TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-02-14, n. 202300228

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-02-14, n. 202300228
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202300228
Data del deposito : 14 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2023

N. 00228/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00445/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 445 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS-, A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'accertamento:

- dell'illegittimità del provvedimento di “rifiuto” notificato in data -OMISSIS- e di tutti quelli ad esso presupposti e conseguenti, all'istanza di accesso agli atti dell'-OMISSIS-;

- dell'illegittimità del provvedimento di “silenzio-rifiuto” all'istanza di accesso agli atti dell'-OMISSIS-;

- del diritto di accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta con istanza dell'-OMISSIS-;

per la condanna:

- all’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme di provvedere su tale istanza entro il termine di giorni trenta e, nel caso di perdurante inerzia, nominare sin d'ora un commissario ad acta che provveda in luogo dell'ente pubblico inerte


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 il dott. A U e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. – Con comunicazione inviata all’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, in data -OMISSIS-, il ricorrente, nella dichiarata qualità di iscritto all’albo professionale tenuto dal medesimo Ordine degli Avvocati, ha formulato istanza di accesso agli atti, con la quale ha chiesto l’ostensione dei “documenti” e delle “informazioni” di seguito indicati.

1.1. – Quanto ai “documenti”, il ricorrente ha chiesto l’ostensione di:

a) copia del titolo di abilitazione straniero, utilizzato ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale degli Avvocati Stabiliti in Italia, di taluni professionisti;

b) in alternativa, copia dell’atto di iscrizione e annessa autodichiarazione attestante possesso del titolo di abilitazione straniero, relativo ai medesimi professionisti;

c) certificato attestante il periodo di iscrizione presso l’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme dei citati professionisti;

d) copia della richiesta di parere, e del relativo parere, inviata dal C.O.A. di Lamezia Terme al Consiglio Nazionale Forense, con PEC del -OMISSIS-;

e) con riguardo all’avv. -OMISSIS- quale membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, (i) copia di dichiarazione di accettazione incarico di Consigliere dell’Ordine; (ii) verbale di proclamazione e di giuramento e (iii) dichiarazione di non avere incompatibilità ai sensi dell’art. 18 e 19 Legge 31.12.2012, n. 247;

f) copia del verbale delle operazioni concorsuali che hanno deliberato e proclamato l’assunzione in servizio, con riguardo ai tre soggetti assunti a tempo indeterminato dal riferito C.O.A., ed attualmente ancora in servizio;

g) copia dei bilanci consuntivi e di previsione relativi agli anni 2016 – 2022.

1.2. Con riferimento alle “informazioni”, il ricorrente ha chiesto di ottenere:

h) con riferimento all’avv. -OMISSIS- informazione scritta dell’Ordine circa la conoscenza della sua carica di amministratore unico della società commerciale -OMISSIS-.”, nonché circa la conoscenza dell’espletamento di incarichi professionali autorizzati dalla medesima autorità giudiziaria, ovvero da suoi Ausiliari, in costanza di carica di membro del Consiglio dell’Ordine;

i) con riguardo ai tre soggetti a suo tempo assunti a tempo indeterminato dal riferito C.O.A., ed attualmente ancora in servizio, informazione scritta da parte del medesimo C.O.A. di Lamezia Terme in relazione all’avvenuto espletamento, o meno, di specifica selezione con concorso pubblico (così come previsto ed obbligatorio per legge stante la sua qualifica di Ente Pubblico non economico).

1.3. – L’istanza di accesso agli atti è espressamente formulata ai sensi degli artt. 22 e ss. Legge n. 241/1990 e nella stessa è rappresentato un interesse di carattere “difensivo” connesso (i) al procedimento di impugnazione della deliberazione adottata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme in data -OMISSIS-, con la quale è disposta la sua cancellazione dalla sezione speciale degli avvocati stabiliti per carenza di idoneo titolo abilitante all’esercizio della professione in Italia, ai sensi dell’art. 17, L. 31.12.2012, n. 247, nonché (ii) a svariati procedimenti di carattere civile e penale, identificati con numero di R.G. e R.G.N.R.

2. – Il Consiglio dell’Ordine ha riscontrato la predetta istanza con nota del -OMISSIS- nella quale ha rilevato che “ non risulta in essa esplicato l’interesse all’accesso, rinvenendosi solo generico riferimento a numeri di procedimenti giudiziari ”, invitando il suddetto istante ad integrare la richiesta.

3. – Il ricorrente ha riscontrato la predetta nota, ribadendo che la sua istanza è formulata come “ c.d. accesso difensivo ” e dichiarando che “ le motivazioni dell’istanza di accesso sono rappresentate, anche, dai procedimenti penali di cui vi ha già fornito il numero di iscrizione al Registro Notizie di Reato, nonché, da ulteriori plurime e distinte esigenze difensive, sia in sede civile che penale ed amministrativa, a tutela di plurimi e diversi interessi lesi dello scrivente da esercitarsi nei confronti di ignoti (all’attualità) anche, e non esclusi, appartenenti a codesto C.O.A. di Lamezia Terme, e per questi ultimi anche con riferimento alla delibera, ratificata in data -OMISSIS-, mediante la quale è stato definito il procedimento ex art. 17 Legge 247 / 2012 in proprio danno ”.

4. – Il Consiglio dell’Ordine, con nota dell’-OMISSIS- ha riscontrato la predetta comunicazione, affermando che:

i) “ l’indicazione di numeri di procedimenti penali di cui questo Ente non conosce né oggetto né soggetti coinvolti […] non rende intellegibile alcun collegamento sostanziale tra situazioni soggettive in alcun modo esplicate e gli atti di cui si chiede l’ostensione ”;

ii) “ l’unico interesse che questo Ente può ricavare tra le righe è quello finalizzato alla Sua legittima esigenza di tutela a fronte della avvenuta cancellazione e, in tale ottica, potrebbe in astratto ravvisarsi interesse solo ed esclusivamente con riferimento alle posizioni degli Avvocati Stabiliti da Lei indicati di talchè, prima di esprimersi in via definitiva sulla Sua istanza, si procederà come per legge a dare avviso della stessa ai medesimi ”;

iii) “ Parimenti, si ritiene sussistere l’interesse all’accesso ai sensi della L 241/1990 con riferimento alla copia della richiesta di parere al CNF e copia del “relativo parere ricevuto” senonchè la prima Le è stata già trasmessa a seguito di precedente Sua istanza mentre il secondo non è mai pervenuto a questo Ente ”;

iv) “ In ogni caso, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di riferimento, si ritiene di mettere a Sua disposizione gli atti pubblici comunque ostensibili nei quali rientrano i bilanci ”.

5. – In data -OMISSIS-, il ricorrente si è recato presso il Consiglio dell’Ordine ove ha ricevuto la consegna di copia dei bilanci consuntivi e di previsione, relativi agli anni dal 2016 al 2021.

Non gli sono stati, invece, consegnati i documenti richiesti relativi ai professionisti iscritti nell’Albo degli Avvocati Stabiliti.

6. – Il ricorrente ha, così, impugnato avanti a questo Tribunale il provvedimento dell’-OMISSIS- con il quale è stata parzialmente rigettata l’istanza di ostensione documentale.

Il ricorrente ha, inoltre, chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio–rifiuto parzialmente formatosi sull’istanza di ostensione, avendo il Consiglio “ espressamente negato l’accesso per la quasi totalità degli atti richiesti, e, per alcuni di essi (volutamente ignorandoli omettendone ogni esplicito riferimento) ha negato l’accesso con l’avverarsi del c.d. “silenzio-rifiuto ” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 3).

