TAR Genova, sez. II, sentenza 2009-08-27, n. 200902267

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2009-08-27, n. 200902267
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 200902267
Data del deposito : 27 agosto 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01091/2004 REG.RIC.

N. 02267/2009 REG.SEN.

N. 01091/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2004, proposto da:
C A, rappresentato e difeso dagli avv. A B, M V, con domicilio eletto presso A B in Genova, S.Ta Salvatore viale 5/2;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Genova, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Genova, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DECRETO DI RIGETTO ISTNZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO ED INTIMAZIONE A LASCIARE IL TERRITORIO NAZIONALE. RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/07/2009 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Genova dd.

4.5.2004 con cui, nel presupposto che il ricorrente, lavoratore autonomo che ha cessato l’attività e che ne ha richiesto il rinnovo per attesa occupazione, non ha prodotto alcuna documentazione, che dimostrasse di trarre un reddito da una fonte lecita e che, in ogni caso, non può vedersi concedere il permesso domandato può essere rilasciato solo a stranieri con un rapporto di lavoro subordinato.

Deduce eccesso di potere per erroneità dei presupposti, in quanto il ricorrente avrebbe chiesto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro avendo trovato, in data 1.6.2004, occupazione con un contratto di lavoro a programma.

Tale circostanza non sarebbe stata valutata nemmeno là dove si afferma, a sostegno dell’impugnato diniego, che il ricorrente non ha dimostrato di percepire un reddito idoneo, dovendosi anche tenere conto di quella parte del reddito, che percepiva dai familiari.

Non sarebbe stato tenuto in considerazione l’art. 5, 5° comma, del D. Lgs. n. 286/98, che impone di tener conto dei requisiti per ottenere il permesso di soggiorno che, sebbene mancanti, in seguito sopraggiungano.

Sarebbero stati violati altresì la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, nonché l’art. 7 della L. n. 241/90.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, con comparsa di pura forma.

All’odierna udienza la causa è stata introitata in decisione.

Il ricorso appare privo di fondamento.

Invero, in seguito ad istruttoria disposta in sede cautelare, è stato accertato che il ricorrente ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione, in alcun modo concedibile a un lavoratore autonomo.

Le altre circostanze menzionate dalla difesa di parte istante sono tutte successive all’atto impugnato e potrebbero al più, ove ne ricorrano i presupposti, legittimare, semmai, la richiesta di altro permesso di soggiorno a diverso titolo: Non essendo però state fatte presenti all’autorità procedente, perché non sussistenti al momento dell’adozione dell’atto, non infirmano il diniego oggetto di gravame, che si fonda su quanto risulta dall’istruttoria e sulla stessa domanda del ricorrente, e sono pertanto da ritenere irrilevanti.

Non occorre soggiungere che nessuna convenzione internazionale può ostacolare l’applicazione di norme cogenti di ordine pubblico e che, essendo il procedimento avviato su istanza di parte, non vi ha luogo per l’applicazione dell’art. 7 della L. n. 241/90.

Il ricorso va pertanto rigettato.

La pratica inesistenza della difesa erariale induce a compensare le spese di giudizio tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi