TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2015-11-23, n. 201513220

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2015-11-23, n. 201513220
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201513220
Data del deposito : 23 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03288/2015 REG.RIC.

N. 13220/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03288/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3288 del 2015, proposto da:
I P, rappresentata e difesa dall'avv. G C P, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, via Emilia, n.81;

contro

Ministero della giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

nei confronti di

A C L;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero della giustizia, GDAP n. 0426712-2014 del 12 dicembre 2014, di approvazione della graduatoria finale del 2° corso di formazione per allievi vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, dell’atto presupposto, ignoto, che ha stabilito per l’ipotesi della parità di merito la preferenza al candidato più giovane di età, e dei consequenziali provvedimenti di assegnazione alle sedi.


Visto il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 5 novembre 2015 il cons. A B e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente, ammessa alla partecipazione al corso di formazione relativo al concorso pubblico per la nomina di 271 allievi vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria indetto con P.C.D. 6 febbraio 2003, pubblicato il 18 marzo 2003, ha interposto con l’odierno gravame azione impugnatoria avverso la graduatoria del 12 dicembre 2014 che ha esitato detto corso, nell’ambito della quale si è collocata in posizione utile, ma inferiore a quella asseritamente spettante.

Ciò in quanto il Ministero della giustizia, per il caso di parità di punteggio di merito, evenienza che ha riguardato un consistente numero di candidati, ha dato priorità nella redazione della predetta graduatoria a quelli in possesso di una minore età anagrafica, con conseguenze lesive per la ricorrente anche quanto alla scelta della sede di servizio.

L’impugnazione è stata indi estesa all’atto presupposto, ignoto, che ha stabilito per l’ipotesi della parità di merito la preferenza al candidato più giovane di età e ai provvedimenti di assegnazione alle sedi.

Queste le censure dedotte: Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 443/92, con particolare riferimento all’art. 25, comma 2, dell’art. 15, comma 2, del predetto bando di concorso – Violazione del D.P.R. 487/1994, dei principi di correttezza dell’azione amministrativa – Ingiustizia e illogicità manifesta – Violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa – Eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria, difetto assoluto di motivazione.

Ai sensi della chiara normativa applicabile alla procedura in esame (d.lgs. 443/92, art. 25, comma 2;
D.p.R. 487/95, art. 5, commi 4 e 5;
D.P.R. 487/92, art. 28) e dello stesso bando di concorso (art. 15, comma 2) l’accesso al ruolo degli ispettori avrebbe dovuto essere graduato in base al merito, e, per l’ipotesi di ex aequo, in forza dei titoli di preferenza e precedenza di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 5 del D.P.R. 487/94, tra cui quelli costituiti dalla presenza di figli a carico, di cui la ricorrente è in possesso, che prevale sul criterio anagrafico, poiché considerato particolarmente meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, afferendo a situazioni che richiedono maggiormente la presenza in famiglia o quanto meno una certa vicinanza.

Il requisito della minore età avrebbe di contro carattere meramente residuale.

La ricorrente avrebbe quindi dovuto precedere le colleghe più giovani.

L’Amministrazione, pertanto, nel formare la graduatoria sulla base di una non corretta e completa applicazione delle norme, avrebbe violato i principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., come riconosciuto dalla giurisprudenza in altri contenziosi afferenti all’accesso al Corpo di Polizia penitenziaria.

Vieppiù, la condotta dell’Amministrazione non avrebbe scusanti, atteso che l’illegittimità del contestato criterio prescelto sarebbe stata segnalata dalle maggiori associazioni sindacali precedentemente all’approvazione della graduatoria impugnata.

Esaurita l’illustrazione delle illegittimità rilevate a carico degli atti gravati, parte ricorrente ne ha domandato l’annullamento.

Il Ministero della giustizia, costituitosi in resistenza, ha confutato la fondatezza della tesi ricorsuale avvalendosi del seguente impianto argomentativo.

La fase concorsuale vera e propria della procedura per cui è causa si sarebbe conclusa con l’approvazione della precedente graduatoria di cui al P.D.G. 13 agosto 2013, che ha dato accesso ai vincitori del concorso al Corpo di Polizia penitenziaria.

Di talchè sarebbe legittima la scelta dell’Amministrazione di applicare i titoli di preferenza di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 487/1994 (con l’ordine di priorità stabilito dalla norma, ovvero conferendo valenza esclusivamente residua al criterio dell’età anagrafica), solo nella predetta graduatoria del 13 agosto 2013.

Finita la fase concorsuale, e conclusi gli esami finali del corso di formazione, esitato con la diversa graduatoria impugnata, l’Amministrazione, in carenza di specifiche disposizioni regolanti il caso di parità di punteggio di merito, non poteva che applicare – come già in altre procedure similari – l’unica norma specifica a valenza generale, e cioè il criterio previsto dall’art. 3, comma 7, della l. 15 maggio 1997, n. 127, costituito dalla giovane età.

L’Amministrazione ha pertanto domandato il rigetto del ricorso.

Il ricorso è stato indi trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 novembre 2015.

DIRITTO

1. Parte ricorrente lamenta che il Ministero della giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, nel graduare l’accesso al ruolo dei vincitori della procedura indetta con bando 6 febbraio 2003, pubblicato il 18 marzo 2003, valevole anche ai fini della scelta della sede di servizio tra quelle disponibili, non abbia applicato i titoli di preferenza stabiliti, in via generale, per tutti i concorsi pubblici, dall’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e, tra essi, in particolare, quelli afferenti al numero di figli a carico, avendo dato priorità, per il caso di parità di punteggio di merito, ai candidati con minore età anagrafica.

Parte ricorrente denunzia pertanto l’illegittimità della graduatoria finale della procedura, del presupposto, contestato criterio preferenziale, dei conseguenti provvedimenti di assegnazione delle sedi.

2. La soluzione delle questioni agitate nel ricorso rende necessaria la puntuale verifica della struttura della procedura in esame, come conformata dal bando, che si profila dotata di una sua peculiarità.

2.1. Il concorso è volto espressamente a conferire n. 271 posti di “allievo vice ispettore” del ruolo degli ispettori del Corpo della Polizia penitenziaria, ripartiti per contingenti regionali.

La relativa selezione prevede il superamento progressivo da parte dei candidati risultati in possesso dei requisiti di partecipazione di una serie di prove.

Si tratta, in particolare: di una prova preliminare, consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti su materie di diritto (art. 7);
di un accertamento psico-fisico (art. 8);
di un accertamento attitudinale (art. 9);
di esami consistenti in una prova scritta e un colloquio, entrambi su materie di diritto, e in una ulteriore prova, facoltativa, in lingua straniera (art. 10).

L’art. 12 del bando prevede indi la formazione della graduatoria di merito all’esito dell’ultimazione di tali prove, secondo l’indicazione del punteggio conseguito nelle stesse da ciascun candidato.

In tale graduatoria, lo stesso art. 12 prescrive l’applicazione delle preferenze previste dall’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per l’ipotesi di ex aequo .

L’art. 14 prevede ancora la pubblicazione della graduatoria.

Sin qui, nulla quaestio .

Tale graduatoria risulta infatti essere stata approvata con P.D.G. del 13 agosto 2013, non fatto qui oggetto di impugnazione, che in tale ambito, come riferisce l’Amministrazione resistente – senza essere, sul punto, smentita dalla parte ricorrente – ha effettivamente tenuto conto dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del 1994.

2.2. I problemi si pongono, invece, in relazione all’ulteriore segmento procedurale pure regolato dallo stesso bando.

Il quale prevede all’art. 15 che “i vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori” e sono avviati in tale qualità “a frequentare un corso preordinato alla loro formazione professionale” con le modalità di cui all’art. 25 e ss. del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443.

La disposizione chiarisce, in particolare, al comma 2 che gli “allievi vice ispettori”, che hanno ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati “vice ispettori in prova”, prestano giuramento e sono immessi nel ruolo “secondo la graduatoria finale”.

Tale graduatoria è stata adottata con provvedimento GDAP del 12 dicembre 2014 gravato nella presente sede.

3. Alla luce di quanto sopra deve convenirsi con l’Amministrazione resistente quando osserva che il bando di cui trattasi articola una procedura complessa, composta da un concorso pubblico e da un corso di formazione, sequenziali e intimamente collegati.

Il concorso è volto alla nomina ad “allievo vice ispettore”, finalità per cui si preordinano le prove di cui agli artt. da 7 a 10 del bando, con previsione di una graduatoria finale da redigersi e da pubblicarsi secondo quanto previsto agli artt. 12 e 14, graduatoria che è improntata anche ai criteri recati dall’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per l’ipotesi di parità di punteggio tra candidati.

