TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-06-27, n. 202204340

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-06-27, n. 202204340
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202204340
Data del deposito : 27 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2022

N. 04340/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03482/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3482 del 2018, proposto da
Istituto di Vigilanza Privata Turris s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Municipio, 84;

contro

Questura di Napoli, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

per l'annullamento:

a) del provvedimento cat. 16/A - RG DIV PAS 2018 del 25 maggio 2018, notificato il 28 maggio 2018, con il quale è stato revocato il Decreto del Questore cat. 16/C Reg./Div. PAS/2017 del 01.06.2017, che aveva autorizzato l'IVP ricorrente a svolgere il “Servizio di Vigilanza Saltuaria in zona” con una sola unità, in quanto in possesso di pattuglie “georeferenziate” e munite di sistemi di difesa alternativa cd. “uomo a terra” (oltre al veicolo radiocollegato, munito di faro brandeggiante e dei contrassegni dell'istituto), e ha stabilito che questo servizio debba essere svolto da non meno di due guardie giurate armate, con veicolo radio collegato, munito di faro brandeggiante e dei contrassegni dell'Istituto;

b) della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 10 bis , L. 7 agosto 1990 n. 241 cat. 16C/MIPG/DIV.P.AS/IVP/M5 del 26 aprile 2018, preordinata alla revoca del Decreto del Questore di Napoli indicato sub . A);

c) degli atti dell'istruttoria;

d) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo dell'interesse della Società ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Napoli e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio nell'udienza smaltimento del giorno 17 maggio 2022, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a. (aggiunto dall’art. 17, comma 7, lett. a), D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. in L. 6 agosto 2021, n. 113) e del Decreto P.d.C.S. del 28 luglio 2021, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente Istituto di vigilanza è insorto avverso l’epigrafato provvedimento questorile, con cui è stata revocata la precedente autorizzazione a svolgere il “ Servizio di Vigilanza Saltuaria in zona ” con una sola unità di personale per pattuglia, prescrivendo, a modifica delle modalità di esecuzione del servizio già autorizzato, l’utilizzo di almeno due guardie giurate armate. Il provvedimento è motivato in ragione della necessità di assicurare l’espletamento del servizio in sicurezza, a fronte di numerosi episodi criminosi accaduti nella provincia di Napoli a danno di guardie giurate particolari.

2. Nell’insistere nelle sue pretese, il ricorrente ha preliminarmente svolto una sintetica ricostruzione del quadro normativo in materia che, a partire dal R.D.L. n. 1952/1935, impone agli istituti di vigilanza privata di adottare, in conformità a determinati standard di sicurezza (ad oggi fissati con D.M. n. 269 del 2010), un Regolamento disciplinante le modalità attuative del Servizio, da sottoporre all’approvazione del Questore della competente provincia, il quale può aggravare ulteriormente le modalità di svolgimento dei servizi per ragioni di interesse pubblico peculiari a ciascuna area geografica.

In relazione a tale ultimo profilo, il ricorrente ha in particolare richiamato la Circolare del Ministero dell’Interno del 14 febbraio 2013, con cui sono stati specificati i criteri cui l’Autorità Locale di Polizia deve attenersi nell’approvazione dei Regolamenti, rimarcando che, in forza di tale orientamento interpretativo, il servizio dovrebbe essere disciplinato, di norma, utilizzando una sola Guardia Giurata, purché l’Istituto sia in grado di organizzare l’attività in forma tale da consentire all’Operatore che si trovi in una situazione di effettivo pericolo, di richiedere (e ottenere) l’intervento di una pattuglia di supporto, costituendo, dunque, la modifica unilaterale in senso peggiorativo del Regolamento ad iniziativa del Questore una ipotesi eccezionale, da motivare congruamente.

Parte ricorrente ha inoltre ricordato che in applicazione delle su riportate linee direttrici, a seguito di specifica istanza dell’I.V.P., con cui era stato evidenziato che il proprio personale dipendente è fornito (in aggiunta) di strumenti di protezione che integrano e completano le esigenze di sicurezza e di efficacia dell’intervento del personale impiegato nei servizi di vigilanza saltuaria di zona (le pattuglie, in particolare, sono georeferenziate e gli operatori sono dotati di sistema S.O.S. e di dispositivo uomo a terra), il Questore della Provincia di Napoli aveva già rilasciato l’autorizzazione allo svolgimento del servizio di vigilanza saltuaria in zona con una sola unità di personale, per ogni singola pattuglia.

Tanto premesso, l’IVP ricorrente ha diffusamente criticato la scelta questorile posta a base dell’atto gravato, mettendo in evidenza l’insussistenza di una motivazione in grado di giustificare le ragioni dell’aggravamento delle condizioni contrattuali e di svolgimento dell’attività lavorativa dell’Istituto, pur nell’assenza di alcun dato statistico concreto che dimostri un effettivo incremento dei reati verificatisi nel territorio di riferimento.

A sostegno del ricorso ha articolato censure così rubricate:

I) Violazione del D.M. 268/010, all. d, sez iii, p. 30 D.M. 268/010. violazione della circolare ministeriale 14.02.13. violazione del giusto procedimento di legge;
erroneità ed insufficienza dell’istruttoria;
violazione di norme tecniche;
erroneità della motivazione. travisamento dei fatti. violazione degli artt. 134 e ss.

TULPS

18.06.81 n. 773 e 240 e ss. reg. 1940 n. 635.

Parte ricorrente si duole dell’insufficienza e lacunosità dell’istruttoria compiuta dalla Questura, nonché della inadeguatezza delle motivazioni a fondamento del gravato provvedimento, in quanto del tutto inesatte e non sufficientemente supportate da dati statistici, mancando precisi riferimenti a dati oggettivamente verificabili, con evidente violazione delle vigenti disposizioni in materia, a mente delle quali il servizio di vigilanza può essere espletato da una sola GPG, salvo i casi in cui si ritenga di aggravare le modalità di svolgimento sulla base di circostanze adeguatamente motivate. Ed invero, l’analisi di dati (CENSIS, ISTAT, FEDERSICUREZZA) relativi a fenomeni di criminalità nella Provincia di Napoli, dimostrerebbe, al contrario, che gli stessi hanno un andamento costante e/o segnano una seppur minima regressione, per gli anni 2016 – 2017.

II. Ulteriore violazione della normativa sub. I. violazione del giusto procedimento di legge;
violazione di norme tecniche, erroneità ed insufficienza dell’istruttoria;
travisamento dei fatti. eccesso di potere per illogicità manifesta;
contraddittorietà dell’azione amministrativa;
eccesso di potere per illogicità’, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa;
contrasto con i precedenti;
erroneità ed insufficienza della motivazione;
inesistenza dei presupposti.

Ad avviso di parte ricorrente, inoltre, la revoca della deroga in precedenza concessa e l’aggravamento delle modalità di esercizio avrebbe richiesto un’adeguata istruttoria e una sufficiente motivazione idonea a chiarire quali siano state le valutazioni per le quali si è ritenuto che i dispositivi considerati inizialmente sufficienti a garantire la sicurezza delle G.P.G., non sono stati più ritenuti idonei ad assolvere a questa funzione, sebbene gran parte degli episodi criminali richiamati nel provvedimento impugnato si erano già verificati in epoca anteriore al provvedimento di deroga, rilasciato in favore dell’I.V.P.. nel giugno 2017, e sebbene detti episodi criminosi erano stati perpetrati in danno di soggetti che svolgevano servizi diversi rispetto a quello di vigilanza saltuaria per cui è causa.

III. Ulteriore violazione della normativa sub. i. violazione del giusto procedimento di legge;
contraddittorietà manifesta;
illogicità e perplessità dell’azione amministrativa;
erroneità dell’istruttoria violazione di norme tecniche.

Ancora, ad avviso della parte ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe del tutto illogico, determinando non già l’incremento del servizio ma una minore copertura degli ambiti territoriali, atteso che lo stesso, onde consentire la sostenibilità dei costi del servizio, finirebbe per favorire, del tutto realisticamente, l’accorpamento delle pattuglie in essere, e, dunque, la riduzione dei servizi erogati a vantaggio della comunità territoriale, in un’area che, si è affermato, essere di grande pericolosità criminale.

IV. Violazione e falsa applicazione della sentenza c.g.e. del 13 dicembre 2007. violazione dell’art. 49 del trattato cee in tema di libertà dell’iniziativa economica. violazione degli artt. 134 e ss. TULPS e artt. 240 e ss. del regolamento del D.M. 269 dell’1.12.2010;
violazione del principio costituzionale della libertà di impresa;
eccesso di potere per contraddittorietà;
carenza dei presupposti;
difetto di istruttoria;
carenza dell’interesse pubblico concreto;
sviamento.

Il provvedimento gravato, infine, sarebbe illegittimo anche sotto l’ulteriore profilo della violazione dei principi di derivazione comunitaria, atteso che il Questore avrebbe individuato, solo per l’ambito territoriale della provincia di Napoli, modalità di erogazione dei servizi diverse e più restrittive di quelle previste a livello nazionale, rendendo la prestazione più onerosa dal punto di vista economico ed organizzativo.

3. Si è costituita con memoria di stile l’Amministrazione intimata, depositando documentazione a difesa della legittimità del proprio operato, instando per la reiezione di tutti i motivi di ricorso, stante l'infondatezza delle avverse censure.

4. All'udienza straordinaria del 17 maggio 2022, celebrata con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, la causa è stata ritenuta in decisione.

5. Le censure sono infondate.

5.1 Ai fini della decisione della presenta controversia, prioritariamente, giova premettere una sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento.

Ai sensi dell'art. 257 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), i soggetti che richiedono il rilascio della licenza per le attività di vigilanza ex art. 134 TULPS debbono corredare la domanda con un progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto (art. 257, co. 2) e con un progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere (art. 257, co. 3, in base al quale esso " dovrà risultare adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi, all'ambito territoriale richiesto, alla necessità che sia garantita la direzione, l'indirizzo unitario ed il controllo dell'attività delle guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione dell'istituto, nonché alle locali condizioni della sicurezza pubblica ").

Le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi sono determinati con decreto del Ministro dell'interno (art. 257, co. 4).

Al Questore, cui spetta la vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate (art. 249, co. 5, r.d. n. 635/40;
art. 1 r.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952, conv. con legge 19 marzo 1936, n. 508) e sugli istituti di vigilanza privata (art. 1 r.d. 12 novembre 1936, n. 2144), è affidata, viceversa, la potestà di approvare le modalità con cui deve essere eseguito il servizio espletato con l'impiego di guardie particolari giurate;
tali modalità debbono essergli sottoposte da coloro che tali guardie utilizzino (art. 2 r.d.l. n. 1952/35).

Nell'esercizio di questo potere " è data facoltà al Questore di modificare le norme di servizio proposte [...] e di aggiungervi tutti quegli obblighi che ritenesse opportuno nel pubblico interesse " (art. 3 r.d.l. n. 1952/35).

Il potere del Ministro dell'Interno di determinare le caratteristiche ed i requisiti minimi di cui all'art. 257 r.d. 635/40 è stato esercitato con il decreto ministeriale del 1° dicembre 2010, n. 557/PAS/10971.10089.D(1)Reg..

Tale ultima disposizione legislativa (poi integrata dalla dettagliata disciplina sugli istituti di vigilanza privata recata dal regolamento di cui al D.M. 269/2010) attribuisce senza dubbio all'autorità provinciale di pubblica sicurezza un'ampia discrezionalità e un largo margine di azione in ordine alle misure da imporre a salvaguardia del pubblico interesse.

Tuttavia, il riferimento al pubblico interesse evoca indirettamente quello che è al contempo un parametro e un limite intrinseco dell'esercizio del potere di intervento questorile, posto che l'imposizione di particolari obblighi o di misure che si sostanziano in limitazioni all'autonomia organizzativa degli addetti ad un settore che agiscono come imprenditori privati, deve trovare un'adeguata giustificazione - come in una qualsiasi attività discrezionale della pubblica amministrazione - in una motivazione che dia contezza della previa valutazione delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica che le misure imposte devono soddisfare e quindi della logicità e congruità delle misure stesse (TAR Toscana, Sez. I, 9 febbraio 2000, n. 798).

