TAR Napoli, sez. V, sentenza 2013-07-25, n. 201303931
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Testo completo
N. 03931/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02436/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2436 del 2013, proposto da:
P S, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federica Esposito e G P, con domicilio eletto in Napoli, alla via Melisurgo n. 4
contro
- Fondazione E.N.P.A.M., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Squillaci e Giovanni T, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Napoli, alla via Kerbaker n. 55;
- I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Gestione ex Inpdap, in persona del legale rapp.te p.t., n.c.;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio serbato dall’E.N.P.A.M. sull'istanza ex art. 1 della l. n. 45/1990 (ricongiunzione periodi di contribuzione) presentata in data 14/09/2012 e, quindi, per l’accertamento dell’obbligo dell’E.N.P.A.M. di esitare la predetta istanza;
nonché per il risarcimento del danno patito dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Fondazione