Il ricorrente ha dedotto che i due provvedimenti, espresso e tacito, di diniego all’accesso sarebbero illegittimi per Violazione degli artt. 1, 2, 3, 22, commi 1, lett. c) e 24, c. 7, L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3, 24, 97 Costituzione. Violazione Codice della trasparenza (D. Lgs. 33/2013);
art. 3, D.P.R. 5.3.1986, n. 68;
D. Lgs. 165/2001 (artt. 35 e 36) e D.P.R. 9.5.1994, n. 487. Violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

Il ricorrente ha affermato la legittimità della sua pretesa di accesso documentale, in quanto la stessa è stata formulata ai sensi dell’art. 24, comma 7, Legge n. 241/1990 e, dunque, non potrebbe essere paralizzata dall’esistenza di dati personali di soggetti terzi.

Con riferimento al suo interesse all’accesso documentale, il ricorrente ha affermato di essere iscritto all’albo professionale dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme e di avere interesse alla conoscenza degli atti amministrativi che lo riguardano, ovvero che gli consentano di tutelare i propri interessi sia come associato, sia come destinatario di un ingiusto provvedimento amministrativo inerente la delibera in data -OMISSIS- del Consiglio dell’Ordine, a definizione del procedimento ex art. 17 Legge 247/2012, sia come vittima di reati in corso di accertamento da parte della Procura della Repubblica di Lamezia Terme.

7. – Si è costituito in causa il Consiglio dell’Ordine per chiedere la declaratoria di inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso, per:

I) Inammissibilità del ricorso per mancata notificazione ai controinteressati;

II) Carenza di fondamento per insussistenza di un interesse legittimante;
carenza di motivazione della domanda di accesso;

Il ricorrente non avrebbe un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti di cui è chiesto l’accesso, posto che nella domanda di accesso non sarebbero state esplicitate le ragioni che giustificherebbero l’ostensione dei documenti richiesti in relazione ai singoli procedimenti amministrativi coinvolti.

In ogni caso non vi sarebbe alcuna connessione tra le esigenze difensive del ricorrente nel procedimento pendente davanti al C.N.F., che ha come oggetto la legittimità della cancellazione del ricorrente dall’albo speciale degli avvocati stabiliti per difetto di idoneo titolo abilitante all’esercizio della professione, e i plurimi procedimenti amministrativi che riguardano altri soggetti estranei al thema decidendum oggetto del ricorso al Consiglio Nazionale Forense.

III) Inammissibilità della domanda di accesso ai sensi dell’art. 24, terzo comma, L. 7.8.1990, n. 241.

L’istanza del ricorrente sarebbe finalizzata all’assunzione di notizie ed informazioni circa la regolarità dello svolgimento dell’attività del Consiglio dell’Ordine, in funzione pressoché ritorsiva a seguito della delibera adottata dallo stesso Consiglio il -OMISSIS- con cui è stata disposta la cancellazione del ricorrente dalla sezione speciale degli avvocati stabiliti in Italia.

8. – Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Collegio ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti soggetti individuati nell’istanza di accesso oggetto di causa;
adempimento eseguito dal ricorrente.

9. – In data -OMISSIS- il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha depositato in giudizio copia della sentenza n.-OMISSIS-, con la quale questo Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla causa iscritta al n. -OMISSIS- RG., avente ad oggetto una controversia parzialmente coincidente con quella di cui è causa.

Nella medesima data, il ricorrente ha depositato memoria di replica.

10. – In data 14 gennaio 2023, l’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme ha depositato memoria di replica, alla quale è seguita ulteriore memoria del ricorrente, depositata in data 23 gennaio 2023.

11. – Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

12. – In via preliminare, il Collegio ritiene non fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati, sollevata dall’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme.

Il ricorso è stato, infatti, notificato a uno dei controinteressati (-OMISSIS- e, successivamente, il ricorrente ha integrato il contraddittorio in adempimento dell’ordine del Collegio.

13. – Sempre in via preliminare, il Collegio deve rilevare l’infondatezza della richiesta del ricorrente, sollevata nella memoria del 23 gennaio 2023, di dichiarare la tardività della memoria depositata dall’Ordine degli Avvocati in data 14 gennaio 2023.