Il corso di formazione è volto alla eventuale nomina degli “allievi vice ispettori”, selezionati secondo quanto sopra, a “vice ispettori” in prova.

Ed è solo tale nomina, basata sul superamento delle prove conclusive del corso di formazione di cui all’art. 15 del bando, che prelude al giuramento e all’immissione in ruolo, secondo “la graduatoria finale”, come recita lo stesso art. 15.

4. Ne deriva che la impugnata graduatoria “finale” dei “vice ispettori” e i conseguenti provvedimenti di destinazione alle sedi disponibili, secondo l’ordine di merito recato dalla stessa graduatoria, si profilano immuni dalle illegittimità dedotte.

Invero, l’art. 15 del bando, come sopra chiarito, non prevede che tale graduatoria “finale”, che non può che essere quella successiva al corso di formazione di cui allo stesso articolo 15, debba tenere conto dei criteri di preferenza dettati dall’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, richiamati dal bando stesso esclusivamente per la precedente nomina ad “allievo vice ispettore” (art. 12).

Correttamente, pertanto, in applicazione del bando, l’Amministrazione ha tenuto conto esclusivamente dei risultati di merito del corso di formazione previsto dall’art. 15 del bando per la nomina a dei “vice ispettori”, e, nello stesso ambito, dovendo necessariamente risolvere il problema costituito dai casi di ex aequo , ha applicato l’unica norma specifica a valenza generale, e cioè il criterio previsto dall’art. 3, comma 7, della l. 15 maggio 1997, n. 127, laddove dispone che “Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età”.

5. Né può sostenersi che, in linea generale, come fa parte ricorrente, siffatta scelta dell’Amministrazione si ponga in contrasto con il bando, con il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e con tutte le norme e i principi in materia di pubblici concorsi e di buon andamento dell’azione amministrativa.

Una volta accertato, infatti, come sopra, che gli atti nei quali detta scelta si è concretizzata non risultano in alcun modo violativi del bando, che costituisce, come noto, la lex specialis della procedura, che la stessa Amministrazione si è vincolata a osservare, tale ipotesi va decisamente esclusa.

Né può essere direttamente indagato l’eventuale contrasto tra le norme e i principi invocati dalla parte ricorrente e l’art. 15 del bando di concorso.

Il bando, infatti, non risulta essere stato fatto oggetto di impugnazione unitamente alla graduatoria gravata.

Ad abundantiam , non può qui neanche valorizzarsi la tesi secondo cui il concorso è palesemente finalizzato all’assunzione non degli “allievi vice ispettori” bensì dei “vice ispettori”.

E’ vero, infatti, che la figura degli “allievi vice ispettori” non è neanche contemplata dall’art. 22 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, recante l’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, che articola il ruolo degli ispettori in quattro qualifiche, di cui la prima è costituita dai “vice ispettori”.

Ed è parimenti vero che solo dopo l’approvazione della graduatoria del corso di formazione i candidati prestano giuramento e sono immessi in ruolo.

Tanto si deduce dallo stesso bando, che non parla né di giuramento né di immissione in ruolo in riferimento agli “allievi vice ispettori” nominati dopo la prima selezione, ai sensi degli artt. da 7 a 12 del bando, disponendo tali evenienze solo all’art. 15, con riguardo ai “vice ispettori”, ovvero a quei candidati già “allievi vice ispettori”, che hanno superato la prova pratica di fine corso di formazione.

Ma è altresì vero che l’eventuale possibilità di valorizzare tali argomentazioni al fine di concludere per la sostanziale unitarietà della procedura e la sua unica finalizzazione all’assunzione dei “vice ispettori”, con conseguente dovutezza dell’applicazione dei titoli preferenziali di legge nella fase che tale assunzione concretizza, postula inevitabilmente l’accertamento della legittimità della procedura così come delineata dal bendo.

E’ evidente, infatti, sia che la lex specialis è chiara nell’imprimere alla procedura selettiva di cui trattasi il peculiare andamento che ha determinato gli effetti dei quali parte ricorrente lamenta l’illegittimità, sia che gli atti qui gravati si sono limitati a dare a essa puntuale applicazione.

Di talchè la mancata impugnazione del bando in questa sede impedisce anche sotto tale profilo di accedere alle tesi ricorsuali.

6. Alle rassegnate conclusioni consegue il rigetto del ricorso.

La particolarità della questione giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi