza di un procedimento cautelare, che, seppure affidato al giudice di primo grado, garantisce una tutela effettiva al richiedente protezione internazionale in attesa della pronuncia definitiva (v. C.Giust. Sez. I 27 settembre 2018 C‑422/18 PPU, FR , punti 32-33 e 45-46);

(d) il ricorrente non ha però chiesto una misura cautelare al Tribunale di Brescia, confidando nell’effetto sospensivo automatico dell’impugnazione davanti alla Corte d’Appello, proposta secondo il rito anteriore al DL 13/2017;

(e) in proposito, si osserva che nella previgente disciplina la presentazione del ricorso in primo grado sospendeva automaticamente, con alcune eccezioni, il provvedimento negativo della Commissione Territoriale, ma il medesimo effetto automatico non era espressamente previsto per il ricorso in appello (v. art. 19 commi 4 e 9 del Dlgs. 1 settembre 2011 n. 150). Peraltro, si era formato un orientamento giurisprudenziale favorevole all’estensione automatica dell’effetto sospensivo (v. ad esempio TAR Brescia Sez. II 24 gennaio 2017 n. 82);

(f) nello specifico, tuttavia, il ricorso davanti al Tribunale di Brescia è stato depositato il -OMISSIS-, e dunque ricade nel nuovo rito di cui all’art. 35- bis del Dlgs. 25/2008. In effetti, in base all’art. 21 comma 1 del DL 13/2017 la nuova disciplina processuale si applica a tutti i procedimenti giudiziari sorti dopo il periodo transitorio ivi previsto, ossia successivamente al 17 agosto 2017;

(g) in presenza di una fase transitoria stabilita direttamente dal legislatore, non sembrano applicabili per analogia i principi giurisprudenziali relativi alla disciplina dei titoli di soggiorno per motivi umanitari, che anche dopo le modifiche introdotte dal DL 4 ottobre 2018 n 113 sono stati collegati in via interpretativa alla data della domanda di rilascio del titolo (v. Cass. civ. SU 13 novembre 2019 n. 29460);

(h) si pone quindi il problema se il giudizio pendente davanti alla Corte d’Appello sia idoneo a provocare la sospensione del diniego di protezione internazionale. In realtà, un appello proposto dopo la cancellazione del secondo grado di giudizio, e dunque in violazione dell’art. 21 comma 1 del DL 13/2017, appare inammissibile. Tutti gli effetti collegati alla pendenza dell’appello si dovrebbero conseguentemente considerare privi del necessario fondamento giuridico;

(i) occorre però sottolineare che dal lato amministrativo la posizione del ricorrente è assistita dall’apparenza della prosecuzione del contenzioso sulla protezione internazionale. Solo il giudice ordinario potrà far cadere oppure consolidare questa situazione, decidendo se respingere in rito l’impugnazione, oppure se aderire a un’interpretazione diversa da quella sopra esposta ed entrare nel merito della vicenda. Non è possibile per il giudice amministrativo sciogliere incidentalmente la suddetta alternativa, perché questo significherebbe anticipare una pronuncia di natura processuale di un altro giudice in un giudizio in corso. Davanti al giudice amministrativo, nonostante i dubbi di inammissibilità del giudizio radicato in Corte d’Appello, rimane come dato fattuale e imprescindibile la contestazione del diniego di protezione internazionale;

(j) a cascata, se non è definita la questione del riconoscimento della protezione internazionale, manca il presupposto per revocare le misure di accoglienza.

7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

8. La particolarità della vicenda consente la compensazione delle spese di giudizio.

9. Il contributo unificato è a carico dell’amministrazione ai sensi dell’art. 13 comma 6- bis .1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.

10. La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato costituita presso il TAR ha riconosciuto il suddetto beneficio con decreto n. 54 del 16 novembre 2021.

11. Poiché l’onorario del difensore deve essere liquidato con la pronuncia che chiude il grado del giudizio (v. art. 83 commi 2 e 3- bis del DPR 115/2002), appare necessario procedere alla liquidazione direttamente nella presente sentenza, rimettendo all’Agenzia delle Entrate le verifiche di cui all’art. 127 del DPR 115/2002.

12. Per quanto riguarda i parametri di liquidazione, si ritiene che il ricorso sia di valore indeterminabile, non essendo possibile stabilire in modo univoco un’equivalenza monetaria per l’utilità connessa alle misure di accoglienza. L’indice di complessità della causa, rispetto ad altre tipologie di contenzioso, si può considerare basso. Occorre anche tenere conto dell’esito del ricorso.

13. Su questi presupposti, seguendo le regole codificate nel DM 20 luglio 2012 n. 140 e applicando le tariffe di cui al DM 10 marzo 2014 n. 55, si possono individuare le seguenti voci di compenso: € 1.000 per la fase di studio;
€ 600 per la fase introduttiva;
€ 1.000 per la fase decisionale. La somma, pari a € 2.600, deve essere ridotta della metà, e incrementata delle spese forfettarie (15%). L’importo liquidabile al difensore del ricorrente è quindi pari a € 1.495, oltre a IVA e CPA.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi