TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-03-27, n. 202305298

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-03-27, n. 202305298
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305298
Data del deposito : 27 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2023

N. 05298/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08546/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8546 del 2022, proposto da
A M, rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio digitale in atti;

contro

Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

- del provvedimento dell’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli di cancellazione dell’impresa individuale del ricorrente, codice di iscrizione IS1100206119X, dall’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionale alla raccolta di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (Albo RIES) di cui all’art. 1, comma 533, come sostituito dall’art. 1, comma 82, della legge 13 dicembre, n. 220 e dall’art. 24 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111;

- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ivi incluso il decreto n. 31857/2011;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, il ricorrente – titolare della rivendita tabacchi n. 15 con annessa ricevitoria per il gioco del lotto, sita in Milano, corso

XXII

Marzo n. 30 e avente insegna “ Cafè Marano ” - impugna il provvedimento in epigrafe con il quale l’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli (di seguito anche semplicemente “Agenzia”), a seguito di taluni controlli eseguiti il 7 settembre 2020, ha disposto la sua cancellazione dall’elenco dei soggetti operativi nel settore del gioco pubblico mediante apparecchi appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110, comma 6, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) (istituito ai sensi dell’art. 1, comma 533, lett. c), legge 23 dicembre 2005, n. 266, come sostituito dall’art. 1, comma 82, della legge n. 220/2010), per omesso possesso della licenza ex articolo 86 e 88 del TULPS “ considerato che … la licenza rilasciata dall’ADM Ufficio Regionale della Lombardia per la gestione di rivendita ordinaria di generi di monopolio e ricevitoria lotto non costituisce titolo autorizzativo all’installazione di apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS;
tale titolo è rappresentato esclusivamente dalle autorizzazioni ex art. 88 TULPS rilasciate dalla Questura territorialmente competente ovvero dalle autorizzazioni ex art. 86 TULPS rilasciate dal Comune ove è ubicato l’esercizio
”.

Il ricorrente chiede l’annullamento di tale atto, assumendone l’illegittimità per “ eccesso di potere per violazione di norme di legge con particolare riferimento all'art. 4 lettera a) del Decreto del MEF — ADM — Monopoli n. 31857/2011, art. 3 Legge 689/81 e artt. 6,19,21 legge 241/90, con particolare riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost. — Mancanza di motivazione ”, in quanto - a suo dire – egli già avrebbe l’autorizzazione all’installazione degli apparecchi da gioco di cui si discorre in ragione del rilascio della licenza per la gestione della rivendita di tabacchi lavorati nonché della voltura della concessione della ricevitoria per la raccolta del gioco del lotto (entrambe in atti), nonché comunque invocando la commissione di un “ errore scusabile ”, trattandosi in tesi di “ una mera irregolarità ”.

L’Agenzia si costituiva in giudizio, evidenziando come la licenza tabacchi, così come quella per la ricevitoria non valgano ai fini della licenza ai sensi dell’art 86 del T.U.L.P.S., chiaramente richiesta dalla normativa di settore per l’iscrizione nell’elenco RIES.

La Sezione con ordinanza n. 5509/2022 respingeva l’istanza cautelare .

Parte ricorrente con successiva memoria insisteva per l’accoglimento del gravame proposto.

All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2023, la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

La disciplina avente ad oggetto la tenuta e gestione dell'elenco RIES è contenuta nell’art. 1, comma 533 bis , della legge n. 266 del 2005, a mente del quale “ L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 o 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 150 ”.

La legge statale è, dunque, chiara nel prevedere il necessario il possesso della licenza di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S., rilasciata dall’amministrazione comunale, o dell’autorizzazione della Questura territorialmente competente di cui al successivo art. 88, che costituiscono, dunque, un presupposto imprescindibile per l’iscrizione nell’elenco in questione, che deve essere posseduto sia all’atto della prima iscrizione nell’elenco medesimo che all’atto del relativo rinnovo, oltre a dover essere ovviamente mantenuto per l’intera durata di tutto il relativo periodo.

Secondo la normativa vigente, infatti, tutti i soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento devono annualmente chiedere l’iscrizione al suddetto elenco, producendo all’amministrazione una autocertificazione telematica mediante la quale gli stessi dichiarano di possedere tutti i requisiti di cui al decreto direttoriale dell’Agenzia del 9 settembre 2011, che, infatti, nel replicare sul punto il contenuto della norma primaria ribadisce la necessità del requisito in questione (art. 4, lett. a).

Ebbene, dai documenti versati agli atti di causa emerge come il ricorrente, ai fini dell’iscrizione nel suddetto elenco della omonima ditta per l’anno 2021, abbia prodotto all’amministrazione la predetta autocertificazione, con la quale dichiarava di essere in possesso di tutti i requisiti a tal fine necessari indicando, per quel che qui interessa, anche il possesso della licenza ex art. 86 del T.U.L.P.S. (in tal senso il Modulo

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