TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-12-31, n. 201901742
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Pubblicato il 31/12/2019
N. 01742/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01078/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato F E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Amendola, n. 166/5;
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. -OMISSIS-del 9 novembre 2017 del T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I, divenuta cosa giudicata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Bari;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex artt. 112 e ss. c.p.a. notificato in data 6.9.2019 e depositato in Segreteria in data 20.9.2019, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l'integrale esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. -OMISSIS-del 9 novembre 2017 del T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I.
Evidenziava che, previo superamento di apposito concorso, risalente agli anni ottanta, per il conferimento di 175 posti di “insegnanti educatori - istruttori VI qualifica funzionale”, era stata assunta, a tempo indeterminato, mediante apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale ed assegnata presso l’Asl di competenza al ruolo speciale di cui alla L.R. 16/1987, con conseguente svolgimento dell’attività di educatrice per l’integrazione scolastica in ausilio al corpo docente nelle varie scuole del circondario.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 152 del 29 gennaio 2010, l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari decideva di inserirla definitivamente - unitamente agli altri lavoratori nelle medesime condizioni - direttamente nei ruoli dell’Azienda sanitaria medesima, con profilo di assistente amministrativo (collocata nella categoria C) e svolgimento delle relative mansioni, pur senza modificarne il trattamento giuridico-economico.
Nel corso della articolata vicenda concernente la gestione dei cosiddetti insegnanti-educatori ex L.R. n. 16/1987, accadeva che il Consiglio regionale della Puglia, mediante l’art. 57 della L.R. n. 1/2016, approvava un emendamento alla L.R. n. 40/2007 (recante “Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia”), ed aggiungeva all’art. 3 di tale legge il comma 38 bis, nella seguente formulazione: “ salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 38 della legge regionale n. 40/2007, il personale adibito al servizio di integrazione scolastica di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l’integrazione scolastica degli handicappati), può essere assegnato dalle Asl, ad invarianza di spesa, presso gli istituti scolastici, qualora vi sia richiesta del dirigente scolastico ed atto di convenzionamento da parte del medesimo istituto ”.
Intervenuta la detta modifica normativa, la ricorrente, unitamente ad altri insegnanti educatori allo stato in quiescenza, comunicava all’Asl di appartenenza la propria disponibilità a rientrare nelle scuole presso cui aveva prestato l’attività professionale prima che l’Azienda sanitaria decidesse di inserirla nei ruoli sanitari con profilo di assistente amministrativo.
L’Asl, dal canto suo, in ragione del contenuto delle menzionate disposizioni normative, formulava nei confronti degli insegnanti educatori ex L.R. n. 16/1987 un interpello con cui chiedeva agli interessati se intendessero:
a) continuare a svolgere funzioni amministrative come da Deliberazione del Direttore Generale 152 del 20.1.2010;
b) svolgere funzioni presso il Dipartimento di Salute Mentale - Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza;
c) svolgere funzioni presso istituti scolastici, previa istanza del Dirigente scolastico e successiva convenzione con l’Asl Ba.
La ricorrente esprimeva la preferenza sub C.
Tuttavia, a detto interpello non veniva dato alcun seguito.
Su tali presupposti, la ricorrente Loseto e gli altri soggetti in analoga situazione indirizzavano alle Amministrazioni interessate (Asl e Regione Puglia) una istanza/diffida risalente al 21 luglio 2016, con cui chiedevano alla Regione Puglia e all’Asl Ba, per quanto di rispettiva ragione, di avviare le procedure necessarie a dare adeguata e corretta applicazione a quanto previsto dal “nuovo” art. 38 bis della L.R. n. 40/2007, nella parte in cui aveva introdotto la possibilità per il personale adibito al servizio di integrazione scolastica di cui alla L.R. n. 16/1987 di essere assegnato dalle Asl di appartenenza, presso gli istituti scolastici, nel caso in cui vi fosse stata richiesta di convenzionamento dell’istituto.
