TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-06-27, n. 202204340
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Testo completo
Pubblicato il 27/06/2022
N. 04340/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03482/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3482 del 2018, proposto da
Istituto di Vigilanza Privata Turris s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Municipio, 84;
contro
Questura di Napoli, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
per l'annullamento:
a) del provvedimento cat. 16/A - RG DIV PAS 2018 del 25 maggio 2018, notificato il 28 maggio 2018, con il quale è stato revocato il Decreto del Questore cat. 16/C Reg./Div. PAS/2017 del 01.06.2017, che aveva autorizzato l'IVP ricorrente a svolgere il “Servizio di Vigilanza Saltuaria in zona” con una sola unità, in quanto in possesso di pattuglie “georeferenziate” e munite di sistemi di difesa alternativa cd. “uomo a terra” (oltre al veicolo radiocollegato, munito di faro brandeggiante e dei contrassegni dell'istituto), e ha stabilito che questo servizio debba essere svolto da non meno di due guardie giurate armate, con veicolo radio collegato, munito di faro brandeggiante e dei contrassegni dell'Istituto;
b) della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 10 bis , L. 7 agosto 1990 n. 241 cat. 16C/MIPG/DIV.P.AS/IVP/M5 del 26 aprile 2018, preordinata alla revoca del Decreto del Questore di Napoli indicato sub . A);
c) degli atti dell'istruttoria;
d) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo dell'interesse della Società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Napoli e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio nell'udienza smaltimento del giorno 17 maggio 2022, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a. (aggiunto dall’art. 17, comma 7, lett. a), D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. in L. 6 agosto 2021, n. 113) e del Decreto P.d.C.S. del 28 luglio 2021, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente Istituto di vigilanza è insorto avverso l’epigrafato provvedimento questorile, con cui è stata revocata la precedente autorizzazione a svolgere il “ Servizio di Vigilanza Saltuaria in zona ” con una sola unità di personale per pattuglia, prescrivendo, a modifica delle modalità di esecuzione del servizio già autorizzato, l’utilizzo di almeno due guardie giurate armate. Il provvedimento è motivato in ragione della necessità di assicurare l’espletamento del servizio in sicurezza, a fronte di numerosi episodi criminosi accaduti nella provincia di Napoli a danno di guardie giurate particolari.
2. Nell’insistere nelle sue pretese, il ricorrente ha preliminarmente svolto una sintetica ricostruzione del quadro normativo in materia che, a partire dal R.D.L. n. 1952/1935, impone agli istituti di vigilanza privata di adottare, in conformità a determinati standard di sicurezza (ad oggi fissati con D.M. n. 269 del 2010), un Regolamento disciplinante le modalità attuative del Servizio, da sottoporre all’approvazione del Questore della competente provincia, il quale può aggravare ulteriormente le modalità di svolgimento dei servizi per ragioni di interesse pubblico peculiari a ciascuna area geografica.
In relazione a tale ultimo profilo, il ricorrente ha in particolare richiamato la Circolare del Ministero dell’Interno del 14 febbraio 2013, con cui sono stati specificati i criteri cui l’Autorità Locale di Polizia deve attenersi nell’approvazione dei Regolamenti, rimarcando che, in forza di tale orientamento interpretativo, il servizio dovrebbe essere disciplinato, di norma, utilizzando una sola Guardia Giurata, purché l’Istituto sia in grado di organizzare l’attività in forma tale da consentire all’Operatore che si trovi in una situazione di effettivo pericolo, di richiedere (e ottenere) l’intervento di una pattuglia di supporto, costituendo, dunque, la modifica unilaterale in senso peggiorativo del Regolamento ad iniziativa del Questore una ipotesi eccezionale, da motivare congruamente.
Parte ricorrente ha inoltre ricordato che in applicazione delle su riportate linee direttrici, a seguito di specifica istanza dell’I.V.P., con cui era stato evidenziato che il proprio personale dipendente è fornito (in aggiunta) di strumenti di protezione che integrano e completano le esigenze di sicurezza e di efficacia dell’intervento del personale impiegato nei servizi di vigilanza saltuaria di zona (le pattuglie, in particolare, sono georeferenziate e gli operatori sono dotati di sistema S.O.S. e di dispositivo uomo a terra), il Questore della Provincia di Napoli aveva già rilasciato l’autorizzazione allo svolgimento del servizio di vigilanza saltuaria in zona con una sola unità di personale, per ogni singola pattuglia.
Tanto premesso, l’IVP ricorrente ha diffusamente criticato la scelta questorile posta a base dell’atto gravato, mettendo in evidenza l’insussistenza di una motivazione in grado di giustificare le ragioni dell’aggravamento delle condizioni contrattuali e di svolgimento dell’attività lavorativa dell’Istituto, pur nell’assenza di alcun dato statistico concreto che dimostri un effettivo incremento dei reati verificatisi nel territorio di riferimento.
A sostegno del ricorso ha articolato censure così rubricate:
I) Violazione del D.M. 268/010, all. d, sez iii, p. 30 D.M. 268/010. violazione della circolare ministeriale 14.02.13. violazione del giusto procedimento di legge; erroneità ed insufficienza dell’istruttoria; violazione di norme tecniche; erroneità della motivazione. travisamento dei fatti. violazione degli artt. 134 e ss. TULPS 18.06.81 n. 773 e 240 e ss. reg. 1940 n. 635.
Parte ricorrente si duole dell’insufficienza e lacunosità dell’istruttoria compiuta dalla Questura, nonché della inadeguatezza delle motivazioni a fondamento del gravato provvedimento, in quanto del tutto inesatte e non sufficientemente supportate da dati statistici, mancando precisi riferimenti a dati oggettivamente verificabili, con evidente violazione delle vigenti disposizioni in materia, a mente delle quali il servizio di vigilanza può essere espletato da una sola GPG, salvo i casi in cui si ritenga di aggravare le modalità di svolgimento sulla base di circostanze adeguatamente motivate. Ed invero, l’analisi di dati (CENSIS, ISTAT, FEDERSICUREZZA) relativi a fenomeni di criminalità nella Provincia di Napoli, dimostrerebbe, al contrario, che gli stessi hanno un andamento costante e/o segnano una seppur minima regressione, per gli anni 2016 – 2017.
II. Ulteriore violazione della normativa sub. I. violazione del giusto procedimento di legge; violazione di norme tecniche, erroneità ed insufficienza dell’istruttoria; travisamento dei fatti. eccesso di potere per illogicità manifesta; contraddittorietà dell’azione amministrativa; eccesso di potere per illogicità’, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa; contrasto con i precedenti; erroneità ed insufficienza della motivazione; inesistenza dei presupposti.
Ad avviso di parte ricorrente, inoltre, la revoca della deroga in precedenza concessa e l’aggravamento delle modalità di esercizio avrebbe richiesto un’adeguata istruttoria e una sufficiente motivazione idonea a chiarire quali siano state le valutazioni per le quali si è ritenuto che i dispositivi considerati inizialmente sufficienti a garantire la sicurezza delle G.P.G., non sono stati più ritenuti idonei ad assolvere a questa funzione, sebbene gran parte degli episodi criminali richiamati nel