La memoria in questione è stata, infatti, depositata nella giornata di sabato 14 gennaio 2023, nel rispetto del termine dei dieci giorni liberi antecedenti alla camera di consiglio del 25 gennaio 2023.

Al riguardo, si rileva come il sabato sia da considerarsi giorno “utile” ai fini del computo dei termini “a ritroso” nel giudizio amministrativo.

Infatti, ai sensi dell'art. 52 comma 5, c.p.a. la regola secondo la quale, al fine del compimento degli atti processuali che scadono di sabato, quest'ultimo è equiparato ai giorni festivi, vale solo per i termini che si calcolano in avanti, e non anche per i termini che si calcolano a ritroso.

Il citato art. 52, comma 5, estende al sabato solo la proroga di cui al comma 3, ossia la proroga dei giorni che scadono di giorno festivo, e non anche il meccanismo di anticipazione di cui al comma 4. Di conseguenza, se un termine a ritroso scade di sabato, esso non va anticipato al venerdì, così come se il termine a ritroso scade di domenica, va anticipato al sabato e non al venerdì (cfr. TAR Catanzaro, Sez. II, 1 luglio 2022, n. 1188;
Consiglio di Stato, Sez. V, 25 luglio 2011, n. 4454).

Ciò premesso, il Collegio accoglie comunque l’istanza svolta dal ricorrente ai sensi dell’art. 54 c.p.a. e, per l’effetto, ammette la sua memoria depositata tardivamente, in quanto su di essa l’Amministrazione resistente ha preso posizione e replicato diffusamente nel corso della successiva camera di consiglio. Appare, pertanto, rispettato il contraddittorio tra le parti.

14. – Passando all’analisi del merito del ricorso, si evidenzia anzitutto che l’istanza di accesso di cui è causa è stata presentata dal ricorrente ai sensi degli artt. 22 e, in particolare, dell’art. 24, comma 7, Legge. n. 241 del 1990.

L’istanza deve essere, dunque, qualificata come istanza di accesso c.d. “difensivo”, ossia come accesso a documenti la cui conoscenza è “ necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ”.

15. – Con riferimento ai tratti caratteristici dell’accesso c.d. “difensivo”, l’orientamento consolidato della giurisprudenza ( cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 19 del 2020 e n. 4 del 2021) ha chiarito che:

i) l’accesso “difensivo” costituisce una fattispecie ostensiva autonoma, idonea a superare le ordinarie preclusioni che si frappongono alla conoscenza degli atti amministrativi, ma al contempo connotata dall’onere stringente di dovere dimostrare la ‘necessità’ della conoscenza dell’atto o la sua ‘stretta indispensabilità’, nei casi in cui l’accesso riguardi dati sensibili o giudiziari;

ii) la necessità (o la stretta indispensabilità) della conoscenza del documento determina il nesso di strumentalità tra il diritto all’accesso e la situazione giuridica ‘finale’, nel senso che l’ostensione del documento amministrativo deve essere valutata, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, come il tramite per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica ‘finale’ controversa e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio. La delibazione è condotta sull’astratta pertinenza della documentazione rispetto all’oggetto della res controversa;

iii) di conseguenza, in materia di accesso “difensivo”, l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso e motivato vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare;

iv) ciò comporta che l’istanza di accesso non possa essere considerata come adeguatamente motivata se la stessa contiene un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, dovendo invece essere dedotte in modo puntuale e specifico le finalità dell’accesso, al fine di consentire all’amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta, sub specie di astratta pertinenza, con la situazione finale controversa;

v) con la precisazione finale che la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990.

16. – Alla luce dei principi giurisprudenziali così delineati, il ricorso appare fondato con limitato riferimento alla richiesta di ostensione dei seguenti documenti:

a) copia del titolo di abilitazione straniero, utilizzato ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale degli Avvocati Stabiliti in Italia, di taluni professionisti;

b) in alternativa, copia dell’atto di iscrizione e annessa autodichiarazione attestante possesso del titolo di abilitazione straniero, relativo ai medesimi professionisti;

c) copia della comunicazione contenente la richiesta di parere inviata dal C.O.A. di Lamezia Terme al Consiglio Nazionale Forense, con PEC del -OMISSIS-.