Anche tale istanza restava priva di riscontro.
A fronte di tale inerzia, le parti decidevano di agire dinanzi al T.A.R. Puglia - Bari, per mezzo di ricorso pandettato al n. 400/2017, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza contenuta nella diffida del 21 luglio 2016.
All’esito di detto giudizio, veniva emanata la sentenza in oggetto, con cui il T.A.R. Puglia - Bari accoglieva il ricorso, evidenziando come non fosse rinvenibile, nella fattispecie, e con preciso riferimento al procedimento disciplinato dalle nuove disposizioni normative regionali (art. 38 bis della L.R. 40/07), alcuno specifico obbligo in capo alla Regione Puglia;veniva invece ritenuto sussistente l’obbligo dell’Asl di Bari di provvedere in merito all’istanza dei ricorrenti, comunicando le proprie determinazioni conclusive nel termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione e/o notifica della sentenza, dando atto di un comportamento ambiguo tenuto dall’Asl con riferimento all’interpello indetto a seguito delle sopravvenienze normative di cui sopra, volto ad acquisire le preferenze di collocazione degli insegnanti-educatori, senza tuttavia provvedere alla doverosa adozione delle determinazioni finali, a prescindere dal loro possibile contenuto;rigettava la domanda di condanna delle Amministrazioni a dar seguito al procedimento disciplinato dalla disposizione normativa regionale di nuova emanazione, mediante il convenzionamento degli istituti scolastici che avevano richiesto le assegnazioni dei ricorrenti in ragione delle nuove previsioni normative;condannava l’Asl Ba al pagamento, nei confronti dei ricorrenti, delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
In proposito evidenziava parte ricorrente come tale pronuncia del Giudice Amministrativo, anche successivamente al suo passaggio in giudicato, fosse rimasta del tutto ineseguita;con il ricorso in epigrafe ne chiedeva, pertanto, l’integrale ottemperanza.
Con memoria di costituzione in data 14.11.2019, l’Azienda Sanitaria Locale Bari si costituiva in giudizio, istando per la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All’udienza in camera di consiglio del 20.11.2019, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso in punto di fatto, il ricorso è in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ed in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Costituendosi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha prodotto la nota Asl Ba prot. 290377/1 del 7.11.2019 indirizzata alla ricorrente, inviata con raccomandata A.R. del 8.11.2019, e in data 19.11.2019 la Determina dirigenziale - RG 400.17_Esecuzione della sentenza n. 1139.2017.
Con il primo provvedimento, dando esecuzione alla sentenza in oggetto, l’Asl Ba ha comunicato la propria determinazione finale di non poter dar corso alle invocate procedure necessarie a dare applicazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 38 bis, L.R. n. 40/2007, in quanto la disposizione in questione non è applicabile alla ricorrente, essendo quest’ultima ormai definitivamente transitata nei ruoli amministrativi della Asl Ba, senza possibilità alcuna di regressione a precedenti qualifiche o funzioni.
Tale ipotesi era peraltro rimessa - sul piano sostanziale - ad una mera facoltà della Asl Ba (cfr. il “può” di cui al comma 38 bis sopra citato), a cui, con tutta evidenza, non si è voluto dare seguito.
Peraltro, stante, allo stato degli atti, la mancata impugnativa del detto provvedimento, in relazione al capo della domanda ad esso pertinente si è manifestata una evidente improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Con il secondo provvedimento sopra citato, l’Asl Ba ha dato piena ed integrale esecuzione all’ulteriore capo della sentenza in oggetto relativo alla condanna alle spese, disponendo il pagamento del dovuto e, di conseguenza, determinando la cessazione della materia del contendere in parte qua .
Ne consegue, conclusivamente, la complessiva improcedibilità del ricorso in parte per sopravvenuto difetto di interesse, in parte per cessazione della materia del contendere.
Da ultimo, tenuto conto della minima attività processuale svolta e dell’esito in rito della presente vicenda, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.