TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 2024-09-25, n. 202405097

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 2024-09-25, n. 202405097
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202405097
Data del deposito : 25 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/09/2024

N. 05097/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03785/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3785 del 2024, proposto da
Credito Emiliano S.p.A. (Credem), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D T, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Portici, non costituito in giudizio;

nei confronti

Ge.Se.T. Italia S.p.A., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) del provvedimento del Comune di Portici, prot. n. 53480 del 4.07.2024 (doc. 1), recante la comunicazione di “Avvio del procedimento finalizzato alla sospensione dell’esercizio dell’attività di raccolta del risparmio e esercizio del credito nelle sue varie forme con sede operativa in Portici- Piazza S. Ciro n. 34” per irregolarità della posizione tributaria dell’attività di impresa di Credem;

b) per quanto possa occorrere e nei limiti del ricorso, del certificato dei debiti tributari emesso da GESET, prot n. 0048650 del 18.06.2024, non cognito e per il quale si fa riserva di motivi aggiunti:

c) della Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 18.10.2022 “Indirizzi per le attività di lotta all’evasione fiscale e tariffaria” (doc.2);

d) per quanto occorre possa e nei limiti del ricorso, della nota del Comune di Portici, SUAP, n. 57690 del 19.07.2024 (doc.5);

e) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2024 la dott.ssa A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che parte ricorrente è insorta avverso il provvedimento in epigrafe, deducendo in via preliminare che , nonostante sia denominato avviso di avvio del procedimento, ha portata provvedimentale ed è soprattutto di immediata lesività per la ricorrente. Invero lo stesso contiene la seguente prescrizione :“l’avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla sospensione del titolo abilitativo, limitatamente alla sede di piazza S.Ciro civico 34, sino alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e debitoria nei confronti dell’ENTE_COMUNE_di_PORTICI entro e non oltre il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della presente comunicazione, regolarizzazione da effettuarsi presso lo sportello della GE.SE.T. Italia S.p.A. di Portici sito in Traversa Melloni”;
continua specificando “l’oggetto del procedimento consiste nella verifica contributiva dell’esercente finalizzata al mantenimento del titolo abilitativo rilasciato”

Premesso che l’amministrazione non ha indicato i termini entro i quali il destinatario avrebbe potuto presentare osservazioni e/o documenti, ma ha assegnato un termine perentorio entro il quale Credem avrebbe dovuto regolarizzare la propria posizione, mediante il pagamento di quanto preteso dall’Ente a titolo di tributi locali (non specificati però né nella tipologia né nell’importo) pena la sospensione della licenza per la filiale di Piazza San Ciro;

Premesso che il ricorso è affidato a motivi di

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 15-TER DEL D.L. 34/2019.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 42 E 48 DEL D.LGS. 267/2000. DIFETTO DI COMPETENZA ASSOLUTO E RELATIVO -VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. SVIAMENTO DI POTERE

Rilevato che l’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio, ma la parte ricorrente, con atto depositato successivamente il 7.8.2024 ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, deducendo che:

“---mediante PEC del 07.08.2024 è stato trasmesso a Credem il provvedimento del Dirigente Settore Economico Finanziario SUAP del Comune di Portici prot. n. 62101 di pari data “di chiusura ed archiviazione del procedimento protocollo 53480 del 4.07.2024”;
e che :”…. il Comune ha ritenuto che “Dalle dichiarazioni rese dal concessionario Riscossione

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