Rispetto a tali documenti, il ricorrente ha rappresentato (sia nell’istanza che nel ricorso) un interesse diretto, concreto e attuale alla loro ostensione, connesso alla controversia, insorta con l’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, in relazione all’avvenuta cancellazione del ricorrente dall’albo speciale degli Avvocati Stabiliti.

16.1. – Sussiste, in particolare, il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende tutelare, in quanto:

i) la controversia insorta tra Ordine degli Avvocati e ricorrente attiene all’idoneità, o meno, del titolo straniero da quest’ultimo vantato per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati Stabiliti (per quanto è stato rappresentato in questo giudizio);

ii) i documenti sopra indicati riguardano la posizione di altri professionisti iscritti al medesimo Albo e attengono, specificatamente, al titolo straniero da essi prodotto ai fini dell’iscrizione.

A prescindere, quindi, dall’utilità probatoria che tali documenti possano esplicare nel giudizio inerente la specifica posizione del ricorrente – utilità che questo Tribunale non è tenuto a sindacare – non pare controvertibile che gli stessi siano strettamente connessi all’interesse finale che il ricorrente intende tutelare, ossia poter essere iscritto all’Ordine con il titolo straniero vantato.

I documenti richiesti consentono, infatti, di verificare quale sia il titolo di abilitazione straniero di cui sono in possesso altri professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati Stabiliti presso l’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme e, quindi, tali documenti in astratto ineriscono alla controversia insorta tra ricorrente e Ordine degli Avvocati (sempre secondo quanto riferito nel presente giudizio).

16.2. – Con riferimento all’ostensione di tali documenti, inoltre, non si pongono profili di preclusione legati alla necessità di tutelare la riservatezza dei controinteressati.

Nessuna opposizione specifica è stata espressa sul punto dall’Ordine degli Avvocati, né dai diretti interessati, espressamente compulsati sul punto.

In ogni caso, si evidenzia che nei citati documenti (ossia titoli abilitativi stranieri e attestazioni di iscrizione all’Ordine) non siano rinvenibili né “dati sensibili” (come definiti dall’art. 9 del Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento e del Consiglio, ossia dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica), né i dati “giudiziari” (di cui al successivo art. 10 del medesimo Regolamento), né i dati cc.dd. supersensibili di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (cioè i dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona).

I documenti richiesti contengono unicamente dati personali rientranti nella tutela della riservatezza cd. “professionale” della parte controinteressata.

In tale contesto, ai fini del bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo e la tutela della riservatezza (nella specie, cd. professionale), trova applicazione il criterio generale della “necessità” ai fini della “cura” e della “difesa” del proprio interesse giuridico da parte del ricorrente;
un criterio che il legislatore ha codificato come tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2021 citata) e che risulta sussistente nel caso di specie per quanto sopra illustrato.

17. – Risulta, al contrario, legittimo il rifiuto opposto dall’Amministrazione con riferimento alla richiesta di accesso alla documentazione inerente l’Avv. -OMISSIS- quale membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, ossia: (i) copia di dichiarazione di accettazione incarico di Consigliere dell’Ordine, (ii) verbale di proclamazione e di giuramento e (iii) dichiarazione di non avere incompatibilità ai sensi dell’art. 18 e 19 Legge 31.12.2012, n. 247.

Sul punto si osserva che il ricorrente non ha svolto alcuna deduzione in merito alle ragioni per le quali l’acquisizione della documentazione riferita all’Avv. -OMISSIS- nella sua qualità di membro del Consiglio dell’Ordine, sarebbe necessaria per la tutela dei suoi interessi.

