TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-03-11, n. 202400361
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Pubblicato il 11/03/2024
N. 00361/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 250 del 2023, proposto da
D P C T e D P C G, rappresentate e difese dall'avvocato G G D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazza Giuseppe Mazzini, 56;
contro
A.N.A.S. S.p.A, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati C C, R A N e M O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria
ex lege
in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall’A.N.A.S. S.p.A., sull’istanza/diffida presentata il 23.11.2022, e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull’istanza/diffida presentata il 18.1.2023, in relazione alla richiesta di rilascio, in favore delle ricorrenti, previa riduzione in pristino, dei fondi di loro proprietà siti in Lequile, individuati in Catasto Terreni al Foglio 8 particelle 2126 e 35, attualmente occupati dalla Strada Statale Salentina 101 Lecce - Gallipoli, ovvero, in alternativa, l’emissione di un provvedimento espresso di c.d. “acquisizione sanante”, ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., dei predetti fondi, con la previsione di un indennizzo per la relativa acquisizione;
nonché per la condanna
delle Amministrazioni intimate in tal senso e al risarcimento del danno per mancato godimento dei terreni di cui trattasi, oltre i profili monetari accessori, ex artt. 30 e 34 comma 4 c.p.a.;
e per la nomina
di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia della P.A..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.N.A.S. S.p.A. e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Vista l’istanza depositata il 30.1.2024, con la quale il difensore delle parti ricorrenti ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2024 il dott. M M e uditi l’Avv. G. Greco De Pascalis per le ricorrenti, e l’Avvocato dello Stato G. Marzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 13.3.2023, tempestivamente depositato, D P C T e D P C G, premesso di essere comproprietarie dei fondi siti in Lequile, individuati in Catasto Terreni al Foglio 8 particelle 2126 e 35, attualmente occupati dalla Strada Statale Salentina 101 Lecce - Gallipoli, hanno chiesto ex artt. 31 e 117 c.p.a. l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall’A.N.A.S., sull’istanza/diffida presentata il 23.11.2022, e dal Ministero dei Trasporti, sull’istanza/diffida presentata il 18.1.2023, in relazione alla richiesta di emissione di un provvedimento di rilascio, in loro favore, dei predetti fondi, previa riduzione in pristino, ovvero, in alternativa, l’emissione di un provvedimento espresso di c.d. “acquisizione sanante”, ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., degli stessi e la previsione di un indennizzo per la relativa acquisizione, nonché la condanna delle Amministrazione intimate in tal senso e al risarcimento del danno per mancato godimento dei terreni di cui trattasi, oltre i profili monetari accessori, ex artt. 30 e 34 comma 4 c.p.a.
Le ricorrenti hanno, inoltre, chiesto nominarsi un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia da parte della P.A..
1.1. A sostegno del ricorso, le ricorrenti hanno dedotto la violazione del principio di efficienza dell’attività amministrativa - violazione dell’obbligo di provvedere e concludere il procedimento amministrativo - violazione art. 42 bis del D.P.R. n. 321/2001 e ss.mm. - violazione art. 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - violazione dell’art. 97 della Costituzione - violazione della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - violazione artt. 13 e ss. della Legge n. 1150/1942 - violazione dell’art. 16 comma 9 e 10 della Legge n. 1150/1942 - violazione dell’art. 23 della Legge n. 1150/1942 - violazione degli artt. 21 e 37 della L.R. Pugliese n. 56/1980 - eccesso di poter, in quanto le Amministrazioni intimate avrebbero illegittimamente serbato il silenzio rifiuto sulle istanze/diffide da loro presentate, in violazione del dovere di provvedere, alla stregua dei recenti pronunciamenti della giurisprudenza amministrativa in subiecta materia.
1.2. Per tali motivi, le ricorrenti hanno chiesto accogliersi le conclusioni riportate in epigrafe.
2. Si sono costituite in giudizio l’Avvocatura erariale, nell’interesse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e l’A.N.A.S. S.p.A..
3. Con memoria depositata in data 3 maggio 2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, perché, in base all’art. 6 della Convenzione di concessione n.1009/CD stipulata il 19.12.2002, tutte le competenze del procedimento espropriativo sarebbero state trasferite all’A.N.A.S. S.p.A.;ha, comunque, contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
4. Con memoria depositata in data il 31 maggio 2023, l’A.N.A.S. S.p.A. ha, parimenti, chiesto il rigetto del ricorso, eccependo che, ai sensi degli articoli 47, 48, 49, 50 e 51 della Legge n. 2359/1865 - ritenuta applicabile ratione temporis - l’emissione del decreto definitivo di esproprio sarebbe stata di competenza del Prefetto di Lecce;ha poi rilevato che, in ogni caso, non sussisterebbe alcun silenzio inadempimento, in quanto essa avrebbe chiesto alla Prefettura di Lecce, con nota del 25.11.2022, riscontro circa l’emissione del decreto di esproprio eventualmente emesso;ha contestato poi la titolarità attiva delle ricorrenti, nonché la mancata notifica del ricorso alla Prefettura di Lecce, quale controinteressata e, comunque, l’inesistenza di un obbligo a provvedere.
5. Alla Camera di Consiglio del 20 giugno 2023 (fissata per la trattazione della causa con il rito speciale), il Presidente della Sezione, rilevata la proposizione da parte delle ricorrenti, in uno all’azione sul silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.c., di ulteriori domande risarcitorie e di condanna soggette al rito ordinario, ha disposto ex art. 32 comma 1 e 2 c.p.a. la conversione del rito in ordinario, la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio e la fissazione dell’udienza pubblica del 5 marzo 2024.
6. Con istanza depositata il 30 gennaio 2024, le parti ricorrenti hanno rilevato che, nelle more del giudizio, l’A.N.A.S. S.p.A. ha comunicato alle stesse l’avviso di avvio del procedimento per l’emissione dell’atto di acquisizione “sanante” del diritto di proprietà ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.;per tale motivo, considerando soddisfatto il proprio interesse nel presente processo, hanno chiesto, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a. la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
7. Con memoria depositata in data 19 febbraio 2024, l’A.N.A.S. S.p.A., deducendo che il procedimento di acquisizione “sanante” ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. è stato effettivamente avviato, ha aderito all’istanza di cessazione della materia del contendere articolata dalle ricorrenti.
8. Alla pubblica udienza del 5 marzo 2024, all’esito della discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione.
9. Il ricorso è divenuto improcedibile per la cessazione della materia del contendere.
9.1. Osserva, infatti, il Tribunale che “ La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato;è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito .” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823).
Orbene, nel caso di specie, con l’istanza depositata in giudizio il 30 gennaio 2024 le ricorrenti hanno dedotto che, con l’inoltro della nota A.N.A.S. S.p.A. CDG.ST BA.REGISTRO UFFICIALE.U.0842127.26-10-2023, - con la quale è stato dato avviso dell’avvio del procedimento di acquisizione “sanante” ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. sui terreni di cui trattasi - sarebbe venuta meno l’inerzia della P.A. e dichiarato di ritenere soddisfatto ogni ulteriore interesse di parte, per cui il Tribunale non può che prendere atto della predetta volontà manifestata chiaramente dalle ricorrenti e dichiarare, per l’effetto, l’improcedibilità del ricorso per c.m.c., ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a..
10. Tenuto conto dell’esito del giudizio e delle richieste in tal senso delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di lite.