TAR Palermo, sez. III, sentenza 2016-06-29, n. 201601569

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2016-06-29, n. 201601569
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201601569
Data del deposito : 29 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02305/2015 REG.RIC.

N. 01569/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02305/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2305 del 2015, proposto da:
A F, rappresentato e difeso dall'avv. V F, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, Via Goethe 1;

contro

Comune di Pantelleria in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. S L M, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, Via dei Biscottari, 17;

nei confronti di

D E, non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R Sicilia , sez. III, n. 748/2015.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pantelleria in persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 la dott.ssa L M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che con il ricorso in epigrafe, notificato il 6 luglio 2015 e depositato il successivo 20 luglio, parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 748/2015, con la quale il Comune di Pantelleria è stato condannato al rilascio di taluni documenti, e segnatamente di due sentenze, citate nell’ambito di un procedimento disciplinare avviato dal Comune nei confronti del ricorrente;

Rilevato che con memoria depositata il 23 ottobre 2015 il Comune resistente ha dichiarato di avere trasmesso via Pec al ricorrente il 9 luglio 2015 la documentazione richiesta e chiede, pertanto, che venga dichiarata l’inammissibilità, improcedibilità o comunque l’infondatezza del gravame;

Vista la memoria del 23 maggio 2016, con la quale il ricorrente sostiene che la documentazione messa a disposizione dal Comune sarebbe stata oscurata in numerose parti, il che renderebbe l’avvenuta ostensione non integralmente satisfattiva delle proprie pretese e, pertanto, insiste nel ricorso;

Considerato che, dall’analisi della documentazione versata in giudizio, le sentenze rese disponibili dal Comune appaiono perfettamente intellegibili nel loro contenuto, in quanto l’ente comunale si è limitato ad oscurare dati personali del controinteressato e di altri soggetti citati nelle pronunce;

Considerato, inoltre, che parte ricorrente non chiarisce per quali ragioni tali limitati oscuramenti, operati per ragioni di tutela dell’altrui riservatezza, sarebbero di ostacolo all’esercizio del proprio diritto di accesso;

Ritenuto, pertanto, che debba dichiararsi l’improcedibilità del presente giudizio e che le spese di lite, atteso il complessivo esito della controversia e le ragioni ivi sottese, possano essere integralmente compensate tra le parti;

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