Non possono essere ritenuti, a tal fine, sufficienti i generici riferimenti contenuti nell’istanza di accesso agli atti a procedimenti civili e penali pendenti, identificati solamente con numero di R.G. e R.G.N.R., nei quali non sono indicati i nomi delle persone indagate e non è svolto alcun cenno all’oggetto degli stessi.

Nessun maggiore dettaglio è stato fornito con la comunicazione del -OMISSIS-(All. 7), ove il ricorrente si è genericamente riferito a “ulteriori plurime e distinte esigenze difensive, sia in sede civile che penale ed amministrativa, a tutela di plurimi e diversi interessi lesi dello scrivente da esercitarsi nei confronti di ignoti (all’attualità) anche, e non esclusi, appartenenti a codesto C.O.A. di Lamezia Terme”.

Né, infine, sono esaurienti le ulteriori deduzioni rese a verbale nel corso dell’accesso del -OMISSIS-, nelle quali il ricorrente ha dedotto che “ nel fare riferimento all’instaurando Giudizio civile, da iscriversi presso il Tribunale di Lamezia Terme, anche contro il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, evidenza, a maggiore ragguaglio, che i soggetti da citare quali responsabili solidali con esso, sono, non esclusi i precedenti, tutti gli attuali singoli componenti del medesimo […]. L’oggetto del riferito giudizio è l’accertamento dei danni causati al sottoscritto con la delibera del -OMISSIS- e l’accertamento di comportamenti in violazione di legge o di regolamento tali da procurare un ingiusto danno ” (All. 16).

Il ricorrente istante ha, quindi, fatto unicamente riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, riferite a processi già pendenti o da instaurare, le quali non sono tuttavia ritenute sufficienti – secondo la giurisprudenza sopra citata – a giustificare un’istanza di accesso difensivo.

Ad esclusione, infatti, delle ipotesi (nella specie non riscontrabili) di connessione evidente tra una determinata documentazione e una determinata esigenza difensiva, sul richiedente l’accesso incombe l’onere di dimostrare la specifica connessione con gli atti di cui ipotizza la rilevanza a fini difensivi, e ciò anche ricorrendo all’allegazione di elementi descrittivi, univocamente connessi alla conoscenza necessaria alla linea difensiva e logicamente intellegibili in termini di consequenzialità rispetto alle deduzioni difensive potenzialmente esplicabili.

L’unica deduzione specifica che è stata svolta dal ricorrente attiene al giudizio di impugnazione della delibera di cancellazione dall’Albo degli Avvocati Stabiliti, ma nessuna indicazione è stata formulata con riferimento all’inerenza, anche astratta, che potrebbe avere in quel giudizio la dichiarazione di accettazione dell’-OMISSIS- dell’incarico di membro del Consiglio dell’Ordine.

In assenza, quindi, di riferimenti puntuali sul collegamento eventualmente esistente tra i documenti riferiti all’-OMISSIS- e le esigenze difensive nei citati giudizi, l’Amministrazione prima, e questo Giudice poi, non sono posti in condizione di svolgere quel necessario vaglio del nesso di strumentalità necessaria che deve sussistere tra la documentazione richiesta e la situazione finale da tutelare.

Il Collegio ritiene, dunque, che il ricorso non possa essere accolto con riferimento alla richiesta di ostensione dei citati documenti riferiti all’-OMISSIS- per carenza dell’elemento della strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa.

18. – Non poteva essere accolta dall’Ordine degli Avvocati la richiesta di ostensione del parere del Consiglio Nazionale Forense, richiesto dall’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme con comunicazione del -OMISSIS-.

L’Ordine ha, infatti, dichiarato nella nota dell’-OMISSIS- che il suddetto parere non è mai stato ricevuto.

Ne consegue che si tratta di una situazione di oggettiva inesigibilità, avendo l’amministrazione attestato l’inesistenza del documento richiesto dalla parte privata.

19. – Non poteva essere accolta dall’Ordine nemmeno l’istanza di accesso nella parte in cui vengono chieste “informazioni” – e non “documenti” – in merito alle circostanze supra riportate sub n.

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