Il potere demandato al Questore - responsabile a livello tecnico operativo su scala provinciale - sebbene connotato da ampia discrezionalità al fine di prevenire fenomeni incidenti sull'ordine e la sicurezza pubblica a tutela dell'incolumità delle persone, oltre che delle stesse guardie giurate, va esercitato in accordo con le direttive richiamate, tese a uniformare le modalità di esercizio dell'attività a livello nazionale, salvo conclamate eccezioni, ed entro i consueti limiti della discrezionalità in materia di pubblica sicurezza, di ragionevolezza, proporzionalità e non travisamento dei presupposti di fatto ( cfr. Cons. Stato sez. III, n. 1124/2021).

La ratio del potere riconosciuto in capo al Questore di introdurre, qualora lo ritenga opportuno, ulteriori prescrizioni e vincoli rispetto a quelli contenuti nel D.M 269/2010, è rinvenibile nel doveroso bilanciamento di interessi operato qualora scelga di imporre misure anche differenti rispetto agli “standards” previsti purché siano giustificate da un concreto giudizio prognostico circa il pericolo per l’altrui incolumità.

La previsione in esame attiene all’ambito di potestà riconosciute all’organo amministrativo competente ed è connotata da ampio margine di discrezionalità;
si tratta, infatti, di situazioni soggettive inevitabilmente sottoposte ad un apprezzamento discrezionale dell’amministrazione dell’Interno, tanto più se si tratta del settore della vigilanza privata, che costituisce una palese eccezione al principio secondo il quale la protezione di persone e beni risulta di stretta competenza dei Corpi di Polizia.

La giurisprudenza amministrativa ha, alla luce di ciò, ripetutamente affermato che occorre evitare possibili interferenze nel campo dell’ordine e della pubblica sicurezza, per ragioni attinenti alla protezione di beni preponderanti, come la vita, l’incolumità, la fede pubblica ed il patrimonio (C.G.A.R.S. sent. n. 542/2022).

5.2 Alla luce di quanto sopra chiarito non colgono nel segno le prime due censure con cui la parte ricorrente, deducendo la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e il difetto di istruttoria, ha sostenuto che le argomentazioni allegate dalla amministrazione nel provvedimento impugnato non sarebbero idonee a giustificare la necessità dell'espletamento dei servizi di vigilanza privata da parte di due guardie giurate, anziché di una sola, non avendo l’amministrazione considerato le caratteristiche geografiche della provincia di afferenza e gli strumenti tecnologici di cui l’istituto si avvaleva per garantire lo svolgimento in sicurezza del servizio.

5.2.a I motivi sono infondati, potendo essere esaminati congiuntamente stante la loro afferenza a questioni connesse.

E invero, come sopra detto il D.M. n. 269/2010 individua i "requisiti minimi" dei servizi di vigilanza privata, senza tuttavia precludere che detti requisiti minimi possano essere integrati dal Questore, qualora ciò si renda necessario ovvero semplicemente opportuno in relazione al tasso di criminalità e/o alla presenza di organizzazioni criminali sul territorio.

Diversamente opinando non avrebbe alcun significato la previsione normativa dell'assoggettamento dei regolamenti predisposti dagli Istituti di vigilanza privata all'approvazione della Questura competente per territorio, in quanto agli Istituti di vigilanza sarebbe sufficiente conformare il proprio assetto organizzativo e la propria attività a quanto stabilito in termini generali dal D.M. n. 269/2010.

Il provvedimento gravato, infatti, non risulta sproporzionato, né irragionevole, rispetto agli episodi avvenuti nella provincia di riferimento, che del tutto ragionevolmente sono stati considerati dal Questore sintomatici di una tendenza criminosa in crescita che rende quanto mai opportuno procedere ad una ridefinizione delle unità di personale di vigilanza idonee ad elidere i pericoli per la sicurezza ed incolumità pubblica.

