TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza cautelare 2021-10-14, n. 202100613

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza cautelare 2021-10-14, n. 202100613
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202100613
Data del deposito : 14 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2021

N. 01495/2021 REG.RIC.

N. 00613/2021 REG.PROV.CAU.

N. 01495/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1495 del 2021, proposto da


L'Oasi di Pellegrino &
C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S L, C A, P L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Maria Lagana', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di reiezione di assegno ordinario FIS 939475-2021/2021 adottato dall’I.N.P.S., comunicato in data 11.06.2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

- parte ricorrente ha presentato all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale domanda di assegno ordinario per le aziende dei Fondi di Solidarietà ex art. 26 e segg. del Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, che ha introdotto misure urgenti di sostegno alle imprese, connesse alla nota emergenza da COVID-19, per un periodo “plurimensile” di concessione del beneficio, specificamente dal 29.03.2021 – al 30.04.2021, per un totale di n. 5 settimane;

- con il ricorso, munito di istanza cautelare, ha impugnato il provvedimento di diniego fondato sul mancato “ rispetto dei termini di presentazione della domanda …. Data di presentazione della domanda 10.05.2021 successiva a 30.04.2021 (data decadenza) ”, deducendo violazione dell'art. 10 bis l. 241/1990 per omesso invio del c.d. preavviso di rigetto, nonché, e tali profili sarebbero stati esposti in sede di contraddittorio procedimentale, violazione dell’art. 8, comma 3- bis , del D.L. 22.3.2021 n. 41, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021 n. 69, che aveva prorogato al 31 giugno 2021 il termine di decadenza per l'invio della domanda e, comunque, sarebbe dovuta essere valutata almeno parzialmente come ammissibile per l'arco temporale 1.4.2021-30.04.2021, anche alla luce delle circolari dell'Istituto sul punto;

Resiste l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che ha evidenziato come la proroga al 31 giugno 2021 per l'invio delle domande non fosse applicabile al caso di specie, in quanto il termine per l'invio era scaduto il 30 aprile 2021 e perciò in data successiva al 31 marzo 2021;

Ritenuto che appaia sussistente il requisito del fumus boni iuris parziale del ricorso, poiché, pur non apparendo applicabile al caso di specie l’art. 8 comma 3 bis della L. n. 69/21, appare rilevante la dedotta violazione dell'art. 10 bis l. 241/1990, essendo pacificamente stato omesso il contraddittorio procedimentale, con riferimento alle osservazioni riferite all'omessa valutazione parziale della domanda, in relazione al periodo 1.4.2021-30.04.2021, apparendo la domanda "plurimensile" (marzo e aprile) per cui sarebbe applicabile l'art. 13, comma 5 della Circolare n. 72/2021, per cui " laddove, quindi, l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procederà a un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge. che sarebbero dovute essere valutate in sede procedimentale " e non rinvenendosi, sul punto specifico, alcuna controdeduzione dell'Istituto nella memoria di costituzione, che si è limitato a richiamare il contenuto dell'art. 9 della Circolare;

Ritenuto che, pertanto:

- la tutela cautelare possa essere concessa in termini di remand , ordinandosi all'amministrazione di riesaminare l'istanza della ricorrente, motivando in merito alle osservazioni sull'accoglibilità parziale della domanda contenute nel corpo del ricorso;

- le spese della presente fase cautelare possano essere compensate tra le parti;

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