TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-12, n. 202402778
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Pubblicato il 12/02/2024
N. 02778/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01685/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1685 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di cessazione della prima accoglienza nei confronti della ricorrente, emesso dalla -OMISSIS- in data 20 novembre 2018 e notificato a mani in data 21 novembre 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 gennaio 2024 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, cittadina -OMISSIS-, domanda l’annullamento del provvedimento con cui la -OMISSIS- ha disposto la cessazione della prima accoglienza e l’allontanamento dal C.A.S. presso cui era ospitata, in ragione dell’intervenuto rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
1.1. Sono proposti i seguenti motivi:
I. Violazione dell’art 13 D.lgs 142/2015 modificato ai senti del decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160 modificato ai sensi del decreto Legge 17 febbraio 2017, n. 13 emesso per recepire la direttiva 2013/33 UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ;
II. Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento
III. Incostituzionalità della disposizione introdotta con d.l. n. 113/2018 che prevede l’allontanamento dal CAS del titolare di protezione umanitaria. Contrarietà a norme europee ed internazionali del sistema delineato dal d.l. 113/2018. Irragionevolezza, illogicità della decisione adottata dalla -OMISSIS-. Eccesso di potere.
2. Il Ministero resistente, con atto del 28 febbraio 2019, ha argomentato per il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza del -OMISSIS-, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare presentata unitamente al ricorso.
4. All’udienza straordinaria del 19 gennaio 2024, tenutasi da remoto secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4-bis, c.p.a. e 13-quater disp att. c.p.a., il Tribunale ha rilevato la possibile improcedibilità del giudizio, alla luce del tempo trascorso dai fatti di causa che, considerata la particolare natura delle determinazioni impugnate, porta a dubitare che dal loro annullamento possa attualmente derivare una qualche utilità alla ricorrente (il cui permesso di soggiorno risultava peraltro valido fino al 20 maggio 2020).
5. A prescindere da tale rilievo, il ricorso si appalesa, comunque, manifestamente infondato.
6. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione delle disposizioni in materia di revoca delle condizioni di prima accoglienza.
6.1. Il motivo è infondato. Il provvedimento contestato non dispone, infatti, la revoca “sanzionatoria” delle misure di accoglienza, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 142/2015 – disposizione che individua una serie di ipotesi riconducibili ad una carenza ab origine dei presupposti per la concessione delle misure o ad un comportamento del beneficiario incompatibile con il loro mantenimento – quanto la loro cessazione, a fronte del venir meno, con il rilascio del titolo di soggiorno (permesso di soggiorno per motivi umanitari), delle esigenze di prima accoglienza, cui tali misure sono inscindibilmente correlate.
6.2. La cessazione delle misure è quindi naturale conseguenza della funzione loro riconosciuta dall’ordinamento, ai sensi dell’art. 9 ( “Per le esigenze di prima accoglienza e per l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero è accolto nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'interno” ) e art. 14, comma 4 ( “Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione” ) del d.lgs. 142/2015.
7. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
7.1. Il motivo è infondato, trattandosi, per i motivi sopra evidenziati, di provvedimento dal contenuto vincolato, il cui tenore non sarebbe mutato con la partecipazione della ricorrente al procedimento. La medesima, peraltro, non illustra quali specifici elementi conoscitivi, potenzialmente idonei ad incidere sul contenuto della determinazione amministrativa, avrebbe potuto introdurre in sede procedimentale (Cons. St., sez. V, 05 giugno 2018, n. 3399).
8. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’incostituzionalità del d.l. 113/2018, che ha apportato significative modifiche al sistema di accoglienza.
8.1. La questione appare formulata in modo assolutamente generico, non precisando quali siano le disposizioni del citato decreto-legge oggetto di censura e non argomentando sulla rilevanza ai fini del presente giudizio.
8.2. Il requisito appare, invero, insussistente: le argomentazioni della ricorrente sono volte, infatti, a censurare, da un lato, l’eliminazione della protezione umanitaria, che non tocca la sua posizione, essendo ella già beneficiaria di permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato prima dell’entrata in vigore del d.l. 113/2018;dall’altro, lo smantellamento del sistema del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (c.d. SPRAR), senza chiarire però se essa ne abbia richiesto l’accesso.
8.3. Si evidenzia, peraltro, che il sistema disegnato dal d.l. 113/2018 è stato, nelle more del giudizio, più volte modificato dal legislatore, prima con il d.l. 130/2020 - che ha introdotto il “Sistema di accoglienza e integrazione” (SAI) – poi, da ultimo, dal d.l. 20/2023. A fronte del sostanziale superamento del sistema di cui al d.l. 113/2018, la stessa Corte costituzionale, investita di una questione analoga a quella proposta in questa sede, ha dubitato della sua permanente rilevanza, domandando al giudice chiarimenti sul punto (cfr. Corte cost., ord. 20 aprile 2022, n. 97). I dubbi sulla rilevanza della questione sono condivisi da questo Tribunale, oltre che per le ragioni giuridiche sopra evidenziate, anche per il tempo trascorso dai fatti, senza che il difensore abbia fornito alcuna informazione aggiornata sulla posizione della ricorrente e sul suo permanente interesse alla definizione della vicenda.
9. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
9.1. La natura delle posizioni coinvolte giustifica la compensazione delle spese di lite.
10. In ragione della manifesta infondatezza del ricorso si dispone, altresì, la revoca del patrocinino a spese dello stato, accordato con decreto n. 131 del 17 aprile 2019.