La parte, infatti, si duole della mancanza di elementi statistici sufficienti a fondare il convincimento dell’amministrazione in merito alla revoca del provvedimento precedentemente emesso con il quale si era disposto che l’unità di personale per vettura dovesse essere pari ad uno. Senonché il provvedimento con il quale il Questore dispone l’aggravamento delle misure di sicurezza previste dal regolamento deve essere sì motivato ma non necessariamente fondato su dati statistici, essendo necessario e sufficiente il rinvio ad un giudizio probabilistico in ordine ad una possibile situazione di rischio per la pubblica incolumità, basata su dati concreti, che oggettivamente costituiscono espressione di una allarmante situazione di pericolosità da fronteggiare con misure adeguate.

5.2.b Priva di pregio appare, inoltre, la censura con la quale il ricorrente si duole di una presunta mancanza di istruttoria ritenendo che l’amministrazione abbia erroneamente fondato il proprio convincimento su fatti avvenuti in condizioni e situazioni differenti rispetto a quelle in cui opera l’IVP ricorrente.

A tale riguardo va rimarcato che la Questura, nel provvedimento oggetto di impugnativa, ha fatto espresso riferimento alla situazione di allarme sociale in cui versa la provincia di riferimento che rende necessario l’intervento del Questore in ottemperanza della potestà che gli è normativamente riconosciuta. Trattandosi di un servizio svolto sul territorio non può, infatti, prescindersi dalla valutazione di dati e circostanze fattuali afferenti il luogo nel quale l’attività viene posta in essere, essendo prevalente l’interesse di garantire la pubblica sicurezza dei cittadini e degli operatori che esercitano il servizio.

5.2.c Né, sotto altro connesso profilo, coglie nel segno la censura relativa all’ingiustificato aggravamento delle condizioni contrattuali cui incorrerebbe la società ricorrente. È opportuno, infatti, ricordare sul punto, che l’attività di vigilanza non è equiparabile ad altra attività imprenditoriale ma è un’attività di “sicurezza sussidiaria” e, proprio per il delicato compito che le guardie particolari giurate svolgono nell’esercizio di detta attività (cfr. D.M. 154/2009), pur non rivestendo alcuna qualifica di pubblica sicurezza, devono essere assicurati ugualmente standard qualitativi e di sicurezza non dissimili da quelli a cui sono chiamate ordinariamente le forze di pubblica sicurezza;
ciò impone un sistema di controllo e di vigilanza intenso e attento, pari a quello operato in relazione al rapporto di lavoro subordinato predetto (TAR Lazio, sez. I ter, sent. n. 4697/2022). Pertanto, l’autorità amministrativa ha il dovere di imporre massime misure di sicurezza volte ad evitare che i soggetti che esplicano la propria attività lavorativa siano posti in condizioni di pericolo per la propria incolumità.

5.2.d Né tantomeno può essere condivisa la tesi della ricorrente, secondo cui le prescrizioni integrative inserite dalla Questura sarebbero eccessive, in considerazione del fatto che nei servizi di vigilanza saltuaria in zona l'operatore potrebbe sempre contattare la centrale operativa e richiedere l'intervento delle forze dell'ordine e/o di un altro operatore. Invero, le misure integrative disposte dalla Questura perseguono una duplice finalità: da un lato, quella di assicurare una maggiore tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, limitando i rischi cui sono sottoposte le guardie particolari giurate, dall'altro, quella (connessa) di scoraggiare le attività criminose (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, n. 1253/2019).

Risulta evidente che rispetto a tali finalità le misure indicate dalla parte ricorrente si rivelano del tutto inadeguate ad assicurare la funzione sia dissuasiva, sia di reciproco soccorso e di immediata reazione ad eventuali fatti criminosi che la misura questorile si prefiggeva di realizzare a fronte di una notevole recrudescenza dei fenomeni criminosi.

