TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2019-07-04, n. 201908749
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Pubblicato il 04/07/2019
N. 08749/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03681/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale n.3681 del 2019, proposto da Campo Michele rappresentato e difeso dall’avv.to M V con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
G M non costituito in giudizio;
per ottenere:
a) l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall’intimato Ministero dell'Istruzione sulla istanza del ricorrente tesa ad ottenere il riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito in Romania;
b) il contestuale accertamento, ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.p.a. vertendosi nel caso in esame in materia di attività vincolata o comunque rispetto alla quale non residua margine alcuno di esercizio della discrezionalità amministrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha avviato presso il MIUR il procedimento di equipollenza ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, finalizzato ad ottenere la spendibilità nel nostro Paese del titolo di abilitazione conseguito in Romania.
Stante il silenzio del MIUR sulla istanza de qua, il ricorrente ha proposto il presente gravame per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal MIUR.
Alla camera di consiglio del 18 giugno 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio prende atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere atteso che, giusta quanto affermato da parte ricorrente nella citata camera di consiglio, l’intimato Ministero nelle more del giudizio ha adottato il provvedimento in ordine alla citata istanza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.