TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-10-03, n. 202400786

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-10-03, n. 202400786
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400786
Data del deposito : 3 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/10/2024

N. 00786/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00290/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 290 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Marche, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;



nei confronti

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ascoli Piceno, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del provvedimento age.agedrmar.registro ufficiale -OMISSIS--u avente ad oggetto: «sospensione cautelare dell''attività di assistenza fiscale ai sensi e per gli effetti dell''art. 25 D.M. 164/99 e dell''art. 39 D.Lgs. 241/97» notificato in data 13 mag. 2021 nonché di ogni altro atto antecedente e/o conseguente, comunque presupposto, connesso e/o collegato, con ogni conseguenziale statuizione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2024 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Pare ricorrente, ragioniere commercialista, impugna il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Marche con il quale è stata disposta la «sospensione cautelare dell’attività di assistenza fiscale ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 D.M. 164/99 e dell’art. 39 D.Lgs. 241/97”. La sospensione veniva disposta ai sensi della normativa di cui sopra per la pendenza di un procedimento penale a carico del ricorrente pe la pendenza di reati di natura finanziaria.

Si è costituita l’Agenzia delle Entrate, resistendo al ricorso.

Parte ricorrente ha dedotto, in particolare, la violazione del giusto procedimento in riferimento all’art. 25 del DM n. 164 del 1999, la natura non finanziaria dei reati contestatigli e l’assenza di gravi ragioni per la disposta sospensione. Contesta inoltre l’assenza di un temine finale per la sospensione medesima (disposta fino all’esito del procedimento). Infine chiede l’interpretazione secondo costituzione delle previsioni di cui all’art. 8 lett. a) e b) D.M. 31 maggio 1999, n. 164 o, in alternativa, l’illegittimità di tali previsioni per violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità.

Con ordinanza 211/2021, non oggetto d’impugnazione, il Tribunale accoglieva ai fini del riesame l’istanza cautelare con la seguente motivazione: “Ritenuto che la pendenza del procedimento penale che interessa il ricorrente sia incompatibile, fino alla sua definizione, con l’attività di assistenza fiscale ai sensi degli artt. 8 e 25 del DM n. 164 del 1999 e dell’art. 39 del d.lgs. 241 del 1997, nonché con il rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997; Ritenuto peraltro, che limitatamente all’inibizione dell’abilitazione al servizio telematico Entratel ai sensi degli artt. 4 e 8 del DM 31 luglio 1998, sussistano i requisiti per l’accoglimento, ai fini del riesame, dell’istanza cautelare, in considerazione della diversità dei presupposti per la sua applicazione (si veda CGA giur. 9 novembre 2020 n. 1018)”.

Successivamente parte ricorrente presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di autotutela assunta al prot. n. 1843 del 4 gennaio 2024. In particolare specificava, quanto all’ordinanza del Tar, di non avere ricevuto alcun esito del disposto riesame, pur risultando abilitato Entratel. Inoltre riferiva che all’esito del giudizio penale pendente all’epoca del ricorso introduttivo era stato assolto perché il fatto non sussiste con

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