TAR Calabria, sez. I, sentenza 26/04/2004, n. 959
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Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il fermo amministrativo di beni mobili registrati.
Sul provvedimento
Testo completo
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento oggetto di gravame, l'xxx di Catanzaro - Concessionario
dei servizi di riscossione dei tributi per la provincia di Cosenza - ha
sottoposto a fermo amministrativo l'autovettura di proprieta' del ricorrente
in epigrafe meglio descritta.
Tanto in ragione del mancato pagamento di diversi oneri tributari e
contributivi, tutti relativi alle cartelle esattoriali indicate nel gravato
provvedimento di fermo per un importo complessivo di Euro 31.976,47.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso in epigrafe sia
inammissibile per difetto di giurisdizione e possa essere deciso in forma
semplificata.
Vale, anzitutto, richiamare la normativa di riferimento.
L'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dispone, per quanto di
interesse, che decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma
1, dello stesso d.P.R. n. 602 -il quale a sua volta prevede che il
concessionario procede ad espropriazione forzata quando e' inutilmente
decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di
pagamento - il concessionario puo' disporre il fermo dei beni mobili del
debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri;
che il fermo si
esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri
mobiliari a cura del concessionario, che ne da' altresi' comunicazione al
soggetto nei confronti del quale si procede;
e che con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori
pubblici, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per
l'attuazione di quanto previsto nello stesso articolo 86.
L'emanazione di un provvedimento di
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