TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-09-14, n. 201200620
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Testo completo
N. 00620/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00037/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2009, proposto da:
L L, rappresentato e difeso dagli avv. A B, R F, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. L D I, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Regionale, in Ancona, via Giannelli, 36;
nei confronti di
Fontemurata 2001 s.r.l., Azienda Agricola f.lli Mei Carni di Mei Alberto &c. s.a.s., Adolfo Bruschi, Angelo Cesaroni, Azienda Agricola Pacioni di Pacioni Maurizio e Walter, Lorenzotti Aldo e Giancarlo snc, Vitali Pino e Massimo s.s., S Prati, Anna Rita Pieroni, Emanuele Salvucci;
per l'annullamento
del decreto del dirigente di PF Competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola, n° 446/CSI-10, in data 31/10/2008, avente ad oggetto la decadenza totale e recupero somme percepite ai sensi del Regolamento CE n° 1257/99, Sviluppo Rurale – Misura A, nonché del documento istruttorio e di proposta della determinazione di decadenza e recupero somme
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Primo Referendario F A nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, è impugnato il decreto del dirigente di PF Competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola, n° 446/CSI-10, in data 31/10/2008, avente ad oggetto la decadenza totale e recupero somme percepite ai sensi del Regolamento CE n° 1257/99, Sviluppo Rurale – Misura A, nonché il documento istruttorio e di proposta della determinazione di decadenza e recupero somme.
L’impugnativa è affidata alle doglianze di violazione e falsa applicazione delle norme in materia di procedimento amministrativo, carenza istruttoria, violazione dell’art. 3 della legge n° 241/1990, violazione degli artt. 7 e 10 della legge n° 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento, contraddittorietà, sviamento ed ingiustizia manifesta.
Per resistere al ricorso, si è costituita l’amministrazione intimata, che, con memorie difensive e documenti, ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.
Con ordinanza cautelare n° 147 del 12 marzo 2009, è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
Alla pubblica udienza di discussione del 24 maggio 2012, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.
Il ricorso è fondato.
L’impugnato decreto n° 446/CSI-10 del 31/10/2008 è stato emesso sulla base delle motivazioni indicate nell’allegato documento istruttorio, ivi richiamato per relationem .
Nel documento istruttorio, si assume il mancato possesso della “realizzazione in azienda di produzioni di qualità e tradizionali” di cui al Bando di riferimento per la Misura A, emanato con DGR n° 2993 del 11/12/2001.
Osserva il Collegio che il suddetto Bando, Piano di Sviluppo Rurale della Regione Marche – Misura “A” – Investimenti nelle aziende agricole, contempla la “realizzazione in azienda di produzioni di qualità e tradizionali” non quale requisito di ammissibilità della domanda di agevolazione, ma piuttosto quale criterio di attribuzione del punteggio.
L’eventuale accertamento della mancanza della “realizzazione in azienda di produzioni di qualità e tradizionali” non poteva, quindi, costituire causa di esclusione dell’odierno ricorrente dalla procedura di agevolazione, non vertendosi in fattispecie di difetto di un requisito di ammissione.
Il succitato documento istruttorio pare, altresì, motivato su una ritenuta difformità tra quanto dichiarato dal richiedente e il bilancio aziendale per l’anno di riferimento (2000) e per gli anni successivi.
Peraltro, dal modello 2 allegato alla domanda n° 11971 presentata dal ricorrente, risulta essere stato dichiarato un codice qualità “prodotto normale”.
Né tale dichiarazione può ritenersi in contrasto con la relazione tecnico economica prodotta dal ricorrente, in cui lo stesso “ha manifestato l’intenzione” di vendere “un prodotto Doc o Igt con la propria etichetta”, atteso che tale “intenzione” non poteva che designare, in coerenza con il significato letterale del termine, il risultato futuro del progetto di investimento proposto.
Con memoria difensiva depositata il 23 gennaio 2009, l’amministrazione intimata ha precisato il contenuto della motivazione del documento istruttorio, sottolineando la circostanza che “i vigneti erano iscritti come Doc”.
Al riguardo va osservato che l’iscrizione dei vigneti all’albo dei vigneti Doc o Igt, pur essendo indicativa dell’attitudine dei medesimi alla produzione di vini Doc o Igt, non implica, di per sé, che, per le annate di riferimento, sia stata realizzata una produzione di vini di qualità.
Appare, pertanto, fondata la doglianza di eccesso di potere per erroneità dei presupposti, non ravvisandosi la ritenuta “difformità” rispetto alla “documentazione presentata ai fini della valutazione di ammissibilità e di attribuzione dei punteggi”, suscettibile di fondare il legittimo esercizio del potere previsto e disciplinato dall’art.