5.3 In definitiva, l’adottata modifica regolamentare, lungi dal comportare un'indebita lesione dell'autonomia d'impresa, non solo ha inteso uniformare le modalità di svolgimento del servizio fra tutti gli istituti operanti nella medesima Provincia, ma anche inteso imporre una ragionevoli regola di prudenza in ordine alle dotazioni di uomini e mezzi rapportate alle peculiari esigenze di ordine pubblico come valutate dalla Questura competente e non diversamente ovviabili in ragione della configurazione geografica delle aree metropolitane interessate ( cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 7 luglio 2015, n. 3627).

5.4 Infine, non è centrata neppure la censura relativa alla presunta violazione della disciplina comunitaria nella misura in cui il provvedimento violerebbe la regola dell’uniformità delle modalità di esercizio delle funzioni degli istituti di vigilanza.

Invero, la prescrizione della Questura con la quale ha richiesto un numero doppio di guardie giurate rispetto a quelle previste dal D.M 269/2010 non si pone in contrasto con il divieto comunitario di imporre limitazioni territoriali all’attività di vigilanza bensì rientra nella valutazione discrezionale rimessa al Questore di modificare le modalità di esercizio di tale attività qualora lo ritenga opportuno.

Di recente il Consiglio di Stato, in relazione ad una fattispecie analoga ha affermato che “n on è compito del giudice della legittimità sostituirsi all’Autorità di pubblica sicurezza nel valutare se simili misure siano più o meno opportune o necessarie nella situazione data. Tutto ciò che si può dire in questa sede è che lo stato dell’ordine pubblico nella Provincia di Napoli presenta notoriamente caratteristiche sufficientemente differenziate rispetto alla generalità del territorio nazionale (non escludendosi ovviamente che vi siano altre Province nella quali si presentino problemi analoghi) tanto da meritare una disciplina altrettanto differenziata, a discrezione del locale Questore” (cfr. sent. n. 1522/2017).

Pertanto, alla luce del quadro delineato, alcuna discriminazione è stata perpetrata nei riguardi dell’IVP ricorrente, che esercita, ad ora, la propria attività in un contesto ritenuto del tutto ragionevolmente pericoloso alla luce di episodi criminosi susseguitisi nell’arco temporale considerato dalla Questura.

5.5 Del resto, l’esigenza di assicurare condizioni uniformi per lo svolgimento del servizio, su tutto il territorio nazionale e nei confronti di tutti gli Istituti di vigilanza, non contrasta con le prescrizioni imposte nella specie, in quanto prevalente deve essere considerato l’interesse a garantire l’esecuzione del servizio de quo in condizioni di sicurezza adeguate, nei limiti in cui lo richiedano le circostanze del suo concreto svolgimento.

In altre parole, è piuttosto la prioritaria esigenza di garantire uniformi standard di sicurezza lavorativa e di adeguatezza del servizio su tutto il territorio nazionale a giustificare, in applicazione di un principio di ragionevolezza, misure differenziate in relazione alle variegate esigenze di tutela proprie di ciascun territorio.

5.6 Inoltre, non può certo ritenersi che il potere questorile di integrare la disciplina dei regolamenti predisposti dagli Istituti di vigilanza possa rappresentare un'illegittima compressione della libertà di esercizio dell'attività di vigilanza privata e, conseguentemente, dei principi comunitari in materia di libera prestazione dei servizi, in quanto detto potere non comporta alcun contingentamento delle attività di vigilanza privata, ma risponde alla finalità di conformare l'organizzazione degli Istituti di vigilanza privata e le modalità stesse di espletamento dei relativi servizi alle esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza rilevate dall'Autorità questorile nel territorio di competenza.

Orbene, tali argomentazioni sono reputate dal Collegio idonee a giustificare la prescrizione integrativa di una unità aggiuntiva per l'espletamento di alcuni servizi di vigilanza privata particolarmente rischiosi come quelli presi in considerazione dalla Questura di Napoli (vigilanza saltuaria in zona).

6. In conclusione, alla stregua delle superiori motivazioni, il ricorso va integralmente respinto.

7. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663;
sez. I, 27 dicembre 2013 n. 28663).

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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