TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 2017-10-23, n. 201702466
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 23/10/2017
N. 02466/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00438/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 438 del 2017, proposto da:
Comune Sant'Agata di Militello, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Ventimiglia Rosario, con domicilio ex lge presso la Segreteria del TAR NI in NI, via Milano n. 42/a;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Messina, in persona del Prefetto p.t.;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NI, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota prot. n. 0115479 del 27/12/2016 della Prefettura di Messina;
del Decreto del Ministro dell’Interno n. 236239 del 30/11/2016
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2017 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso notificato il 25/02/2017 e depositato in segreteria il 16/03/2017 il Comune di Sant’Agata di Militello ha censurato l’operato tanto del Ministero dell’interno quanto della Prefettura di Messina, per esser stato fissato, per le spese sostenute in relazione alla consultazione referendaria del dicembre 2016, un tetto massimo per le spese rimborsabili, a norma dell’art. 17 L. n. 136/1976, pari a 20.182,50 euro, a fronte delle spese sostenute da tale comune per un importo pari a 35.668,02.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata con deposito di memoria in segreteria il 31/03/2017.
In data 11/05/2017 il ricorso in epigrafe giungeva all’esame del collegio in camera di consiglio per l’esame della domanda cautelare con esso incidentalmente proposta, che veniva però rinviato ad una successiva camera di consiglio, in attesa che venisse data esecuzione agli adempimenti istruttori disposti con ordinanza n. 1044/2017.
L’Amministrazione prestava ottemperanza alla predetta ordinanza in due distinte riprese, il 23/06/2017 ed il 27/09/2017.
Fra le date appena prima menzionate si interponeva quella del 06/07/2017 fissata per il rinnovato esame della proposta domanda cautelare: ma qui il Collegio, in base a dichiarazione di parte ricorrente circa il proprio proposito di proporre un ricorso per motivi aggiunti, disponeva un rinvio della trattazione.
Infine il 19/10/2017 – e senza che il preannunciato ricorso per motivi aggiunti fosse mai stato proposto - il ricorso veniva (per l’ennesima volta) chiamato in camera di consiglio per l’esame della domanda cautelare con esso proposta; e qui, ritenendo sussistere tutte le condizioni previste dall’art. 60 c.p.a. per la immediata definizione del giudizio, previa avviso di ciò dato ai difensori delle parti, il Collegio procedeva trattenendo il ricorso in decisione.
L’Avvocatura dello Stato ha proposto, con memoria del 04/05/2017, delle eccezioni di difetto di giurisdizione e di competenza del giudice adito - oggetto dunque d’esame da parte del Collegio con assoluta priorità.
Con riguardo ad ambedue le questioni processuali, occorre preliminarmente osservare che con il ricorso in epigrafe sono stati impugnati tanto un atto di un’Autorità centrale dello Stato (ovvero: il Decreto del Ministero degli Interni n. 236239 del 30/11/2016), quanto un atto di un’Autorità periferica incardinata presso il medesimo Ministero (ovvero: la nota prot. n. 0115479 del 27/12/2016 del Prefetto della Provincia di Messina). Il primo, tuttavia, definisce il tetto massimo delle spese rimborsabili ai comuni per distinti ambiti provinciali: sicchè, in assenza di contestazioni – nel caso di specie mancanti – circa i criteri seguiti per la determinazione dei relativi importi, esso si prefigura come atto plurimo, che produce effetti giuridici distinti per ciascuno dei diversi ambiti provinciali, piuttosto che con riguardo all’intero territorio nazionale.
Passando all’esame della proposta eccezione di difetto di giurisdizione, esso va distintamente articolato con riferimento ai due diversi atti impugnati.
Quanto al Decreto del Ministero degli Interni n. 236239 del 30/11/2016, l’unica perplessità potrebbe essere ingenerata dalla natura di atto politico della stessa, che escluderebbe il sussistere della giurisdizione del giudice adito a norma dell’ultimo paragrafo del primo comma dell’art. 7 c.p.a. Come da costante giurisprudenza, tuttavia, “la qualificazione di un atto come politico è condizionata alla compresenza di due requisiti: il primo a carattere soggettivo, consistente nel promanare l'atto da un organo preposto all'indirizzo e alla direzione della cosa pubblica al massimo livello; il secondo a carattere oggettivo, consistente nell'essere l'atto libero nei fini perché riconducibile alle supreme scelte in materia di costituzione, salvaguardia e funzionamento dei pubblici poteri ” ( ex plurimis e più di recente,